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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 gennaio 1941

Cassazione n. 33593/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciute colpevoli del delitto di furto della somma di Euro 460,00 e di alcuni monili in metallo prezioso, commesso, in concorso tra loro, in luogo di privata dimora, ricorrono, per il tramite del comune difensore, per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo in data 3 dicembre 2020, di conferma della sentenza di condanna in primo grado loro inflitta, anche agli effetti civili.

2. L'impugnativa è affidata a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Con requisitoria in data 17 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 20.20, n.137, conveitito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 8 giugno 2022, il difensore della parte civile costituita ha rassegnato le proprie conclusioni.

5. I ricorsi sono inammissibili.

5.1. Il primo motivo, con il quale, lamentando la violazione degli artt. 195, comma 4, e 203, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, le ricorrenti eccepiscono l'inutilizzabilità delle informazioni confidenziali rese da soggetto non identificato alla polizia giudiziaria, è assolutamente generico.

Le deduzioni in esso sviluppate non tengono conto, infatti, della notazione del giudice censurato circa l'esclusione di qualsivoglia valore probatorio delle indicazioni fornite agli inquirenti dalla fonte confidenziale (cfr. pag. 4, terzo capoverso).

5.2. Il secondo motivo, con il quale, denunciando la violazione dell'art. 213 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, le stesse si dolgono della fragilità della prova della loro responsabilità, in quanto desunta dagli esiti incerti e contraddittori dell'individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], nella fase delle indagini preliminari, è parimenti generico.

La Corte territoriale ha, infatti, diffusamente dato conto delle ragioni per le quali la suddetta individuazione, conclusasi con il riconoscimento certo di entrambe le imputate, dovesse essere considerata assolutamente attendibile (essendo stata effettuata a soli sei giorni di distanza dal fatto; avendo la parte offesa spiegato il perché in denuncia aveva riferito di non essere in grado di riconoscere le autrici del furto; avendo indicato tratti somatici, nonché particolari della loro acconciatura e del loro abbigliamento, che erano stati suffragati dal successivo esame peritale), di modo che l'esito di tale apprezzamento, in quanto congruamente giustificato, non è sindacabile in questa sede.

5.3. Il terzo motivo, con il quale, denunciando la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., eccepiscono l'omessa motivazione del diniego di rinnovazione istruttoria in appello, allo scopo di esaminare in aula il video che secondo l'accusa le avrebbe ritratte, è ancora una volta generico, perché le formulate censure omettono di confrontarsi con quanto non irragionevolmente argomentato dal Collegio territoriale, ossia che le valutazioni rassegnate dal perito incaricato di procedere ad un confronto fisiognomico delle persone ritratte nei fotogrammi, estrapolati dal video acquisito agli atti, con i tratti somatici delle imputate (resesi disponibili all'attività tecnica), giacché fondate su una pluralità di comparazioni, erano «certamente più accurate di quelle che avrebbe consentito una semplice visione delle immagini da parte della Corte» (cfr. pag. 4, primo capoverso).

5.4. Il quarto motivo, con il quale lamentano, sotto l'egida della violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il mancato rispetto dei criteri di giudizio che consentono di affermare la responsabilità penale, giacché gli esiti della disposta perizia non consentivano di pervenire ad una conclusione di identità ma solo di loro somiglianza con le autrici del furto, pecca di aspecificità, perché non si confronta criticamente con il tenore della motivazione rassegnata sul punto: vale a dire che l'esito della perizia fisiognomica, lungi dall'essere autosufficiente sul piano probatorio, non faceva altro che aggiungersi e fornire definitivo riscontro al riconoscimento effettuato dalla persona offesa, del quale confermava l'affidabilità (cfr. pag. 4, terzo capoverso).

5.5. I rilievi di cui al quinto motivo, con i quali si dolgono dell'omessa applicazione nei loro confronti della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati e non consentiti nel giudizio di legittimità.

La concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 04/04/2013, Rv. 255791): principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel non ritenere tale il valore della refurtiva sottratta dalle deducenti.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato sufficientemente motivato con il congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, segnatamente la gravità della condotta e l'intensità del dolo, attestate dalle modalità di realizzazione del fatto, non neutralizzate da alcun elemento positivo all'uopo valorizzabile (cfr. 5, primo capoverso).

6. Per tutto quanto sopra, s'impone la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cas:sa delle ammende.

7. Nulla è dovuto per le spese di parte civile in applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, le modalità di deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previste dall'art. 23, co. 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a mezzo di posta elettronica certificata alla cancelleria della corte e il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, hanno natura perentoria, sicché la memoria con la quale la parte civile presenti le proprie oltre il termine di cinque giorni liberi non sono valutabili neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 4, n. 11592 del 10/03/2022, non massimata; negli stessi termini Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148).

Del resto, si tratta di un'udienza camerale non partecipata, analoga a quella prevista in via ordinaria dall'art. 611 cod. proc. pen. e, in relazione a quella, costituisce ius receptum che nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (così Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016 dep. 2017, Rv. 269673; Sez. 1, n. 8960 del 7/2/2012, Rv. 252215).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciute colpevoli del delitto di furto della somma di Euro 460,00 e di alcuni monili in metallo prezioso, commesso, in concorso tra loro, in luogo di privata dimora, ricorrono, per il tramite del comune difensore, per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo in data 3 dicembre 2020, di conferma della sentenza di condanna in primo grado loro inflitta, anche agli effetti civili. 2. L'impugnativa è affidata a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con requisitoria in data 17 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 20.20, n.137, conveitito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 8 giugno 2022, il difensore della parte civile costituita ha rassegnato le proprie conclusioni. 5. I ricorsi sono inammissibili. 5.1. Il primo motivo, con il quale, lamentando la violazione degli artt. 195, comma 4, e 203, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, le ricorrenti eccepiscono l'inutilizzabilità delle informazioni confidenziali rese da soggetto non identificato alla polizia giudiziaria, è assolutamente generico. Le deduzioni in esso sviluppate non tengono conto, infatti, della notazione del giudice censurato circa l'esclusione di qualsivoglia valore probatorio delle indicazioni fornite agli inquirenti dalla fonte confidenziale (cfr. pag. 4, terzo capoverso). 5.2. Il secondo motivo, con il quale, denunciando la violazione dell'art. 213 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, le stesse si dolgono della fragilità della prova della loro responsabilità, in quanto desunta dagli esiti incerti e contraddittori dell'individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], nella fase delle indagini preliminari, è parimenti generico. La Corte territoriale ha, infatti, diffusamente dato conto delle ragioni per le quali la suddetta individuazione, conclusasi con il riconoscimento certo di entrambe le imputate, dovesse essere considerata assolutamente attendibile (essendo stata effettuata a soli sei giorni di distanza dal fatto; avendo la parte offesa spiegato il perché in denuncia aveva riferito di non essere in grado di riconoscere le autrici del furto; avendo indicato tratti somatici, nonché particolari della loro acconciatura e del loro abbigliamento, che erano stati suffragati dal successivo esame peritale), di modo che l'esito di tale apprezzamento, in quanto congruamente giustificato, non è sindacabile in questa sede. 5.3. Il terzo motivo, con il quale, denunciando la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., eccepiscono l'omessa motivazione del diniego di rinnovazione istruttoria in appello, allo scopo di esaminare in aula il video che secondo l'accusa le avrebbe ritratte, è ancora una volta generico, perché le formulate censure omettono di confrontarsi con quanto non irragionevolmente argomentato dal Collegio territoriale, ossia che le valutazioni rassegnate dal perito incaricato di procedere ad un confronto fisiognomico delle persone ritratte nei fotogrammi, estrapolati dal video acquisito agli atti, con i tratti somatici delle imputate (resesi disponibili all'attività tecnica), giacché fondate su una pluralità di comparazioni, erano «certamente più accurate di quelle che avrebbe consentito una semplice visione delle immagini da parte della Corte» (cfr. pag. 4, primo capoverso). 5.4. Il quarto motivo, con il quale lamentano, sotto l'egida della violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il mancato rispetto dei criteri di giudizio che consentono di affermare la responsabilità penale, giacché gli esiti della disposta perizia non consentivano di pervenire ad una conclusione di identità ma solo di loro somiglianza con le autrici del furto, pecca di aspecificità, perché non si confronta criticamente con il tenore della motivazione rassegnata sul punto: vale a dire che l'esito della perizia fisiognomica, lungi dall'essere autosufficiente sul piano probatorio, non faceva altro che aggiungersi e fornire definitivo riscontro al riconoscimento effettuato dalla persona offesa, del quale confermava l'affidabilità (cfr. pag. 4, terzo capoverso). 5.5. I rilievi di cui al quinto motivo, con i quali si dolgono dell'omessa applicazione nei loro confronti della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati e non consentiti nel giudizio di legittimità. La concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 04/04/2013, Rv. 255791): principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel non ritenere tale il valore della refurtiva sottratta dalle deducenti. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato sufficientemente motivato con il congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, segnatamente la gravità della condotta e l'intensità del dolo, attestate dalle modalità di realizzazione del fatto, non neutralizzate da alcun elemento positivo all'uopo valorizzabile (cfr. 5, primo capoverso). 6. Per tutto quanto sopra, s'impone la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cas:sa delle ammende. 7. Nulla è dovuto per le spese di parte civile in applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, le modalità di deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previste dall'art. 23, co. 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a mezzo di posta elettronica certificata alla cancelleria della corte e il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, hanno natura perentoria, sicché la memoria con la quale la parte civile presenti le proprie oltre il termine di cinque giorni liberi non sono valutabili neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 4, n. 11592 del 10/03/2022, non massimata; negli stessi termini Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148). Del resto, si tratta di un'udienza camerale non partecipata, analoga a quella prevista in via ordinaria dall'art. 611 cod. proc. pen. e, in relazione a quella, costituisce ius receptum che nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (così Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016 dep. 2017, Rv. 269673; Sez. 1, n. 8960 del 7/2/2012, Rv. 252215). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
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