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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 02836/2023

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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22659/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza del TRIBUNALE ROMA n. 2911/2021 depositata il 17/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021n. 22659 sez.

M2 -ud. 16 - 12-2022 -2-

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto di opposizione ad ordinanza prefettizia in materia di circolazione stradale (transito nelle zone a traffico limitato o nelle corsie riservate ai mezzi pubblici da parte di autista di veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente, titolare di licenza rilasciata da altro Comune, senza preventiva comunicazione al Comune di accesso).

2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato atre motivi.

Con il primo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno, che ad avviso del Lucaferri si era formato per effetto di una precedente pronuncia, avente ad oggetto la medesima questione per cui è causa.

Il motivo non appare meritevole di accoglimento, atteso che la precedente sentenza, delle cui statuizioni nulla viene dedotto nel ricorso, ove anche avesse annullato precedenti sanzioni per condotte analoghe, non potrebbe spiegare efficacia di giudicato rispetto alle diverse contestazioni oggetto del Ric. 2021n. 22659 sez.

M2 -ud. 16 - 12-2022 -3- presente giudizio, né potrebbe spiegare efficacia vincolante rispetto all’inquadramento giuridico della fattispecie.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia violazione dell’art. 5 bis della l. n. 91/1992 e dell’art. 9 comma 3 del d.l. n. 244/2016 (convertito in l. 19/2017) e dell’art. 1136 l. n. 205/2017.

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia violazione degli artt. 11 e 5 bis della legge n. 21 del 1992.

Con le suddette censure, suscettibili di esame congiunto, il Lucaferri si duole dell’erroneità della pronuncia di seconde cure, che non avrebbe considerato che l’art. 5bis della l. n. 91/1992 era stato sospeso dall’art. 9 comma 3 D.L. 244/2016, con efficacia retroattiva, fino al 31.12.2017 (e poi fino al 31.12.2018), sicchè, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di merito, il ricorrente non avrebbe dovuto effettuare alcuna preventiva comunicazione al Comune di Roma per poter accedere alle ZTL o alle corsie riservate ai mezzi pubblici, potendo avvalersi della licenza rilasciata dal Comune di provenienza (nella fattispecie [OSCURATO:PERSONA]).

Lamenta, dunque, il Lucaferri, che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto annullare le sanzioni, siccome relative a fatti contestati nel mese di maggio 2017, ricadenti nel periodo di sospensione.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con le suddette censure, suscettibili di esame congiunto, il Lucaferri si duole dell’erroneità della pronuncia di seconde cure, che non avrebbe considerato che l’art. 5bis della l. n. 91/1992 era stato sospeso dall’art. 9 comma 3 D.L. 244/2016, con efficacia retroattiva, fino al 31.12.2017 (e poi fino al Ric. 2021n. 22659 sez.

M2 -ud. 16 - 12-2022 -4- 31.12.2018), sicchè, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di merito, il ricorrente non avrebbe dovuto effettuare alcuna preventiva comunicazione al Comune di Roma per poter accedere alle ZTL o alle corsie riservate ai mezzi pubblici, potendo avvalersi della licenza rilasciata dal Comune di provenienza (nella fattispecie [OSCURATO:PERSONA]).

Lamenta, dunque, il Lucaferri, che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto annullare le sanzioni, siccome relative a fatti contestati nel mese di maggio 2017, ricadentinel periodo di sospensione.

I motivi sono fondati nei termini che seguono.

Questa Corte ha affermato che “la seconda parte dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 2016, aggiunta dalla legge di conversione n. 19 del 2017, ha inteso disporre una nuova sospensione delle disposizioni introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, a far tempo dal 1° marzo 2017, data di entrata in vigore delle modifiche apportate con la legge di conversione (pubblicata nel supplemento ordinario n. 14 della [OSCURATO:PERSONA] del 28 febbraio 2017), sino al 31 dicembre 2017, senza che a tale ius superveniens possa attribuirsi il contenuto e la valenza di una legge retroattiva o di interpretazione autentica” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28077 del 14/10/2021, Rv. 662570, in motivazione).

Il Tribunale ha dunque errato a ritenere che per poter accedere alle corsie preferenziali sarebbe stata comunque necessaria una preventiva comunicazione al Comune di ingresso, posto che l’art. 5 bis della legge 21 del 1992, introduttivo della possibilità dei Comuni di prevedere tale incombente nella regolamentazione dell’accesso al loro territorio, era sospeso nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2017.

Ric. 2021n. 22659 sez.

M2 -ud. 16 - 12-2022 -5-

3. [OSCURATO:PERSONA] rileva che non sussiste l’evidenza decisoria in attesa della decisionedelle Sezioni Unite su analoga questione e rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22659/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza del TRIBUNALE ROMA n. 2911/2021 depositata il 17/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021n. 22659 sez. M2 -ud. 16 - 12-2022 -2- 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto di opposizione ad ordinanza prefettizia in materia di circolazione stradale (transito nelle zone a traffico limitato o nelle corsie riservate ai mezzi pubblici da parte di autista di veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente, titolare di licenza rilasciata da altro Comune, senza preventiva comunicazione al Comune di accesso). 2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato atre motivi. Con il primo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno, che ad avviso del Lucaferri si era formato per effetto di una precedente pronuncia, avente ad oggetto la medesima questione per cui è causa. Il motivo non appare meritevole di accoglimento, atteso che la precedente sentenza, delle cui statuizioni nulla viene dedotto nel ricorso, ove anche avesse annullato precedenti sanzioni per condotte analoghe, non potrebbe spiegare efficacia di giudicato rispetto alle diverse contestazioni oggetto del Ric. 2021n. 22659 sez. M2 -ud. 16 - 12-2022 -3- presente giudizio, né potrebbe spiegare efficacia vincolante rispetto all’inquadramento giuridico della fattispecie. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia violazione dell’art. 5 bis della l. n. 91/1992 e dell’art. 9 comma 3 del d.l. n. 244/2016 (convertito in l. 19/2017) e dell’art. 1136 l. n. 205/2017. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia violazione degli artt. 11 e 5 bis della legge n. 21 del 1992. Con le suddette censure, suscettibili di esame congiunto, il Lucaferri si duole dell’erroneità della pronuncia di seconde cure, che non avrebbe considerato che l’art. 5bis della l. n. 91/1992 era stato sospeso dall’art. 9 comma 3 D.L. 244/2016, con efficacia retroattiva, fino al 31.12.2017 (e poi fino al 31.12.2018), sicchè, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di merito, il ricorrente non avrebbe dovuto effettuare alcuna preventiva comunicazione al Comune di Roma per poter accedere alle ZTL o alle corsie riservate ai mezzi pubblici, potendo avvalersi della licenza rilasciata dal Comune di provenienza (nella fattispecie [OSCURATO:PERSONA]). Lamenta, dunque, il Lucaferri, che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto annullare le sanzioni, siccome relative a fatti contestati nel mese di maggio 2017, ricadenti nel periodo di sospensione. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con le suddette censure, suscettibili di esame congiunto, il Lucaferri si duole dell’erroneità della pronuncia di seconde cure, che non avrebbe considerato che l’art. 5bis della l. n. 91/1992 era stato sospeso dall’art. 9 comma 3 D.L. 244/2016, con efficacia retroattiva, fino al 31.12.2017 (e poi fino al Ric. 2021n. 22659 sez. M2 -ud. 16 - 12-2022 -4- 31.12.2018), sicchè, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di merito, il ricorrente non avrebbe dovuto effettuare alcuna preventiva comunicazione al Comune di Roma per poter accedere alle ZTL o alle corsie riservate ai mezzi pubblici, potendo avvalersi della licenza rilasciata dal Comune di provenienza (nella fattispecie [OSCURATO:PERSONA]). Lamenta, dunque, il Lucaferri, che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto annullare le sanzioni, siccome relative a fatti contestati nel mese di maggio 2017, ricadentinel periodo di sospensione. I motivi sono fondati nei termini che seguono. Questa Corte ha affermato che “la seconda parte dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 2016, aggiunta dalla legge di conversione n. 19 del 2017, ha inteso disporre una nuova sospensione delle disposizioni introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, a far tempo dal 1° marzo 2017, data di entrata in vigore delle modifiche apportate con la legge di conversione (pubblicata nel supplemento ordinario n. 14 della [OSCURATO:PERSONA] del 28 febbraio 2017), sino al 31 dicembre 2017, senza che a tale ius superveniens possa attribuirsi il contenuto e la valenza di una legge retroattiva o di interpretazione autentica” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28077 del 14/10/2021, Rv. 662570, in motivazione). Il Tribunale ha dunque errato a ritenere che per poter accedere alle corsie preferenziali sarebbe stata comunque necessaria una preventiva comunicazione al Comune di ingresso, posto che l’art. 5 bis della legge 21 del 1992, introduttivo della possibilità dei Comuni di prevedere tale incombente nella regolamentazione dell’accesso al loro territorio, era sospeso nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2017. Ric. 2021n. 22659 sez. M2 -ud. 16 - 12-2022 -5- 3. [OSCURATO:PERSONA] rileva che non sussiste l’evidenza decisoria in attesa della decisionedelle Sezioni Unite su analoga questione e rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.
Decreto Cassazione n. 02836/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris