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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37039/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2016 del TRIBUNALE di PRATOdatenerrefse-alie parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] l.

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Prato ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato.

Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma I, e 613, comma I, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

4. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2016 del TRIBUNALE di PRATOdatenerrefse-alie parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] l. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Prato ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma I, e 613, comma I, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 4. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 settembre 20
Sentenza Cassazione n. 37039/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris