CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 24563/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Penne il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara che, in data 3/7/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della penale responsabilità dell'imputato per l'addebito ascritto; la violazione di legge per indeterminatezza del capo di imputazione; il vizio di motivazione nella valutazione di prove decisive. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generico in quanto reitera censure già devolute alla Corte di merito che le ha disattese con un apparato argomentativo privo di aporie e frizioni logiche (pag. 3). Il difensore sollecita una rivalutazione delle emergenze processuali preclusa in sede di legittimità, accreditando l'asserita inidoneità della sola intestazione della carta postepay a fondare il giudizio di responsabilità senza rapportarsi in termini puntuali alle considerazioni reiettive dei giudici d'appello. 3.1 D secondo motivo che lamenta la genericità ed indeterminatezza del capo d'imputazione risulta proposto per la prima volta in sede di legittimità sicché l'eccezione è tardiva. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749-01; Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, Rv. 257910-01). 3.3 n terzo motivo è del tutto generico, non avendo il difensore chiarito quali siano le prove dichiarative decisive oggetto di una valutazione illogica o contraddittoria, limitandosi ad una rassegna dei principi che fondano l'obbligo di motivazione. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il