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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17886/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: MAZZU' FRANCO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale, sezione distaccata di Milazzo, del 20/7/2010, irrevocabile il 3/1/2011; rigettava la contestuale richiesta del Pubblico Ministero di declaratoria di estinzione del reato per decorso del tempo.

La sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato.

Il condannato non aveva ottemperato al pagamento della provvisionale. [OSCURATO:PERSONA] osservava che, dall'esame del fascicolo processuale, doveva ricavarsi la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, che aveva nominato un difensore di fiducia e aveva effettuato elezione di domicilio; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era certamente a conoscenza dell'incidente di esecuzione, ma non era comparso né aveva dedotto l'assoluta impossibilità di provvedere al pagamento.

Secondo il giudice, la richiesta di estinzione della pena per decorso del tempo non poteva essere accolta: il temine decennale di cui all'art. 172, primo comma, cod. pen. scadeva il 4 marzo 2021 ma, in precedenza, l'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale aveva interessato la Procura della Repubblica in relazione alla conversione della pena pecuniaria non pagata.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione.

Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata con riferimento al rigetto della richiesta di estinzione della pena per decorso del tempo, atteso che l'atto con cui il Tribunale aveva interessato la Procura della Repubblica in merito ad una possibile conversione della pena pecuniaria non pagata non aveva alcun effetto interruttivo.

In un secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento al provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorrente ripercorre la vicenda processuale al fine di dimostrare la mancata conoscenza del contenuto della sentenza di condanna in conseguenza della rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore fiduciario e dell'emigrazione di [OSCURATO:PERSONA] in Canada, da cui era tornato in Italia solo nel 2017.

Ricorreva, quindi, un'ipotesi di inadempimento non colpevole in conseguenza della mancata conoscenza della sentenza di condanna.3.

Ricorre per cassazione anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, deducendo violazione di legge penale in ordine alla mancata declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo, attesa l'inerzia degli organi pubblici preposti all'esecuzione della sentenza di condanna.

4. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso formulato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e al limite dell'inammissibilità.

In effetti - come sottolinea il Procuratore generale nella requisitoria - il ricorrente deposita davanti a questa Corte documentazione che non era stata prodotta al Giudice dell'esecuzione il cui provvedimento, infatti, non ne fa cenno.

In ogni caso, correttamente l'ordinanza impugnata collega alla nomina fiduciaria e all'elezione di domicilio la conoscenza del contenuto della sentenza di condanna; o, comunque, la sua mancata conoscenza colpevole, frutto del disinteresse da parte dell'imputato dell'esito di un giudizio che ben conosceva essersi instaurato.

2. Il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso del Procuratore della Repubblica sono fondati.

In effetti, ai sensi dell'art. 172 cod. pen., il termine per l'estinzione della pena per decorso del tempo decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza o, se l'esecuzione è sottoposta a condizione o a termine, dal verificarsi della condizione o dalla scadenza del termine.

Di conseguenza, correttamente il termine di dieci anni per l'estinzione della pena detentiva e di quella pecuniaria è stato ritenuto decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, entro cui il condannato avrebbe dovuto versare la provvisionale alla parte civile.

Nei dieci anni successivi, peraltro, nessun atto di esecuzione è stato compiuto: né con riferimento alla pena detentiva, la cui esecuzione presuppone la carcerazione del condannato, né con riferimento alla pena pecuniaria; la segnalazione del Tribunale alla Procura della Repubblica del mancato pagamento della multa, al fine dell'attivazione della procedura di conversione, non costituisce un atto di esecuzione: né il condannato ha pagato, nemmeno in parte, la pena pecuniaria.

In definitiva, respinto il secondo motivo di ricorso formulato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve dichiararsi l'estinzione della pena per decorso del tempo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'estinzione della pena inflitta con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, Sezione distaccata di Milazzo, del 20 luglio 2010, irrevocabile il 3 gennaio 2011, per decorso del tempo.

Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: MAZZU' FRANCO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale, sezione distaccata di Milazzo, del 20/7/2010, irrevocabile il 3/1/2011; rigettava la contestuale richiesta del Pubblico Ministero di declaratoria di estinzione del reato per decorso del tempo. La sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato. Il condannato non aveva ottemperato al pagamento della provvisionale. [OSCURATO:PERSONA] osservava che, dall'esame del fascicolo processuale, doveva ricavarsi la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, che aveva nominato un difensore di fiducia e aveva effettuato elezione di domicilio; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era certamente a conoscenza dell'incidente di esecuzione, ma non era comparso né aveva dedotto l'assoluta impossibilità di provvedere al pagamento. Secondo il giudice, la richiesta di estinzione della pena per decorso del tempo non poteva essere accolta: il temine decennale di cui all'art. 172, primo comma, cod. pen. scadeva il 4 marzo 2021 ma, in precedenza, l'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale aveva interessato la Procura della Repubblica in relazione alla conversione della pena pecuniaria non pagata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata con riferimento al rigetto della richiesta di estinzione della pena per decorso del tempo, atteso che l'atto con cui il Tribunale aveva interessato la Procura della Repubblica in merito ad una possibile conversione della pena pecuniaria non pagata non aveva alcun effetto interruttivo. In un secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento al provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ripercorre la vicenda processuale al fine di dimostrare la mancata conoscenza del contenuto della sentenza di condanna in conseguenza della rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore fiduciario e dell'emigrazione di [OSCURATO:PERSONA] in Canada, da cui era tornato in Italia solo nel 2017. Ricorreva, quindi, un'ipotesi di inadempimento non colpevole in conseguenza della mancata conoscenza della sentenza di condanna.3. Ricorre per cassazione anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, deducendo violazione di legge penale in ordine alla mancata declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo, attesa l'inerzia degli organi pubblici preposti all'esecuzione della sentenza di condanna. 4. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso formulato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e al limite dell'inammissibilità. In effetti - come sottolinea il Procuratore generale nella requisitoria - il ricorrente deposita davanti a questa Corte documentazione che non era stata prodotta al Giudice dell'esecuzione il cui provvedimento, infatti, non ne fa cenno. In ogni caso, correttamente l'ordinanza impugnata collega alla nomina fiduciaria e all'elezione di domicilio la conoscenza del contenuto della sentenza di condanna; o, comunque, la sua mancata conoscenza colpevole, frutto del disinteresse da parte dell'imputato dell'esito di un giudizio che ben conosceva essersi instaurato. 2. Il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso del Procuratore della Repubblica sono fondati. In effetti, ai sensi dell'art. 172 cod. pen., il termine per l'estinzione della pena per decorso del tempo decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza o, se l'esecuzione è sottoposta a condizione o a termine, dal verificarsi della condizione o dalla scadenza del termine. Di conseguenza, correttamente il termine di dieci anni per l'estinzione della pena detentiva e di quella pecuniaria è stato ritenuto decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, entro cui il condannato avrebbe dovuto versare la provvisionale alla parte civile. Nei dieci anni successivi, peraltro, nessun atto di esecuzione è stato compiuto: né con riferimento alla pena detentiva, la cui esecuzione presuppone la carcerazione del condannato, né con riferimento alla pena pecuniaria; la segnalazione del Tribunale alla Procura della Repubblica del mancato pagamento della multa, al fine dell'attivazione della procedura di conversione, non costituisce un atto di esecuzione: né il condannato ha pagato, nemmeno in parte, la pena pecuniaria. In definitiva, respinto il secondo motivo di ricorso formulato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve dichiararsi l'estinzione della pena per decorso del tempo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'estinzione della pena inflitta con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, Sezione distaccata di Milazzo, del 20 luglio 2010, irrevocabile il 3 gennaio 2011, per decorso del tempo. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il
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