CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, pur formulando apparentemente diversi profili di critica della sentenza impugnata, in relazione a distinti vizi di legittimità (dalla violazione della legge penale e processuale al vizio motivazionale, al travisamento della prova) finiscono per contestare la valutazione del fatto da parte dei giudici di merito e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità) stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); osservato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha già pertinentemente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di truffa contestato; considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., non era stato dedotto in appello e quindi non può esserlo in questa sede, essendo la questione oramai preclusa; rilevato peraltro che il motivo è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena - anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; valutato che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom , il 12/0