CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27107/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che nel caso di specie deve darsi atto dell'intervento della Corte costituzionale che con sentenza n.46/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 646 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. u), della L. 9 gennaio 2019 n. 3, nella parte in cui prevede la pena della reclusione "da due a cinque anni" anziché "fino a cinque anni"; che, tuttavia, tale intervento non rileva nel caso concreto in termini di pena illegale poiché il giudicante ha irrogato all'imputato una pena (mesi 4 e gg. 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa) attestata sui limiti edittali dell'art. 646 cod. pen. nella versione antecedente alla L.3/2019 posto che il reato risulta consumato tra il 2015 e il 2017; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'atto di appello, è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione della sentenza impugnata che ha correttamente affermato (cfr. pag. 5) la genericità dell'atto di appello presentato nell'interesse dell'Aruta e la conseguente inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; considerato che «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che non può darsi corso alla liquidazione delle spese di parte civile perché tardiva la richiesta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese delle parti civili. Così deciso,