CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2020
Cassazione n. 15782/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/2020 depositata il 21/07/2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] e a seguito di riconvocazione del 05/05/2026Numero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Nel PVC datato 14/10/2009 venivano riportati gli esiti della verifica fiscalenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente), evidenziando chela registrazione irregolare di numerose fatture relative agli acquisti deimateriali ferrosi, che risultavano annotate solo sul registro degli acquisti(senza applicazione del regime del reverse charge, in violazione dell’art. 74d.P.R. n. 633 del 1972, così come modificato dall’art. 35 d.L. 20/09/2003,n. 269 conv. con modif. in legge 24/11/2003, n. 326). Non era statoistituito, inoltre, il registro sezionale.1.1. Con riferimento all’anno d’imposta 2008, risultava che erano statiintrattenuti rapporti con le seguente imprese individuali:- [OSCURATO:PERSONA], per un totale di Euro 1.201.878;- [OSCURATO:PERSONA] per un totale di Euro 1.216.547;- una serie di soggetti privati (cd. carrettini) svolgenti attività di raccoltarottami, per un ammontare pari a Euro 1.646.837.1.2. A seguito di controlli emergeva che i titolari di alcune impreseindividuali: a) non disponevano di strutture idonee per lo stoccaggio deiquantitativi di materiali conferiti; b) alcuni versavano in condizioni di saluteprecarie, al punto che il [OSCURATO:PERSONA] (la cui sede coincideva con unimmobile di civile abitazione) era deceduto ne 2009; c) alcuni avevanocessato l’attività prima del 2008; d) alcune fatture di acquisto da parte delcontribuente non trovavano riscontro nella contabilità esaminata presso lasede dei fornitori, che pure risultavano emittenti di queste ultime. Inoltre,la partita IVA di [OSCURATO:PERSONA] riguardava il commercio ambulante digeneri alimentari.1.3. I fornitori privati – diversi dalle imprese [OSCURATO:PERSONA] e De LucaLeonardo – avevano dichiarato di aver eseguito vendite nei confrontidell’impresa contribuente, ma non per i quantitativi di materiale ferroso,assolutamente sproporzionati rispetto a quelli conferiti. Anche gli importiindicati non coincidevano con quanto ricevuto in pagamento, avvenutosempre in contanti.Numero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/20261.4. L’Agenzia delle Entrate emetteva, quindi, avviso di accertamento neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresaindividuale, relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale accertava ilreddito d’impresa in Euro 4.199.225,80 (in luogo di quello dichiarato pari aEuro 133.853), rideterminava il valore della produzione a fini IRAP in Euro4.612.737, procedeva al recupero dell’IVA indebitamente detratta per Euro483.707,06 in quanto afferente a operazioni fittizie con i fornitori Tornese eDe Luca. Veniva, poi, sanzionata l’irregolare applicazione del regime del cd.reverse charge per errata contabilizzazione di fatture di importocomplessivo di Euro 2.325.201,35, irrogando la sanzione di cui al comma9-bis dell’art. 6 d.lgs. n. 471 del 1997.2. Il contribuente proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento,parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi.2.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia (hinc: CTR), con lasentenza n. 1406/20 depositata in data 21 luglio 2020, ha rigettato l’appelloprincipale proposto dall’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentaleproposto dal contribuente.3. La CTR, con riferimento all’appello principale, ha escluso la fondatezzadelle censure svolte dall’amministrazione finanziaria contro la decisione diprimo grado, per aver ritenuto oggettivamente esistenti le operazionicompiute dal contribuente con le imprese [OSCURATO:PERSONA] e De LucaLeonardo, richiamando la documentazione prodotta davanti al giudice diprime cure, volta a documentare l’effettività dei costi per i quali si volevanegare la deducibilità. Quest’ultima poteva essere, infatti, esclusa solonell’ipotesi di uso diretto dei beni o servizi per il compimento di attivitàdelittuose. A tal fine la CTR ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte(Cass. n. 19535/2006 e Cass. n. 19062/2003). Ha richiamato, inparticolare, la documentazione comprovante i flussi di rottami acquistati evenduti nel corso del 2008, le dichiarazioni dei dipendenti dell’impresaNumero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/2026Lgs. n. 22 del 1997) della FM Metalfer attestante i frequenti rapporticommerciali tra le ditte fornitrici e il sig. Fasanelli, le risultanze dell’attivitàinvestigativa svolta sui sig.ri Tornese e de Luca in merito all’effettivoesercizio organizzato della loro attività di raccolta a rottami effettuati connumerosi autocarri disponibili, oltre ad alcuni fogli del PVC del 14/10/2009che dimostrano la coincidenza tra i flussi di rottami venduti rispetto a quelliacquistati nel 2008. Ha quindi concluso affermando che: «[OSCURATO:PERSONA] la veridicità delle operazioni contestate al Fasanelli e ritieneapplicabile la loro completa detraibilità ai fini fiscali.»3.1. In merito all’appello incidentale proposto dal contribuente la CTR haritenuto che non fosse corretta l’applicazione della sanzione conseguentealla presunta violazione dell’art. 6, comma 9-bis, d. Lgs. n. 471 del 1997,dal momento che la ricorrente, nell’acquisto dei rottami, si era limitata adannotare tali acquisti sia nel registro degli acquisti che in quello dellevendite, applicando il procedimento voluto dal meccanismo del reversecharge. Tale duplice annotazione rendeva l’operazione fiscalmente neutrale,con la conseguenza che non era necessario il versamento dell’IVA. Inmancanza di esborsi e di alcun vantaggio fiscale non vi era, quindi, alcunaconvenienza del contribuente a farsi rilasciare fatture fiscali.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi disposto: «rigetta l’appello principaledell’ufficio e per l’effetto annulla l’avviso di accertamento. L’appelloincidentale del ricorrente è accolto come da motivazione sopra riportata ….»4. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con sei motivi.5. La parte intimata non si è costituita.6. La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoriascritta concludendo per l’accoglimento del terzo, del quarto e del quintomotivo di ricorso.7. Con ordinanza n. 13923/2025 del 26/05/2025 è stato disposto il rinviodella causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio delNumero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/2026procedimento sub R.G. 388/2016, definito con la sentenza della CTR n.1460/2020 impugnata nel presente giudizioRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenzae/o del procedimento ex art. 111 Cost, 1, 2, e 36 d. Lgs. n. 546 del 1992,132 e 274 c.p.c. e 118 d. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,c.p.c.1.1. Con tale motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata,evidenziandone il limite argomentativo e il vizio di motivazione apparente,in ragione di una ricostruzione della vicenda processuale lacunosa ed errata.Richiama, quindi (v. pag. 13 ss. del ricorso in cassazione), le censure svoltecon l’atto d’appello incentrato sul riconoscimento da parte del giudice diprime cure della deducibilità dei costi relativi alle fatture emesse dalle ditteTornese e de Luca, nonostante il riconoscimento della natura fittizia dellestesse. La parte ricorrente aveva, quindi, rilevato che, pur a fronte delriconoscimento della riconducibilità delle fatture a operazionisoggettivamente inesistenti, non erano stati, comunque, provati i requisitiprevisti nell’art. 109 t.u.i.r.1.2. La ricorrente rileva, poi, come la CTR abbia (erroneamente, essasostiene) ritenuto che:- la sentenza di primo grado avesse riconosciuto anche l’indetraibilitàdell’IVA relativa agli acquisiti eseguiti dai sig.ri Tornese e de Luca («L’Ufficio,lamenta, in particolare, l’errore che avrebbero commesso i primi giudici nelriconoscere gli acquisti effettuati dalle ditte [OSCURATO:PERSONA] e De LucaLeonardo da parte del Fasanelli, come operazioni oggettivamente esistenticon la conseguente indeducibilità dei relativi costi e la indetraibilità dell’IVAriguardante dette operazioni passive.»);Numero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/2026- l’Ufficio avesse irrogato la sanzione di Euro 13.951,20 per irregolareregistrazione di fatture esponenti il cd. regime del reverse charge ex art. 6,comma 9-bis, d. Lgs. n. 471 del 1997, per non aver istituito il registrosezionale per l’annotazione delle fatture emesse con tale regime, mentre lasanzione scaturiva non dall’omessa istituzione di tale registro, madall’annotazione solo parziale delle operazioni di acquisto (come da pag. 3dell’avviso di accertamento, v. pag. 14 ricorso in cassazione);- l’Agenzia delle Entrate avesse accertato le violazioni derivate da controlliincrociati eseguiti con le ditte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riferibili a operazioni economicamente inesistenti (per l’importodi Euro 4.065.372,50), senza considerare gli acquisti fatti da soggetti privatisvolgenti attività di raccoglitori di rottami (cd. carrettini) per l’importocomplessivo di Euro 1.646.837 (quota parte imputabile alla cifra di Euro4.065.372,50 la cui differenza andava imputata per Euro 1.201.878 alladitta [OSCURATO:PERSONA] e per Euro 1.216.657 alla ditta [OSCURATO:PERSONA],quali unici due importi per i quali il giudice di primo grado aveva riconosciutola detraibilità). Tale malinteso si riverbera, poi, nel dispositivo dellasentenza, dove si legge che la CTR rigetta l’appello principale dell’ufficio eper l’effetto annulla l’avviso di accertamento.1.3. La sentenza impugnata ha poi riconosciuto la deducibilità dei costi,considerato che l’indeducibilità poteva operare solo nel caso in cui fossestato riscontrato l’uso dei beni o servizi per il compimento di un’attivitàdelittuosa.L’iter argomentativo è, pertanto, errato nei suoi presupposti, perché nondistingue la questione della deducibilità dei costi ai fini delle imposte diretteda quella relativa alla detraibilità dell’IVA, facendo discendere dalladeducibilità ai fini dell’imposizione diretta la detraibilità dell’IVA ericomprende, tra le spese ritenute detraibili, anche Euro 1.646.837 relativiad acquisti da soggetti privati diversi dalle imprese Tornese e de Luca.Numero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/20261.4. Non solo. Non vi è neppure – continua la ricorrente - motivazionepuntuale sulle ragioni che hanno indotto il giudicante a ritenere provatal’effettività sia oggettiva che soggettiva dei costi, se non il generico richiamoa documenti di cui non viene esplicitata la rilevanza oppure assolutamenteinidonei allo scopo, come il formulario rifiuti, le risultanze dell’attivitàinvestigativa, le dichiarazioni dei dipendenti del Fasanelli e alcuni – nonmeglio precisati – fogli del PVC.1.5. Il motivo di ricorso è infondato in quanto la motivazione della sentenzaimpugnata è conforme al cd. minimo costituzionale, entro il quale èsindacabile il vizio motivazionale a seguito delle modifiche apportate all’art.360 c.p.c. dalla riforma del 2012 (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).2. Con il secondo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza e/o delprocedimento ex art. 112 c.p.c. e 18, 21, 24 e 57 d. Lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (“error in procedendo”).2.1. La ricorrente rileva come la CTR sia incorsa nella violazione del divietodi pronunciarsi oltre i limiti della domanda: nel caso in esamel’amministrazione finanziaria, nell’atto d’appello, aveva impugnato ladecisione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenutodeducibili i costi relativamente ai soli acquisti effettuati dalle ditte [OSCURATO:PERSONA]. La CTR, invece di rigettare sul punto l’impugnazione, neldispositivo ha rigettato l’appello principale e ha annullato l’avviso diaccertamento, incidendo, quindi, sull’indetraibilità dell’IVA sia sugli acquistieffettuati dai sig.ri Tornese e [OSCURATO:PERSONA], sia su quelli eseguiti da soggettiprivati (cd. carrettini), incorrendo, in tal modo, nel vizio di extrapetizione.2.2. Il motivo è infondato.Occorre premettere che, come rilevato dalle Sezioni Unite, la Corte dicassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorsoin "error in procedendo", è anche giudice del fatto ed ha il potere diesaminare direttamente gli atti di causa (Cass. Sez. Un. n. 20181/2019).Nel caso di specie, a seguito dell’esame degli atti contenuti nel fascicoloNumero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/2026d’ufficio relativo al processo davanti alla CTR, di cui è stata dispostal’acquisizione, deve ritenersi che il motivo è infondato, risultando dagli atticome la contribuente avesse proposto appello incidentale non solo conriferimento alla questione relativa all’illegittimità della pretesa fiscale e allasanzione comminata, ma anche in relazione alla ritenuta inesistenzasoggettiva delle operazioni compiute con le imprese Tornese e [OSCURATO:PERSONA] (v.pag. 24 ss. dell’atto denominato «controdeduzioni con appelloincidentale»), nonché alla ritenuta inesistenza oggettiva delle operazionieseguite con i soggetti privati (cd. carrettini, v. pag. 41 ss. dell’attodenominato «controdeduzioni con appello incidentale»).3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazionedegli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.3.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnataper aver ritenuto la veridicità delle operazioni contestate al sig. Fasanelli ela loro detraibilità ai fini fiscali.3.2. In primo luogo, viene evidenziato che, in caso di operazioni inesistenti,l’amministrazione finanziaria non deve fornire la prova pienadell’inesistenza, potendo limitarsi a fornire un supporto probatorio costituitoda presunzioni gravi, precise e concordanti con l’inversione dell’onere dellaprova a carico del contribuente (Cass. n. 12649/2017). Nel caso di speciel’ufficio aveva assolto l’onere della prova, dato che le risultanze del PVC del14/10/2009 (fg. da n. 29 in poi e n. 95) dimostravano che le operazionierano soggettivamente e oggettivamente inesistenti. Rileva, quindi, che conil PVC del 14/10/2009 i militari della Guardia di Finanza, eseguita la verificaa campione tra le fatture attive e le registrazioni compiute sia sui registriIVA che sul libro giornale, rilevavano che il contribuente aveva registrato,irregolarmente, numerose fatture, per un importo complessivo di Euro2.325.201,35. Tali fatture risultavano annotate solamente sul registro degliacquisti, senza l’applicazione del regime del cd. reverse charge, inNumero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/2026violazione dell’art. 35 d.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazionidalla legge 24/11/2003, n. 326, che aveva modificato la disciplina dellecessioni di rottami e altri materiali di recupero, contenuta nell’art. 74 d.P.R.n. 633 del 1972. L’organo ispettivo appurava, inoltre, che il sig. Fasanellinon aveva neppure istituito il registro sezionale per gli acquisti, che avrebbedovuto assolvere alla duplice funzione del registro di cui agli artt. 23 e 24d.P.R. n. 633 del 1972. In sede di controllo delle fatture di acquisto deirottami metallici, i militari acclaravano, poi, l’esistenza di rilevanti rapporticommerciali per l’anno 2008, intrattenuti con le ditte Tornese (per un totaledi Euro 1.201.878) e [OSCURATO:PERSONA] (per un totale di Euro 1.216.657).Per la residua parte (pari a Euro 1.646.837) gli acquisti risultavano essereeffettuati da soggetti privati che svolgevano attività di raccoglitori di rottami(cd. “carrettini”). Gli accertatori verificavano che i titolari non possedevanoné avevano mai posseduto strutture idonee allo stoccaggio dei quantitatividi rottami conferiti; alcuni erano in precarie condizioni di salute e il sig. deLuca era deceduto il 09/01/2009; i pagamenti avvenivano per contanti; lapartita IVA della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] riguardava il commercioambulante di generi non alimentare; la sede della ditta individuale De LucaLeonardo coincideva con un immobile di civile abitazione presso il quale nonvi era traccia di un’attività imprenditoriale; alcuni fornitori del sig. Fasanellirisultavano aver cessato l’attività alcuni anni prima del 2008; alcune fattured’acquisto esibite dal sig. Fasanelli non erano state rivenute nella contabilitàdei fornitori, formalmente emittenti di tali fatture; nessuno dei fornitoripossedeva mezzi idonei al trasporto dei rottami metallici acquistati dal sig.trasporto di rottami metallici; la maggior parte dei fornitori non esercitavade Luca, avevano dichiarato di aver fatto vendite alla ditta FasanelliArcangelo e che all’atto della consegna veniva chiesto loro di fare una firmasu una sola copia trattenuta dal Fasanelli stesso, di cui riconoscevano exNumero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/2026post la sottoscrizione apposta, ma non gli elevati quantitativi di materialeferroso indicati, a loro dire, eccessivamente sproporzionati rispetto a quellieffettivamente conferiti. Di conseguenza, i verificatori hanno contestato, perl’anno 2008 (fg. da n. 29 al n. 95 del PVC) acquisti relativi a operazioniinesistenti per un totale di Euro 4.065.372,50, come tali indeducibili ai finidelle imposte sui redditi, in quanto prive dei requisiti di certezza, obiettivitàe determinabilità di cui all’art. 109 t.u.i.r. Sebbene, a fronte degli elementiappena indicati, fosse onere del contribuente fornire la prova contraria, laCTR ha ritenuto provata l’effettività dei costi, tramite il generico richiamo adocumenti di cui non è stata spiegata la rilevanza o comunqueassolutamente inidonei allo scopo. In merito alla valutazione dei documenti(formulario rifiuti, attività investigativa, alcuni fogli del PVC, dichiarazionidei dipendenti) la ricorrente (pag. 22-23 del ricorso in cassazione) ha spesoargomentazioni similari a quelle evidenziate nell’illustrazione del primomotivo di ricorso.3.3. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e localizzazione.Non viene invero precisato dall’Amministrazione finanziaria,nell’illustrazione del motivo di ricorso, se si tratti di operazionisoggettivamente od oggettivamente inesistenti. La ricorrente, infatti, nellaparte espositiva (pag. 7 del ricorso in cassazione), nel descrivere i contenutidel proprio atto d’appello, afferma che: «In particolare, l’Ufficiorappresentava che, per quanto concerneva i costi riferiti ad operazionisoggettivamente inesistenti, la loro deducibilità ai fini delle imposte diretteera possibile solo nel caso in cui i medesimi costi rispettassero i requisitiessenziali richiesti dall’articolo 109 DPR n. 917/1986. Nella fattispecie laCTP di Brindisi, riconosciuta la fittizietà soggettiva delle fatture emesse daisigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva omesso di verificare laricorrenza dei requisiti previsti dal citato articolo 109 DPR n. 917/1986laddove il contribuente, su cui gravava l’onere di provare la sussistenza ditali requisiti per la deducibilità dei costi, non aveva fornito alcun elementoNumero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/2026utile a dimostrare, con certezza e precisione, l’effettivo sostenimentodell’onere connesso all’acquisto delle merci evidenziate nelle fattureformalmente emesse dalle citate due ditte individuali fornitrici.L’Amministrazione, pertanto, rappresentava che non era la naturadell’operazione soggettivamente inesistente o meno, a determinarel’indeducibilità del costo quanto l’inattendibilità dell’impianto contabilenonché della documentazione relativa all’operazione …»Tale contestazione riguarda, a ben vedere, la questione relativa alladeducibilità dei costi, oggetto del quarto motivo di ricorso (su cui v. infra).Con riferimento all’illustrazione del terzo motivo di ricorso la ricorrenteafferma (pag. 19 del ricorso in cassazione): «invero secondo consolidatagiurisprudenza di legittimità, nel caso di contestazione di operazioniinesistenti, l’A.F. non deve fornire la prova piena dell’inesistenza …. qualoral’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione dicosti/fatture in quanto ritenute relative ad operazioni inesistenti, spettaall’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, riportata neldocumento contabile, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stataposta in essere tra i soggetti ivi enunciati, indicando gli elementi ancheindiziari sui quali si fonda la contestazione mentre è onere del contribuentedimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimentiindeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare adun’operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolaritàformale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti trattandosi didati facilmente falsificabili.» Infine, si conclude a pag. 19 affermando chel’Ufficio aveva assolto l’onere probatorio imposto dalla normativa, posto chele risultanze del PVC del 14/10/2009 trasfuse in motivazione dell’avviso diaccertamento (v. ricorso introduttivo (all. 1, pag. 3 e 4) «dimostravano chele operazioni ivi considerate erano – sia oggettivamente chesoggettivamente - inesistenti». Non è dato, quindi, comprendere se leoperazioni oggetto di rilievo fossero contestate dall’Ufficio qualiNumero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/2026soggettivamente inesistenti od oggettivamente inesistenti o se alcunefossero soggettivamente inesistenti e altre oggettivamente inesistenti,dovendosi precisare, in quest’ultima ipotesi, che era onere della ricorrenteai fini del rispetto del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.indicare, quali fossero le operazioni appartenenti a una tipologia e qualifossero quelle appartenenti all’altra tipologia. In assenza di talipuntualizzazioni – considerata anche la differente articolazione dell’oneredella prova in caso di operazioni oggettivamente inesistenti (dovel’operazione documentata in fattura non esistente) e soggettivamenteinesistenti (dove l’operazione è vera, ma è l’emittente a essere un soggettofittizio e diverso da quello che è realmente controparte del cessionario o delbeneficiario del servizio) non è, quindi, possibile per questa Corte esaminarela fondatezza dell’affermazione del giudice di seconde cure nella parte in cuiha riconosciuto la veridicità delle operazioni contestate.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 109 t.u.i.r. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.4.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto deducibili i costi, sulla base della documentazionedepositata dal contribuente, rilevando un evidente errore di sussunzione.La ricorrente ripropone, quindi, i profili di criticità in ordine ai documentievocati nella sentenza (formulario dei rifiuti, risultanze dell’attivitàinvestigativa svolta sui sig. Tornesi e de Luca, ad alcuni fogli del PVC e alledichiarazioni dei dipendenti) già evidenziati in sede di illustrazione del primomotivo di ricorso. Rileva, quindi, che i documenti richiamati e ledichiarazioni dei terzi erano inidonee a dimostrare non solo l’effettività el’esistenza (soggettiva e oggettiva) delle operazioni contestate, ma anchela sussistenza, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa delle relativespese, dei requisiti di competenza, certezza e oggettiva determinabilità delcosto e, quindi, della sua inerenza alla tipologia di attività svolta, secondoNumero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/2026quanto previsto nell’art. 109 t.u.i.r. così come interpretato da questa Corte.Nel caso di specie tale prova non è stata offerta, non risultando provato ilprincipio di inerenza della spesa, non essendovi neppure dei mezzi dipagamento tracciabili a dimostrare l’effettività delle operazioni, posto chevenivano pagate in contanti.4.2. Il motivo è fondato. Secondo questa Corte, in tema di imposte suiredditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenzaall'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferirei costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelliche si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compierealcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta -secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso dicontestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente,dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi,l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concretadestinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazionecon l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass., 18/08/2022, n. 24880).La sentenza impugnata afferma che: «la parte ricorrente già in primo gradoaveva allegato la documentazione comprovante i flussi di rottami acquistatie venduti nel corso del 2008, le dichiarazioni dei dipendenti della dittadell’art. 15 del D.Lgs. 22 del 1997 della FM Metalfer attestante i frequentirapporti commerciali tra le ditte fornitrici e il Fasanelli, le risultanzedell’attività investigativa svolta sui sig. [OSCURATO:PERSONA] e Leonardo deLuca in merito all’effettivo esercizio organizzato della loro attività di raccoltarottami effettuati con numerosi autocarri disponibili, oltre ad alcuni fogli delPVC del 14/10/2009 che dimostrano la coincidenza tra i flussi di rottamivenduti rispetto a quelli acquistati nel corso del 2008. Per quanto innanziva riconosciuta l’inerenza dei costi in quanto gli stessi si riferisconoall’attività di riciclaggio di materiali ferrosi, da cui di fatto deriva unaNumero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/2026correlazione con l’attività idonea a produrre utili.» Un simile argomentare,in realtà, sovrappone la prova dell’esistenza – e quindi del carattere nonfittizio delle operazioni – con quella dell’inerenza dei costi prevista nell’art.109 t.u.i.r., così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte.4.3. Difatti, lo spartiacque tra l’oggettiva e la soggettiva inesistenzadell’operazione assume rilievo dirimente ai fini della deducibilità dei costi,che non è mai possibile in caso di operazioni oggettivamente inesistenti. Èstato, infatti, precisato che, in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art.14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993 - nella formulazione introdottacon l'art. 8, comma 1, del d.L. n. 16 del 2012, convertito con modificazionidalla legge n. 44 del 2012 - l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativiad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell'ipotesi in cui siaconsapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtùdel d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza,certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilitàdei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. n. 8480/2022).Tuttavia, non è scontata e automatica la soluzione opposta in caso dioperazioni soggettivamente inesistenti: in tale ipotesi non viene meno lanecessità che sia data la prova dei requisiti di effettività, inerenza,competenza, certezza e determinatezza da riferire espressamenteall’attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass. n. 24880/2022). Nel casodi specie, tuttavia, la CTR non ha verificato se i costi che il contribuente hachiesto di considerare come deducibili fossero effettivamente correlatiall’attività d’impresa, limitandosi a ritenere sufficiente la (diversa) provarelativa all’esistenza delle operazioni «a monte».5. Con il quinto motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazionedegli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.5.1. Con tale motivo la parte ricorrente ha censurato l’affermazione dellaCTR che, riconosciuta la veridicità delle operazioni contestate al sig.Numero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/2026recuperata a tassazione. La detraibilità dell’IVA in caso di operazioniinesistenti è ammessa solo in presenza di fatture provenienti da un soggettoche ha effettuato realmente la cessione o la controprestazione, ponendosiquale controparte del relativo rapporto. Conclude affermando che:«Cosicché, anche a voler accedere alla tesi del collegio dell’inesistenza, solosoggettiva, delle operazioni contestate, l’IVA non poteva, comunque, esseredetratta.»5.2. Il quinto motivo, oltre a essere contraddittorio alla luce dell’ultimaaffermazione evidenziata (dal momento che esordisce facendo riferimentoall’affermazione con cui il giudice di seconde cure ha riconosciuto laveridicità delle operazioni contestate per rilevare, infine, che la tesi delcollegio sarebbe stata quella dell’inesistenza soggettiva delle operazionicontestate) è inammissibile per le stesse ragioni illustrate nell’esame delterzo motivo di ricorso, al quale si rinvia.6. Con il sesto motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.6.1. La ricorrente – richiamando le pag. 10 ss. del PVC - evidenzia che,contrariamente a quanto affermato dalla CTR, nel caso in esame ilcontribuente aveva registrato le fatture solo sul registro degli acquisti e nonanche su quello delle fatture emesse (come richiesto dal meccanismo delcd. reverse charge), né aveva proceduto a istituire un registro sezionale alfine di assolvere a tale duplice funzione. La sentenza impugnata non haquindi valutato correttamente la violazione da parte del contribuente degliobblighi inerenti alla tenuta della documentazione e alla registrazione dioperazioni imponibili ai fini IVA in contrasto con il meccanismodell’inversione contabile. Tanto più che la registrazione solamente nelregistro degli acquisti ha consentito al contribuente di usare un’imposta indetrazione non spettante. La riformazione del comma 8 dell’art. 74 d.P.R.Numero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/2026n. 633 del 1972 ha determinato una netta trasformazione del regime IVAnel settore dei rottami e dei materiali di recupero. Il cedente emette, infatti,fattura indicando solo il valore imponibile dell’operazione, con laspecificazione che quest’ultima è effettuata ai sensi dell’art. 74, comma 8,d.P.R. n. 633 del 1972. A sua volta il cessionario integra la fattura conl’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e registra il documentonel registro delle fatture emesse di cui agli artt. 23 e 24 d.P.R. n. 633 del1972. Ai fini del rispetto del principio di neutralità dell’IVA lo stessodocumento è annotato nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 d.P.R. n.633 del 1972. L’acquirente diviene così debitore dell’imposta, ma grazie allaregistrazione della fattura sia nel registro delle vendite che in quello degliacquisti non è tenuto a un effettivo versamento dell’imposta. Ai fini dellasemplificazione della procedura di registrazione le aziende interessatepossono tenere, previa unica numerazione delle relative fatture, un appositoregistro sezionale per gli acquisti. Non vi è dubbio che il contribuente avesseviolato gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione dioperazioni imponibili ai fini IVA, in contrasto con il meccanismodell’inversione contabile, secondo quanto precisato nell’atto d’appello (pag.26).6.2. Il motivo è inammissibile: la sentenza impugnata non ha ritenutosufficiente l’annotazione in un unico registro, ma ha ritenuto che, inconformità al regime del cd. reverse charge, esposto dalla stessa partericorrente nell’illustrazione del motivo di ricorso, fossero state eseguiteentrambe le annotazioni (sia nel registro degli acquisti che in quello dellevendite). Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: «Quanto alla sanzionedi E. 13.951,20 a causa della presunta violazione dell’art. 6, comma 9 bis,del D.lgs. n. 471/97 si osserva che parte ricorrente nell’acquistare i rottamisi è limitata ad annotare gli stessi sia nel registro degli acquisti che in quellodelle vendite adempimento e applicando il procedimento voluto dalmeccanismo del reserve [reverse] charge.»Numero registro generale 5031/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 15782/2026Data pubblicazione 22/05/2026Di conseguenza, la questione controversa non riguardava, in diritto,l’interpretazione dell’art. 74, comma 8, d.P.R. n. 633 del 1972, quanto lacircostanza, in fatto, se il contribuente avesse registrato le fatture solo nelregistro degli acquisti (come sostenuto dalla parte ricorrente) o in entrambii registri (come evidenziato nella sentenza impugnata). È pertanto evidentecome sul punto il vizio dedotto avrebbe dovuto essere quello deltravisamento del fatto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.7. Alla luce di quanto sin qui deve essere accolto il quarto motivo, mentredevono essere rigettati gli altri motivi di ricorso.La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, limitatamente alprofilo di cui al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia che in diversa composizione deciderà anche sullespese di lite del presente giudizio P.Q.Maccoglie il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione erigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata limitatamente al profilodi cui al motivo oggetto di accoglimento e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia che in diversa composizionedeciderà anche sulle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026 e aseguito di riconvocazione del 05/05/2026.Il PresidenteRoberto Succio