CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 22709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Repubblica Dominicana) il 8/8/1971 404o ao avverso la sentenza del wzrAtu t: della Corte di appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso ai fini della insussistenza del reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché risolventisi nella prospettazione di circostanze di fatto già adeguatamente valutate, sulla scorta delle risultanze probatorie, dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere relatore I Preside te [OSCURATO:PERSONA],G rdano nna Petr zzellis DE:[OSCURATO:PERSONA] . 1061