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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03477/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che ha confermato quella emessa in data 11/7/2019 dal locale Tribunale, che ha dichiarato l'imputata responsabile del reato di evasione ascrittogli, condannandola a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce: - Inosservanza dell'art. 385 cod. pen. e mancanza di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento all'elemento psicologico del reato rispetto alla allegata alterazione del sensorio patita dalla ricorrente. - Violazione dell'art. 385, comma 4, c.p. in considerazione della messa a disposizione degli agenti, assimilabile alla costituzione in carcere. - violazione dell'art. 99, commi 2 e 4, c.p. e mancanza della motivazione in relazione alla applicazione della recidiva con riferimento alla maggiore pericolosità della ricorrente. violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è generica contestazione in fatto rispetto alla accertata cosrpnza e volontà di allontanamento arbitrario, ammesso dalla stessa ricorrente.

Il secondo motivo è manifestamente infondato essendo stato correttamente applicato il canone ermeneutico secondo il quale in tema di evasione, la circostanza attenuante della costituzione in carcere prima della condanna non trova applicazione in ogni caso di evasione temporanea e quindi non può essere riconosciuta in favore del soggetto che si sia allontanato, per breve tempo, dall'abitazione di restrizione domiciliare per farvi subito dopo rientro (Sez. 6, n. 32383 del 18/03/2008, Rv. 240644).

Il terzo motivo è manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha considerato la valenza della condotta incriminata rispetto alle precedenti analoghe violazioni.

Il quarto motivo è manifestamente infondato in relazione alla specifica congrua motivazione a riguardo della pena che ha considerato la entità del fatto e la personalità dell'imputata.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Capozzi (

I. Fp -71:7173-[OSCURATO:PERSONA] t ',:-.:.

PIA i 3 N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che ha confermato quella emessa in data 11/7/2019 dal locale Tribunale, che ha dichiarato l'imputata responsabile del reato di evasione ascrittogli, condannandola a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - Inosservanza dell'art. 385 cod. pen. e mancanza di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento all'elemento psicologico del reato rispetto alla allegata alterazione del sensorio patita dalla ricorrente. - Violazione dell'art. 385, comma 4, c.p. in considerazione della messa a disposizione degli agenti, assimilabile alla costituzione in carcere. - violazione dell'art. 99, commi 2 e 4, c.p. e mancanza della motivazione in relazione alla applicazione della recidiva con riferimento alla maggiore pericolosità della ricorrente. violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generica contestazione in fatto rispetto alla accertata cosrpnza e volontà di allontanamento arbitrario, ammesso dalla stessa ricorrente. Il secondo motivo è manifestamente infondato essendo stato correttamente applicato il canone ermeneutico secondo il quale in tema di evasione, la circostanza attenuante della costituzione in carcere prima della condanna non trova applicazione in ogni caso di evasione temporanea e quindi non può essere riconosciuta in favore del soggetto che si sia allontanato, per breve tempo, dall'abitazione di restrizione domiciliare per farvi subito dopo rientro (Sez. 6, n. 32383 del 18/03/2008, Rv. 240644). Il terzo motivo è manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha considerato la valenza della condotta incriminata rispetto alle precedenti analoghe violazioni. Il quarto motivo è manifestamente infondato in relazione alla specifica congrua motivazione a riguardo della pena che ha considerato la entità del fatto e la personalità dell'imputata. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Capozzi ( I. Fp -71:7173-[OSCURATO:PERSONA] t ',:-.:. PIA i 3 N
Sentenza Cassazione n. 03477/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris