CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02158/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4514/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sedente in [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., sedente in Treviso, entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in base alla procura in margine al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio, 91, presso il secondo; –controricorrenti – Avverso la sentenz a della C ommissione tributaria regionale del Veneto, n.162/11/17, depositat a il primo febbraio 2017 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol’estinzione [OSCURATO:PERSONA] Il difensore delle contribuenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d’estinzione. L’Avvocatura Generale dello Stato ha concluso per l’estinzione Rilevato che: L’Agenzia ha recuperato a tassazione maggiori IRES e IRAP relative all’anno 2008 a seguito di rilievi contenuti in appositi p.v.c., il tutto come da avvisi di accertamento nn. T5B0ET200281/2013 e T5B0ET200282/2013, notificati all’allora consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) ed alla consolidante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), con riferimento alla deducibilità delle provvigioni corrisposte alla società agente per la vendita, avente sede nell’Isle of Man, territorio a fiscalità privilegiata (possesso della Corona non facente parte del [OSCURATO:PERSONA]). L’adìta CTP accoglieva il ricorso delle contribuenti. La CTR, adìta in sede di gravame, ha confermato la sentenza di primo grado. Ricorre quindi l’Agenzia in cassazione, affidandosi a un unico motivo. Le contribuenti resistono a mezzo di controricorso. Successivamente le stesse hanno depositato nota con cui hanno dato atto di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022. Considerato che: 1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione». 2. Le contribuenti hanno documentato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domande di definizione agevolata – contenenti l’indicazione del rispettivo avviso di accertamento - e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. 3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, cit. 4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782). P.Q.M. Dichiara estinto il processo per cessata la