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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00345/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivo!! f' i 2 ciZ 2_ nel procedimento promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 dicembre 2000 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svoita dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita !a requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

I. Con il provvedimento descritto in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tivoli ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto realizzato in danno di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Con lo stesso provvedimento è stata anche negata l'applicazione della misura cautelare chiesta ai danni del medesimo Clemente, alla luce della configurazione data al fatto, ricondotto all'egida dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e della ritenuta insussistenza delle esigenze da cautelare.

2. Propone ricorso avverso la mancata convalida la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avendo il giudice negato la convalida pur in presenza di un quadro investigativo riscontrato al momento dell'atto precautelare che ne legittimava l'esecuzione.

Ad avviso dell'ufficio ricorrente, per contro, sarebbero state indebitamente valorizzate le dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio in sede di convalida nonché altri elementi acquisiti successivamente all'arresto, funzionali al diverso giudizio da rendere sulla misura cautelare, parimenti chiesta nell'occasione e altrettanto negativamente esitata. [OSCURATO:PERSONA] L Il ricorso è fondato e merita in coerenza l'accoglimento.

2. La lettura "del provvedimento, impugnato consente di evidenziare che rte.

Jt. i l'indagato venne Ftenzionat5 perché alla vista degli operanti lanciava sotto un tavolo lo spinello che stava consumando.

Dalle verifiche operate emergeva che lo stesso era gravato da pregiudizi in materia di stupefacenti: da qui la successiva perquisizione, prima veicolare e personale, definitasi con esito negativo; poi quella operata presso la sua abitazione, che dava conto della coltivazione di alcune piante di marijuana, di alcuni contenitori con all'interno la medesima sostanza e di strumentazione utile alla coltivazione e al confezionamento della stessa.

3. In ragione di tanto si procedette all'arresto poi non convalidato, decisione che la Procura ricorrente contrasta perché il Giudice avrebbe valorizzato elementi in fatto diversi da quelli emergenti all'atto dell'arresto, sui quali fondare la verifica della legittimità della convalida.

4. L'assunto sotteso al ricorso coglie nel segno.

Le considerazioni spese a sostegno della denegata convalida, rese a monte del complessivo motivare che sostiene la decisione impugnata, in termini di marcata sinteticità fanno leva sulla modesta consistenza del fatto e sulla personalità dell'indagato, definendo il Clemente "sostanzialmente" incensurato per l'età di esecuzione del fatto.A tacere della dubbia intellegibilità di tale ultimo riferimento, siffatto argomentare, recupera effettivi contenuti esplicativi solo alla luce della complessiva lettura dell'ordinanza gravata, valorizzando tuttavia temi di giudizio e spunti di valutazione all'evidenza estranei al profilo inerente alla legittimità dell'intervento precautelare.

5. Va ribadito che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in sede di convalida dell'arresto, il giudice - oltre a verificare l'obbiettiva osservanza dei limiti temporali e delle altre formalità fissate dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., per la trasmissione degli atti da parte della P. G. alla Autorità giudiziaria e per la successiva formulazione da parte del Pm della richiesta al Gip della convalida della misura precautelare - deve, altresì, verificare la sussistenza dei presupposti di carattere sostanziale che, in caso positivo, hanno legittimato l'eseguito arresto; egli dovrà, pertanto, controllare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un vaglio di ragionevolezza, in relazione alla sorpresa dell'arrestato nello stato della flagranza (ovvero della cosiddetta "quasi flagranza") di uno dei reati richiamati dagli artt.380 e 381 cod. proc. pen.

La chiave di effettuazione di siffatta verifica non dovrà essere costituita né dalla sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico dell'arrestato né dalla ipotizzabilità delle specifiche esigenze cautelari elencate dall'art. 274 cod. proc. pen., essendo questi elementi destinati ad essere scrutinati nella, eventuale e successiva, fase di deliberazione della adozione di una vera e propria misura cautelare a carico dell'arrestato, né, tantomeno, dall'apprezzamento degli elementi dimostrativi della eventuale responsabilità del soggetto in ordine all'ipotizzato reato, fattori questi la cui sede propria di valutazione è indubbiamente costituita dalla fase di merito del giudizio (si vedano, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 febbraio 2018, n. 8422; Sezione VI penale, 24 febbraio 2015, n. 8341).

6. Nel caso, non pare revocabile in dubbio che il quadro emergente al momento di esecuzione della misura precautelare, essenzialmente offerto dalla perquisizione domiciliare, nella sua immediatezza e secondo canoni di ragionevolezza, era destinato a confermare l'ipotesi di un uso non esclusivamente personale della sostanza; il tutto anche alla luce del precedente specifico de! ricorrente, apoditticamente deprivato di rilievo dal Giudice in funzione della finalizzazione illecita della detenzione, con giudizio da rendere sempre considerando il ristretto perimetro cognitivo che attiene alla verifica in questione.

Cornice fattuale, questa, che, dunque, secondo canoni di ragionevolezza lasciava deporre per la riscontrata sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione della misura precautelare, non convalidata facendo leva su argomentazioni -la configurazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'ad 73 d.

P. R. n. 309 del 1990 e la insussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari da neutralizzare- che non solo finiscono per rassegnare l'unico contenuto effettivo della motivazione stesa a supporto della decisione assunta ma che altrettanto evidentemente si rivelano eccentriche rispetto alla verifica demandata sul punto al giudice della convalida (perché unicamente conferenti al diverso e autonomo tema della possibile adozione di una misura cautelare).

Da qui la decisione esposta nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivo!! f' i 2 ciZ 2_ nel procedimento promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 dicembre 2000 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svoita dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita !a requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] I. Con il provvedimento descritto in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tivoli ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto realizzato in danno di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Con lo stesso provvedimento è stata anche negata l'applicazione della misura cautelare chiesta ai danni del medesimo Clemente, alla luce della configurazione data al fatto, ricondotto all'egida dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e della ritenuta insussistenza delle esigenze da cautelare. 2. Propone ricorso avverso la mancata convalida la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avendo il giudice negato la convalida pur in presenza di un quadro investigativo riscontrato al momento dell'atto precautelare che ne legittimava l'esecuzione. Ad avviso dell'ufficio ricorrente, per contro, sarebbero state indebitamente valorizzate le dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio in sede di convalida nonché altri elementi acquisiti successivamente all'arresto, funzionali al diverso giudizio da rendere sulla misura cautelare, parimenti chiesta nell'occasione e altrettanto negativamente esitata. [OSCURATO:PERSONA] L Il ricorso è fondato e merita in coerenza l'accoglimento. 2. La lettura "del provvedimento, impugnato consente di evidenziare che rte. Jt. i l'indagato venne Ftenzionat5 perché alla vista degli operanti lanciava sotto un tavolo lo spinello che stava consumando. Dalle verifiche operate emergeva che lo stesso era gravato da pregiudizi in materia di stupefacenti: da qui la successiva perquisizione, prima veicolare e personale, definitasi con esito negativo; poi quella operata presso la sua abitazione, che dava conto della coltivazione di alcune piante di marijuana, di alcuni contenitori con all'interno la medesima sostanza e di strumentazione utile alla coltivazione e al confezionamento della stessa. 3. In ragione di tanto si procedette all'arresto poi non convalidato, decisione che la Procura ricorrente contrasta perché il Giudice avrebbe valorizzato elementi in fatto diversi da quelli emergenti all'atto dell'arresto, sui quali fondare la verifica della legittimità della convalida. 4. L'assunto sotteso al ricorso coglie nel segno. Le considerazioni spese a sostegno della denegata convalida, rese a monte del complessivo motivare che sostiene la decisione impugnata, in termini di marcata sinteticità fanno leva sulla modesta consistenza del fatto e sulla personalità dell'indagato, definendo il Clemente "sostanzialmente" incensurato per l'età di esecuzione del fatto.A tacere della dubbia intellegibilità di tale ultimo riferimento, siffatto argomentare, recupera effettivi contenuti esplicativi solo alla luce della complessiva lettura dell'ordinanza gravata, valorizzando tuttavia temi di giudizio e spunti di valutazione all'evidenza estranei al profilo inerente alla legittimità dell'intervento precautelare. 5. Va ribadito che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in sede di convalida dell'arresto, il giudice - oltre a verificare l'obbiettiva osservanza dei limiti temporali e delle altre formalità fissate dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., per la trasmissione degli atti da parte della P. G. alla Autorità giudiziaria e per la successiva formulazione da parte del Pm della richiesta al Gip della convalida della misura precautelare - deve, altresì, verificare la sussistenza dei presupposti di carattere sostanziale che, in caso positivo, hanno legittimato l'eseguito arresto; egli dovrà, pertanto, controllare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un vaglio di ragionevolezza, in relazione alla sorpresa dell'arrestato nello stato della flagranza (ovvero della cosiddetta "quasi flagranza") di uno dei reati richiamati dagli artt.380 e 381 cod. proc. pen. La chiave di effettuazione di siffatta verifica non dovrà essere costituita né dalla sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico dell'arrestato né dalla ipotizzabilità delle specifiche esigenze cautelari elencate dall'art. 274 cod. proc. pen., essendo questi elementi destinati ad essere scrutinati nella, eventuale e successiva, fase di deliberazione della adozione di una vera e propria misura cautelare a carico dell'arrestato, né, tantomeno, dall'apprezzamento degli elementi dimostrativi della eventuale responsabilità del soggetto in ordine all'ipotizzato reato, fattori questi la cui sede propria di valutazione è indubbiamente costituita dalla fase di merito del giudizio (si vedano, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 febbraio 2018, n. 8422; Sezione VI penale, 24 febbraio 2015, n. 8341). 6. Nel caso, non pare revocabile in dubbio che il quadro emergente al momento di esecuzione della misura precautelare, essenzialmente offerto dalla perquisizione domiciliare, nella sua immediatezza e secondo canoni di ragionevolezza, era destinato a confermare l'ipotesi di un uso non esclusivamente personale della sostanza; il tutto anche alla luce del precedente specifico de! ricorrente, apoditticamente deprivato di rilievo dal Giudice in funzione della finalizzazione illecita della detenzione, con giudizio da rendere sempre considerando il ristretto perimetro cognitivo che attiene alla verifica in questione. Cornice fattuale, questa, che, dunque, secondo canoni di ragionevolezza lasciava deporre per la riscontrata sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione della misura precautelare, non convalidata facendo leva su argomentazioni -la configurazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'ad 73 d. P. R. n. 309 del 1990 e la insussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari da neutralizzare- che non solo finiscono per rassegnare l'unico contenuto effettivo della motivazione stesa a supporto della decisione assunta ma che altrettanto evidentemente si rivelano eccentriche rispetto alla verifica demandata sul punto al giudice della convalida (perché unicamente conferenti al diverso e autonomo tema della possibile adozione di una misura cautelare). Da qui la decisione esposta nel dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'
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