CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 34603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo B4) relativo all'acquisto, detenzione e vendita in concorso di 2,246 Kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina in data 27 febbraio 2018 (previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma, 2 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309) ed in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/1990 (capo A), dal settembre 2017 al luglio 2019 aggravato dalla transnazionalità. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso e formulato tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, articolato i tre punti, la difesa ha dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen in relazione al reato associativo di cui al capo A). 2.3. Con il terzo motivo la difesa ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ravvisata competenza territoriale. 3. In data 15 giugno 2022 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Al riguardo si osserva che la rinuncia al ricorso, non indicando alcuna ragione giustificatrice, è del tutto immotivata, sicchè non può trovare applicazione il principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione determinato da causa non imputabile al ricorrente non configura un'ipotesi di soccombenza di quest'ultimo (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01 e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 13 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] t Salva