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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01822/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NICOSIA avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSANDRO che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna impugna l'ordi- nanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Enna che, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da Lo FARO Alfredo, ha annullato il decreto in data 5.6.2024. del G.I.p. del Tribunale di Enna, che aveva disposto il sequestro preven- tivo dei beni meglio descritti nell'ordinanza impugnata in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 8 e 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000, 512-bis, 648-bis e 648- ter.1 cod. pen, rubricati nei capi d'imputazione numerati dall'i al

15. Per quello che qui interessa, il Tribunale, annullava il decreto limitatamente ai capi 6, 14 e 15, in relazione ai reati di autoriciclaggio quivi contestati.

Il pubblico ministero impugna l'ordinanza del tribunale in relazione ai capi 14 e15 entrambi rubricati in relazione al reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen..

Deduce:

1. Violazione di legge.

Il pubblico ministero ricorrente premette che il tribunale ha annullato il de- creto di sequestro preventivo in relazione ai capi 14 e 15, con i quali veniva conte- stato il delitto di autoriciclaggio; che il tribunale ha ritenuto l'insussistenza del reato di autoriciclaggio perché [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi concorrente nel reato presup- posto, individuato nell'art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), a ciò ostandovi quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000, visto che allo stesso [OSCURATO:PERSONA], per le medesime fatture, veniva altresì contestato di avere utilizzato delle fatture emesse per opera- zioni inesistenti.

Secondo il ricorrente, nel caso in esame non trova applicazione quanto di- sposto l'art. 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000, perché la deroga al concorso di persone nel reato non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emit- tente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti.

«Ciò che rileva ai fini dell'esclusione del divieto di cui all'art. 9 -scrive il pub- blico ministero ricorrente-, è che la medesima persona operi sotto la duplice veste, ossia come amministratore del soggetto giuridico che emette le fatture e come am- ministratore che quelle fatture utilizza, situazione, quella, pacificamente acclarata nel caso in esame a proposito del [OSCURATO:PERSONA]».

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memorie, con le quali si sostiene l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché manifestamente infondato.

1.1. Il pubblico ministero sostiene che ricorrono le condizioni per applicare il seguente principio di diritto "in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice della autofattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato" (Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 2023, Dentice, Rv. 284067 - 01).

Va tuttavia rilevato come il ricorrente si limiti alla mera enunciazione del 2 A,.... 0%)`• .--_, principio di diritto, ma non specifica gli elementi fattuali e/o giuridici da cui poter evincere la sua applicabilità al caso in esame e l'eventuale erroneità del contrario convincimento dei giudici, non essendo a tal fine sufficiente affermare - apoditticamente- che la doppia qualità cumulativamente vestita da [OSCURATO:PERSONA] risulta "pacificamente" dagli atti.

Il ricorso, perciò, si mostra generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

1.1. A ciò si aggiunga la manifesta infondatezza dell'assunto, in quanto la sussistenza del requisito di che trattasi è tutt'altro che pacifica, per come condivisibilmente osservato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione che, nella requisitoria scritta inoltrata in relazione al ricorso in esame, evidenzia come -al contrario di quanto dedotto dal pubblico ministero ricorrente- risulti pacifica -invece- la non sussistenza del cumulo della doppia veste in capo a [OSCURATO:PERSONA], atteso che «non vi è alcuna evidenza circa la sussistenza del cumulo in capo a quest'ultimo della qualità di soggetto emittente e di soggetto utilizzatore delle fatture indicate ai capi 4 e 5 della provvisoria contestazione.

Al contrario, risulta che le fatture di cui al capo 4 siano state emesse da [OSCURATO:PERSONA] e quelle di cui al capo 5 da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] tecnica [OSCURATO:SOCIETA] entrambi i casi le fatture sono state emesse al fine di consentire alla società [OSCURATO:PERSONA] srl l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Al capo 6 è contestato il delitto di utilizzazione delle fatture, fra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], oltre che anche all'amministratore di diritto» (cfr. requisitoria in atti).

2. Segue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 17/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NICOSIA avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSANDRO che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna impugna l'ordi- nanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Enna che, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da Lo FARO Alfredo, ha annullato il decreto in data 5.6.2024. del G.I.p. del Tribunale di Enna, che aveva disposto il sequestro preven- tivo dei beni meglio descritti nell'ordinanza impugnata in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 8 e 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000, 512-bis, 648-bis e 648- ter.1 cod. pen, rubricati nei capi d'imputazione numerati dall'i al 15. Per quello che qui interessa, il Tribunale, annullava il decreto limitatamente ai capi 6, 14 e 15, in relazione ai reati di autoriciclaggio quivi contestati. Il pubblico ministero impugna l'ordinanza del tribunale in relazione ai capi 14 e15 entrambi rubricati in relazione al reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen.. Deduce: 1. Violazione di legge. Il pubblico ministero ricorrente premette che il tribunale ha annullato il de- creto di sequestro preventivo in relazione ai capi 14 e 15, con i quali veniva conte- stato il delitto di autoriciclaggio; che il tribunale ha ritenuto l'insussistenza del reato di autoriciclaggio perché [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi concorrente nel reato presup- posto, individuato nell'art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), a ciò ostandovi quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000, visto che allo stesso [OSCURATO:PERSONA], per le medesime fatture, veniva altresì contestato di avere utilizzato delle fatture emesse per opera- zioni inesistenti. Secondo il ricorrente, nel caso in esame non trova applicazione quanto di- sposto l'art. 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000, perché la deroga al concorso di persone nel reato non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emit- tente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti. «Ciò che rileva ai fini dell'esclusione del divieto di cui all'art. 9 -scrive il pub- blico ministero ricorrente-, è che la medesima persona operi sotto la duplice veste, ossia come amministratore del soggetto giuridico che emette le fatture e come am- ministratore che quelle fatture utilizza, situazione, quella, pacificamente acclarata nel caso in esame a proposito del [OSCURATO:PERSONA]». 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memorie, con le quali si sostiene l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché manifestamente infondato. 1.1. Il pubblico ministero sostiene che ricorrono le condizioni per applicare il seguente principio di diritto "in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice della autofattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato" (Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 2023, Dentice, Rv. 284067 - 01). Va tuttavia rilevato come il ricorrente si limiti alla mera enunciazione del 2 A,.... 0%)`• .--_, principio di diritto, ma non specifica gli elementi fattuali e/o giuridici da cui poter evincere la sua applicabilità al caso in esame e l'eventuale erroneità del contrario convincimento dei giudici, non essendo a tal fine sufficiente affermare - apoditticamente- che la doppia qualità cumulativamente vestita da [OSCURATO:PERSONA] risulta "pacificamente" dagli atti. Il ricorso, perciò, si mostra generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 1.1. A ciò si aggiunga la manifesta infondatezza dell'assunto, in quanto la sussistenza del requisito di che trattasi è tutt'altro che pacifica, per come condivisibilmente osservato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione che, nella requisitoria scritta inoltrata in relazione al ricorso in esame, evidenzia come -al contrario di quanto dedotto dal pubblico ministero ricorrente- risulti pacifica -invece- la non sussistenza del cumulo della doppia veste in capo a [OSCURATO:PERSONA], atteso che «non vi è alcuna evidenza circa la sussistenza del cumulo in capo a quest'ultimo della qualità di soggetto emittente e di soggetto utilizzatore delle fatture indicate ai capi 4 e 5 della provvisoria contestazione. Al contrario, risulta che le fatture di cui al capo 4 siano state emesse da [OSCURATO:PERSONA] e quelle di cui al capo 5 da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] tecnica [OSCURATO:SOCIETA] entrambi i casi le fatture sono state emesse al fine di consentire alla società [OSCURATO:PERSONA] srl l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Al capo 6 è contestato il delitto di utilizzazione delle fatture, fra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], oltre che anche all'amministratore di diritto» (cfr. requisitoria in atti). 2. Segue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 17/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]