CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 23563/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23359/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con procura speciale congiunta la ricorso ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC de l difensor e iscritto nel REGINDE; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 555/2021 depositata il15/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - la Corte d’appello di Catania, con ordinanza del 15.2.2022, ha rigettato la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio civile, proposta ex art. 2 della Legge n.89 del 2001, da [OSCURATO:PERSONA] avendo riten uto insussistente il pregiudizio, stante l’irrisorietà della pretesa ed il valore della causa del giudizio presupposto, pari ad € 450,00; - Mi lone Lucia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; - il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 ter della L. 89/2001, nonché degli artt.24 e 111 Cost, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., perché il diritto all’equa riparazione per irragionevole ritardo del giudizio presupposto sussisterebbe indipendentemente dall’esito della causa e dalla consistenza economica della pretesa; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2 sexies, lett. g) della Legge n.89 del 2001, nonché degli artt.24 e 111 Cost., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; la ricorrente contesta che il giudizio presupposto avesse carattere bagatellare in quanto riguarderebbe lalocazione di un immobile ad uso abitativo; - con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, L. 89/2001, art.24 e 111 Cost , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., sostenendo il diritto all’equo indennizzo per l’ irragionevole durata del giudizio presupposto, durato oltre sei anni; - i motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati; - ai sensi dell’art. 2 - sexies, lett. g) della Legge n.89 del 2001, si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte; - come affermato da questa Corte in più occasioni, in base al principio de minimis non curat praetor, recepito dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (con sentenza del 6 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia), non è indennizzabile la violazione che non raggiunga una soglia minima di gravità ( ex multis Cass . 24/04/2019 n.11228); in tali casi si presume, anche sulla base della teoria del danno evento, che l’irragionevole durata del giudizio non abbia raggiunto la soglia di gravità tale da giustificare l’esistenza di un concreto pregiudizio; - questa Corte ha escluso l'equo indennizzo in casi in cui il processo presupposto aveva ad oggettopretese di entità davvero minima, sempre inferiore a Euro 500,00 (Cass.13/12/2023 n.34861; Cass.24/04/2019 n.11228); - la Corte distrettuale si è conformata all'interpretazione convenzionalmente orientata della L. n.89 del 2001, art. 2 ed ha escluso qualsivoglia reale pregiudizio a danno della ricorrente attesa la scarsissima rilevanza della posta in gioco relativa al giudizio presupposto, pari ad € 450,00, così correttamente attribuendo alla nozione di ‹‹irrisorietà della pretesa o del valore della causa›› il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisceunicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale (Cass. n. 3776 del 2024; - il ricorso va pertanto rigettato; - le s pese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; - la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cass.11/09/2018 n.22014; Cass. n. 5859 del 2002). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 906,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile