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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 1972

Cassazione n. 26515/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1972 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del TRIB.

LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, definiti ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020; lette le conclusioni scritte depositate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza 17.01.2023, il Tribunale del riesame di Torino rigettava gli appelli cautelari proposti dagli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- SQUALE avverso l'ordinanza GUP/tribunale di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo relativo ai due compendi immobiliari oggetto di sequestro, essendo i ricorrenti imputati per alcuni reati tributari ex d.

Igs. n. 74/2000 com- messi tra il 2012 ed il 2019.

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, gli imputati propongono congiunto ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fidu- cia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deducono, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p., mancando il controllo giurisdizionale sulla possibilità di eseguire il sequestro preventivo su beni appartenenti a soggetti estranei alla richiesta della misura cautelare oltre che su cespiti diversi rispetto a quelli indicati dal GIP.

In sintesi, premessa la cronologia dei fatti legati alla vicenda processuale, la difesa sostiene che il decreto di esecuzione del sequestro preventivo del PM datato 18.08.2021, disposto dal GIP, sarebbe stato adottato al di fuori dei limiti concessi dal GIP medesimo, avendo colpito un bene appartenente alla sig.ra Lewczuk terzo estraneo al reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] e parimenti, quanto al bene immobile di proprietà della Anfuso in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il PM avrebbe eseguito il sequestro senza autorizzazione GIP e su beni diversi rispetto a quelli indicati al giudice nella nota 19.06.2019 della Guar- dia di Finanza, atteso che quelli siti in Bergamo, [OSCURATO:PERSONA] 25, sarebbero stati acquisiti a distanza di un anno dalla richiesta di sequestro preventivo.

L'aver sol- levato davanti al collegio della cautela il vizio di motivazione mancante nell'ordi- nanza del GIP quanto alla pregnante valutazione sulla disponibilità dei beni seque- strati in capo agli imputati oltre ad aver censurato il rigetto dell'istanza di revoca da parte del GIP per la condanna degli imputati per il delitto di cui all'art. 11, d.lgs. 74/2000, avrebbe imposto al tribunale del riesame la verifica dei requisiti minimi per l'esecuzione del provvedimento cautelare concesso dal GIP in data 13- 14.04.2021 in danno di soggetti estranei al reato.

2.2. Deducono, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p., per l'impossibilità di giustificare a posteriori la correttezza del sequestro preventivo attuato su beni appartenenti a soggetti estranei al reato mediante la successiva condanna degli imputati per un'ipotesi di reato non contemplata nella richiesta di concessione della misura cautelare, ossia l'art. 11, d.

Igs. 74/00.

In sintesi, si sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima per aver rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare basandosi sull'intervenuta condanna ex art. 11, d.

Igs. 74/00 in quanto il GIP avrebbe correttamente ritenuto che i beni vincolati sarebbero nell'effettiva disponibilità degli imputati.

Si tratte- rebbe di motivazione censurabile sia perché il GIP con il provvedimento 6.10.2022 aveva richiamato il dispositivo della sentenza emessa non avendo depositato an- cora le motivazioni, deposito intervenuto il 18.10.2022, dunque dopo la scadenza del termine per proporre appello.

Inoltre il collegio cautelare non poteva respin- gere la richiesta di revoca del sequestro sulla base della condanna in primo grado degli imputati per il reato di cui all'art. 11, d.

Igs. 74/00, essendo intervenuta a distanza di oltre un anno dal decreto di esecuzione del sequestro adottato dal PM il 18.08.2021, dovendo la verifica sulla correttezza e fondamento della misura cautelare essere eseguita ex ante sulla base degli elementi che ne hanno deter- minato l'emissione, non su circostanze avvenute tempo dopo e sui cui manche- rebbe totalmente qualsiasi controllo giurisdizionale.

Né, infine, il GIP avrebbe ve- rificato la sussistenza dei requisiti della misura cautelare, non svolgendo alcun esame in ordine all'effettiva disponibilità in capo ai Persiani dei beni sequestrati a terzi estranei al reato.

2.3. Deducono, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 125, c.p.p., per l'assoluta mancanza della motivazione con ri- ferimento ai presupposti per eseguire il sequestro su beni di terzi e/o circa l'effet- tiva disponibilità dei cespiti sequestrati in capo agli imputati.

In sintesi, si sostiene che in sede di appello cautelare, e già davanti al GIP in sede di istanza di revoca, era stata sollevata la questione della mancanza della pregnante valutazione circa la disponibilità effettiva dei beni sequestrati per equi- valente in capo ai due imputati.

Non sarebbero stati tenuti in considerazione né il fatto che le consorti dei due imputati hanno redditi propri che giustificavano l'ac- quisto dei cespiti immobiliari in sequestro, né l'assenza di pregiudizio per l'Erario derivante dalla vendita del 50% delle quote di comproprietà del [OSCURATO:PERSONA], non potendo sostenersi che si tratti di questioni di merito come invece affermato dai giudici del riesame. i , 3

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato, in data 17.03.2023, la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

In sintesi, sostiene il PG che i giudici dell'appello cautelare richiamano le pertinenti determinazioni sul "fumus connmissi delicti" del giudice penale e, in par- ticolare, il dispositivo della sentenza di condanna che ha ritenuto i ricorrenti (al di là di ogni ragionevole dubbio) responsabili del reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, per cui è logicamente argomentata la conclusione secondo cui "gli immobili risultano ancora nella piena disponibilità giuridica degli imputati (attuali ricorrenti), che hanno posto in essere atti di alienazione fittizi e fraudolenti".

Ne consegue che, per l'attuale stadio del processo, l'integrazione della fattispecie di reato per cui si procede e posta a fondamento del provvedimento di sequestro, risulta ampiamente giustificata dalla sentenza di condanna del giudice di primo grado, che ha ritenuto che i cespiti immobiliari siano restati nella piena disponibi- lità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Va ricordato, infatti, che i beni immo- bili appartenenti a soggetto indagato del delitto di sottrazione fraudolenta al pa- gamento di imposte, alienati per far venir meno le garanzie di un'efficace riscos- sione dei tributi da parte dell'Erario, sono suscettibili di sequestro preventivo per la successiva confisca ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., in quanto costituiscono lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato, a nulla rilevando la loro qualificazione anche come prezzo o profitto di tale delitto (Sez. 3, Sentenza n. 3095 del 23/11/2016, Rv. 268986).

Le ulteriori censure dei ricorrenti vertono per il PG su questioni di fatto che sono già state esaminate e respinte dal giudice penale, le cui valutazioni appaiono in grado di sorreggere l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e non possono essere smentite in questa sede.

Del resto, una volta intervenuta, nel corso del procedimento principale, la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non può discostarsi, nella valutazione del "fumus delicti" e del "peri- culum in mora", dai fatti (anche incidentali), così come accertati in sede di cogni- zione (Sez. 4, Sentenza n. 8016 del 17/01/2014, Rv. 259322; Sez. 4, Sentenza n. 12890 del 13/02/2019, Rv. 275363).

Il giudice della cautela, quindi, deve man- tenersi nell'ambito della ricostruzione di merito operata in sede di giudizio di me- rito, avuto riguardo non solo all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche a tutte le circostanze di fatto, che egli non può apprezzare in modo diverso (Sez. 2, n. 3173 del 19/12/2008 - dep. 22/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242474).4.

In data 11.04.2023, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, ha depositato telennaticamente le conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso per tutti i motivi ivi dedotti, chiedendo l'annullamento e/o la riforma dell'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale, con ogni conseguente statuizione ed effetto di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il congiunto ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile perché è lo stesso difensore, a pag. 13 del ricorso ad affermare che le circostanze sviluppate in sede di ricorso non erano state analiticamente espresse nell'appello cautelare ex art. 322-bis, c.p.p.

Pacifica è la giurisprudenza della Corte circa l'impossibilità di sollevare per la prima volta in Cassazione questioni di cui non è stato investito il giudice dell'ap- pello.

Si è infatti più volte affermato che in tema di misure cautelari, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, in precedenza non sottoposta alla cognizione del giudice dell'appello (Sez. 5, n. 48416 del 20/11/2014, Rv. 261029 - 01; con- forme, Sez. 2, n. 29707 del 14/06/2017, Rv. 270316 - 01, secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello).

Né può ritenersi sufficiente l'aver censurato genericamente il vizio di mancanza di motivazione dell'ordinanza del GIP quanto alla "pregnante valutazione" sulla di- sponibilità dei beni sequestrati agli imputati o la censura del rigetto dell'istanza di revoca da parte del GIP per la condanna degli imputati per il reato di cui all'art. 11, d.

Igs. 74/00.

A ciò va aggiunto che, a ricorrere, è la difesa degli imputati i quali sosten- gono che i beni sarebbero appartenenti a soggetti estranei al reato, ciò che rende all'evidenza ulteriormente inammissibile il ricorso per giurisprudenza pacifica di questa Corte.

Si è infatti affermato che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cau- telare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 47313 del 13/10/2017, Rv. 271231 - 01; conf., da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 29/04/2021, Rv. 281098 - 01).

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, sia per la già richiamata insussistenza dell'interesse ad impugnare in questa fase cautelare di legittimità (Sez. 3, n. 47313 del 13/10/2017, Rv. 271231 - 01; conf., da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 29/04/2021, Rv. 281098 - 01), sia perché con il ricorso si pongono in realtà questioni afferenti al fumus del delitto di cui all'art. 11, d.

Igs. 74/00, do- vendosi applicare il principio per cui una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio in- cidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'af- fermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 12890 del 25/03/2019, Rv. 275363), con la con- seguenza che correttamente il collegio della cautela ha esaminato le questioni giu- ridiche poste in sede di appello cautelare richiamandosi al decisum di primo grado che ha ritenuto che gli immobili oggetto dell'istanza difensiva fossero nella piena disponibilità giuridica degli imputati che avrebbero posto in essere, secondo l'ac- cusa ritenuta provata in primo grado, atti di alienazione fittizi e fraudolenti.

Del resto, sulla questione, come riconosciuto dallo stesso ricorrente e come risultante dall'ordinanza impugnata pende appello dinanzi alla Corte d'appello, cui spetta pronunciarsi sul merito dell'impugnazione, ivi compresa la questione della disposta confisca degli immobili, fuoriuscendo pertanto dal perimetro cognitivo di questa Corte quanto oggetto di ricorso, in pendenza di un giudizio di merito.

Infine, e conclusivamente, va ribadito che dopo il rinvio a giudizio la que- stione sulla sussistenza dei gravi indizi che legittimano, ai sensi dell'art. 273, comma primo, cod. proc. pen., la custodia cautelare (e, a maggior ragione, del fumus del reato quando si tratta della misura cautelare reale), è esaurita in virtù del provvedimento stesso che dispone il giudizio (ed, a maggior ragione, dopo l'intervenuta sentenza di condanna anche non definitiva), ed ogni valutazione al riguardo è assorbita necessariamente nella più pregnante e conclusiva decisione in ordine all'accertamento della prova sulla responsabilità, che è pronunziata in esito al dibattimento.

Ne consegue che la valutazione di merito attribuita al giudice dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. anche con riguardo ai provvedimenti emessi nel corso del giudizio non può che sottostare al limite suaccennato, che discende dalla logica del sistema, non essendo concepibile che possa giungersi a ritenere la mancanza o la insufficienza di indizi (ovvero del fumus, trattandosi di misura cau- telare reale), dopo una pronunzia di condanna emessa in primo o in secondo grado, che presuppone, ovviamente, l'accertamento della sussistenza della prova della responsabilità (Sez. 1, n. 4220 del 10/12/1991, Rv. 188706).

4. Anche il terzo ed ultimo motivo è inammissibile per le ragioni già espresse nel secondo motivo, che quindi può essere trattato congiuntamente al terzo motivo, trattandosi all'evidenza di questioni di merito su cui sarà chiamata a pronunciarsi la Corte d'appello, come del resto si evince dai due atti di appello proposti dagli attuali ricorrenti avverso la sentenza n.1685/2022.

Né rileva la circostanza che detti beni siano stati acquisiti in epoca prece- dente, avendo già questa Corte affermato che ai fini del sequestro preventivo fi- nalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, rileva l'effettiva di- sponibilità giuridica dei beni da parte dell'indagato, anche per interposta persona, al momento in cui sia disposto il vincolo, essendo ininfluente, in considerazione della natura sanzionatoria dell'istituto, la circostanza che gli stessi siano stati ac- quisiti antecedentemente o dopo la commissione del reato (Fattispecie relativa al sequestro di beni acquistati molti anni prima rispetto all'adozione del provvedi- mento: Sez. 3, n. 41135 dell'8/10/2019, Rv. 277980).

5. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricor- renti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1972 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, definiti ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020; lette le conclusioni scritte depositate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 17.01.2023, il Tribunale del riesame di Torino rigettava gli appelli cautelari proposti dagli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- SQUALE avverso l'ordinanza GUP/tribunale di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo relativo ai due compendi immobiliari oggetto di sequestro, essendo i ricorrenti imputati per alcuni reati tributari ex d. Igs. n. 74/2000 com- messi tra il 2012 ed il 2019. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, gli imputati propongono congiunto ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fidu- cia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deducono, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p., mancando il controllo giurisdizionale sulla possibilità di eseguire il sequestro preventivo su beni appartenenti a soggetti estranei alla richiesta della misura cautelare oltre che su cespiti diversi rispetto a quelli indicati dal GIP. In sintesi, premessa la cronologia dei fatti legati alla vicenda processuale, la difesa sostiene che il decreto di esecuzione del sequestro preventivo del PM datato 18.08.2021, disposto dal GIP, sarebbe stato adottato al di fuori dei limiti concessi dal GIP medesimo, avendo colpito un bene appartenente alla sig.ra Lewczuk terzo estraneo al reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] e parimenti, quanto al bene immobile di proprietà della Anfuso in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il PM avrebbe eseguito il sequestro senza autorizzazione GIP e su beni diversi rispetto a quelli indicati al giudice nella nota 19.06.2019 della Guar- dia di Finanza, atteso che quelli siti in Bergamo, [OSCURATO:PERSONA] 25, sarebbero stati acquisiti a distanza di un anno dalla richiesta di sequestro preventivo. L'aver sol- levato davanti al collegio della cautela il vizio di motivazione mancante nell'ordi- nanza del GIP quanto alla pregnante valutazione sulla disponibilità dei beni seque- strati in capo agli imputati oltre ad aver censurato il rigetto dell'istanza di revoca da parte del GIP per la condanna degli imputati per il delitto di cui all'art. 11, d.lgs. 74/2000, avrebbe imposto al tribunale del riesame la verifica dei requisiti minimi per l'esecuzione del provvedimento cautelare concesso dal GIP in data 13- 14.04.2021 in danno di soggetti estranei al reato. 2.2. Deducono, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p., per l'impossibilità di giustificare a posteriori la correttezza del sequestro preventivo attuato su beni appartenenti a soggetti estranei al reato mediante la successiva condanna degli imputati per un'ipotesi di reato non contemplata nella richiesta di concessione della misura cautelare, ossia l'art. 11, d. Igs. 74/00. In sintesi, si sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima per aver rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare basandosi sull'intervenuta condanna ex art. 11, d. Igs. 74/00 in quanto il GIP avrebbe correttamente ritenuto che i beni vincolati sarebbero nell'effettiva disponibilità degli imputati. Si tratte- rebbe di motivazione censurabile sia perché il GIP con il provvedimento 6.10.2022 aveva richiamato il dispositivo della sentenza emessa non avendo depositato an- cora le motivazioni, deposito intervenuto il 18.10.2022, dunque dopo la scadenza del termine per proporre appello. Inoltre il collegio cautelare non poteva respin- gere la richiesta di revoca del sequestro sulla base della condanna in primo grado degli imputati per il reato di cui all'art. 11, d. Igs. 74/00, essendo intervenuta a distanza di oltre un anno dal decreto di esecuzione del sequestro adottato dal PM il 18.08.2021, dovendo la verifica sulla correttezza e fondamento della misura cautelare essere eseguita ex ante sulla base degli elementi che ne hanno deter- minato l'emissione, non su circostanze avvenute tempo dopo e sui cui manche- rebbe totalmente qualsiasi controllo giurisdizionale. Né, infine, il GIP avrebbe ve- rificato la sussistenza dei requisiti della misura cautelare, non svolgendo alcun esame in ordine all'effettiva disponibilità in capo ai Persiani dei beni sequestrati a terzi estranei al reato. 2.3. Deducono, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 125, c.p.p., per l'assoluta mancanza della motivazione con ri- ferimento ai presupposti per eseguire il sequestro su beni di terzi e/o circa l'effet- tiva disponibilità dei cespiti sequestrati in capo agli imputati. In sintesi, si sostiene che in sede di appello cautelare, e già davanti al GIP in sede di istanza di revoca, era stata sollevata la questione della mancanza della pregnante valutazione circa la disponibilità effettiva dei beni sequestrati per equi- valente in capo ai due imputati. Non sarebbero stati tenuti in considerazione né il fatto che le consorti dei due imputati hanno redditi propri che giustificavano l'ac- quisto dei cespiti immobiliari in sequestro, né l'assenza di pregiudizio per l'Erario derivante dalla vendita del 50% delle quote di comproprietà del [OSCURATO:PERSONA], non potendo sostenersi che si tratti di questioni di merito come invece affermato dai giudici del riesame. i , 3 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato, in data 17.03.2023, la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. In sintesi, sostiene il PG che i giudici dell'appello cautelare richiamano le pertinenti determinazioni sul "fumus connmissi delicti" del giudice penale e, in par- ticolare, il dispositivo della sentenza di condanna che ha ritenuto i ricorrenti (al di là di ogni ragionevole dubbio) responsabili del reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, per cui è logicamente argomentata la conclusione secondo cui "gli immobili risultano ancora nella piena disponibilità giuridica degli imputati (attuali ricorrenti), che hanno posto in essere atti di alienazione fittizi e fraudolenti". Ne consegue che, per l'attuale stadio del processo, l'integrazione della fattispecie di reato per cui si procede e posta a fondamento del provvedimento di sequestro, risulta ampiamente giustificata dalla sentenza di condanna del giudice di primo grado, che ha ritenuto che i cespiti immobiliari siano restati nella piena disponibi- lità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Va ricordato, infatti, che i beni immo- bili appartenenti a soggetto indagato del delitto di sottrazione fraudolenta al pa- gamento di imposte, alienati per far venir meno le garanzie di un'efficace riscos- sione dei tributi da parte dell'Erario, sono suscettibili di sequestro preventivo per la successiva confisca ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., in quanto costituiscono lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato, a nulla rilevando la loro qualificazione anche come prezzo o profitto di tale delitto (Sez. 3, Sentenza n. 3095 del 23/11/2016, Rv. 268986). Le ulteriori censure dei ricorrenti vertono per il PG su questioni di fatto che sono già state esaminate e respinte dal giudice penale, le cui valutazioni appaiono in grado di sorreggere l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e non possono essere smentite in questa sede. Del resto, una volta intervenuta, nel corso del procedimento principale, la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non può discostarsi, nella valutazione del "fumus delicti" e del "peri- culum in mora", dai fatti (anche incidentali), così come accertati in sede di cogni- zione (Sez. 4, Sentenza n. 8016 del 17/01/2014, Rv. 259322; Sez. 4, Sentenza n. 12890 del 13/02/2019, Rv. 275363). Il giudice della cautela, quindi, deve man- tenersi nell'ambito della ricostruzione di merito operata in sede di giudizio di me- rito, avuto riguardo non solo all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche a tutte le circostanze di fatto, che egli non può apprezzare in modo diverso (Sez. 2, n. 3173 del 19/12/2008 - dep. 22/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242474).4. In data 11.04.2023, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, ha depositato telennaticamente le conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso per tutti i motivi ivi dedotti, chiedendo l'annullamento e/o la riforma dell'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale, con ogni conseguente statuizione ed effetto di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il congiunto ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile perché è lo stesso difensore, a pag. 13 del ricorso ad affermare che le circostanze sviluppate in sede di ricorso non erano state analiticamente espresse nell'appello cautelare ex art. 322-bis, c.p.p. Pacifica è la giurisprudenza della Corte circa l'impossibilità di sollevare per la prima volta in Cassazione questioni di cui non è stato investito il giudice dell'ap- pello. Si è infatti più volte affermato che in tema di misure cautelari, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, in precedenza non sottoposta alla cognizione del giudice dell'appello (Sez. 5, n. 48416 del 20/11/2014, Rv. 261029 - 01; con- forme, Sez. 2, n. 29707 del 14/06/2017, Rv. 270316 - 01, secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello). Né può ritenersi sufficiente l'aver censurato genericamente il vizio di mancanza di motivazione dell'ordinanza del GIP quanto alla "pregnante valutazione" sulla di- sponibilità dei beni sequestrati agli imputati o la censura del rigetto dell'istanza di revoca da parte del GIP per la condanna degli imputati per il reato di cui all'art. 11, d. Igs. 74/00. A ciò va aggiunto che, a ricorrere, è la difesa degli imputati i quali sosten- gono che i beni sarebbero appartenenti a soggetti estranei al reato, ciò che rende all'evidenza ulteriormente inammissibile il ricorso per giurisprudenza pacifica di questa Corte. Si è infatti affermato che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cau- telare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 47313 del 13/10/2017, Rv. 271231 - 01; conf., da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 29/04/2021, Rv. 281098 - 01). 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, sia per la già richiamata insussistenza dell'interesse ad impugnare in questa fase cautelare di legittimità (Sez. 3, n. 47313 del 13/10/2017, Rv. 271231 - 01; conf., da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 29/04/2021, Rv. 281098 - 01), sia perché con il ricorso si pongono in realtà questioni afferenti al fumus del delitto di cui all'art. 11, d. Igs. 74/00, do- vendosi applicare il principio per cui una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio in- cidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'af- fermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 12890 del 25/03/2019, Rv. 275363), con la con- seguenza che correttamente il collegio della cautela ha esaminato le questioni giu- ridiche poste in sede di appello cautelare richiamandosi al decisum di primo grado che ha ritenuto che gli immobili oggetto dell'istanza difensiva fossero nella piena disponibilità giuridica degli imputati che avrebbero posto in essere, secondo l'ac- cusa ritenuta provata in primo grado, atti di alienazione fittizi e fraudolenti. Del resto, sulla questione, come riconosciuto dallo stesso ricorrente e come risultante dall'ordinanza impugnata pende appello dinanzi alla Corte d'appello, cui spetta pronunciarsi sul merito dell'impugnazione, ivi compresa la questione della disposta confisca degli immobili, fuoriuscendo pertanto dal perimetro cognitivo di questa Corte quanto oggetto di ricorso, in pendenza di un giudizio di merito. Infine, e conclusivamente, va ribadito che dopo il rinvio a giudizio la que- stione sulla sussistenza dei gravi indizi che legittimano, ai sensi dell'art. 273, comma primo, cod. proc. pen., la custodia cautelare (e, a maggior ragione, del fumus del reato quando si tratta della misura cautelare reale), è esaurita in virtù del provvedimento stesso che dispone il giudizio (ed, a maggior ragione, dopo l'intervenuta sentenza di condanna anche non definitiva), ed ogni valutazione al riguardo è assorbita necessariamente nella più pregnante e conclusiva decisione in ordine all'accertamento della prova sulla responsabilità, che è pronunziata in esito al dibattimento. Ne consegue che la valutazione di merito attribuita al giudice dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. anche con riguardo ai provvedimenti emessi nel corso del giudizio non può che sottostare al limite suaccennato, che discende dalla logica del sistema, non essendo concepibile che possa giungersi a ritenere la mancanza o la insufficienza di indizi (ovvero del fumus, trattandosi di misura cau- telare reale), dopo una pronunzia di condanna emessa in primo o in secondo grado, che presuppone, ovviamente, l'accertamento della sussistenza della prova della responsabilità (Sez. 1, n. 4220 del 10/12/1991, Rv. 188706). 4. Anche il terzo ed ultimo motivo è inammissibile per le ragioni già espresse nel secondo motivo, che quindi può essere trattato congiuntamente al terzo motivo, trattandosi all'evidenza di questioni di merito su cui sarà chiamata a pronunciarsi la Corte d'appello, come del resto si evince dai due atti di appello proposti dagli attuali ricorrenti avverso la sentenza n.1685/2022. Né rileva la circostanza che detti beni siano stati acquisiti in epoca prece- dente, avendo già questa Corte affermato che ai fini del sequestro preventivo fi- nalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, rileva l'effettiva di- sponibilità giuridica dei beni da parte dell'indagato, anche per interposta persona, al momento in cui sia disposto il vincolo, essendo ininfluente, in considerazione della natura sanzionatoria dell'istituto, la circostanza che gli stessi siano stati ac- quisiti antecedentemente o dopo la commissione del reato (Fattispecie relativa al sequestro di beni acquistati molti anni prima rispetto all'adozione del provvedi- mento: Sez. 3, n. 41135 dell'8/10/2019, Rv. 277980). 5. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricor- renti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe
Sentenza Cassazione n. 26515/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris