CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 09762/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 07 settembre 2023 la Corte di appello di Torino, riformando parzialmente la sentenza emessa in data 22 dicembre 2022 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e 2.333 euro di multa per i reati a lui ascritti per avere, in data 03/08/2022, detenuto e portato abusivamente in pubblico una pistola di provenienza furtiva e varie cartucce. La Corte ha respinto i motivi di appello relativi al merito delle accuse, accogliendo solo il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Ha ritenuto, infatti, che la detenzione della pistola, precedente al porto, fosse provata dalla separata detenzione di altre cartucce, oltre a quelle contenute nel tamburo, stante anche l'assenza di allegazioni contrarie da parte dell'imputato, e ha ritenuto certa la sua consapevolezza della provenienza illecita dell'arma, non avendo egli saputo indicare alcuna diversa provenienza. Ha inoltre negato la concessione delle attenuanti generiche, per la mancanza di elementi valutabili favorevolmente e la gravità dei fatti, ed ha confermato l'applicazione della recidiva. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in merito alla declaratoria di responsabilità. La motivazione con cui la sentenza ha confermato la responsabilità del ricorrente è solo apparente, in quanto ripercorre la «astratta divagazione in diritto» del giudice di primo grado, ma non risponde alle doglianze dell'appello circa la mera temporaneità della detenzione e circa l'assenza di prova del porto della pistola. Essa fonda tale prova, di fatto, sull'omessa allegazione, da parte dell'imputato, di fatti idonei a dimostrare la contemporaneità del porto e della detenzione. Il delitto di ricettazione, poi, è stato ritenuto dimostrato dalla condotta di porto e detenzione dell'arma stessa. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in merito al trattamento sanzionatorio La Corte di appello ha irrogato la pena, discostandosi molto dal minimo edittale, ha negato le attenuanti generiche ed ha applicato la recidiva, nonché ha omesso di sostituire la pena con una sanzione alternativa, con una motivazione scarna e insufficiente. 3. Il ricorso è manifestamente infondato nonché generico e privo di specificità, e deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente censura il vizio di motivazione della sentenza, senza confrontarsi con essa. La Corte di appello ha ritenuto provata la detenzione della pistola da parte del ricorrente, precedentemente all'accertamento del possesso della stessa mentre si trovava in casa di un terzo soggetto, dal fatto che egli aveva nel marsupio ulteriori dodici cartucce, identiche a quelle presenti nel tamburo. Infatti ha argomentato che il possesso, nel proprio marsupio, di ulteriori cartucce, oltre a quelle con cui l'arma era già caricata, dimostrava che egli deteneva già la pistola, essendo illogico e inspiegabile il possesso di cartucce per una pistola mai detenuta. Tale argomentazione ha portato i giudici ad escludere che il ricorrente, trovato nell'abitazione di un terzo mentre impugnava detta arma, avesse preso l'oggetto in quella abitazione, risultando maggiormente conforme alle prove, ed in particolare al citato possesso, separatamente, di altre cartucce per essa, l'ipotesi di una precedente detenzione della pistola, che quindi egli aveva portato con sé per recarsi a casa dell'amico. Questa motivazione è logica e conforme alle prove raccolte, e da essa deriva la valutazione circa la sussistenza di entrambi i delitti contestati, di porto e di detenzione dell'arma, non essendovi contemporaneità tra le due condotte. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione, ed afferma erroneamente che la Corte di appello ha ritenuto provati i fatti dall'omessa allegazione di una versione diversa da parte dell'imputato. Il silenzio dell'imputato è stato richiamato, nella sentenza impugnata, solo per evidenziare che, di fronte agli elementi probatori indicati e alla logica deduzione da questi imposta, egli non ha fornito versioni alternative né ha indicato elementi che contrastassero la deduzione stessa o ponessero quanto meno un dubbio sulla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado. Anche in merito al delitto di ricettazione, la sentenza impugnata afferma la responsabilità del ricorrente, logicamente, per il fatto che è dimostrato il possesso, da parte sua, dell'oggetto di sicura provenienza furtiva, e deduce la sua conoscenza della provenienza illecita della pistola dal suo silenzio in merito alle modalità di acquisto. Tale argomentazione, oltre ad essere logica, è conforme ai principi di questa Corte, che ha più volte ribadito che «Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713). Il ricorso non si confronta neppure con questa motivazione, in quanto afferma semplicemente che la sentenza ritiene sussistente il delitto di ricettazione perché sono provati i delitti di detenzione e porto dell'arma, senza spiegare perché tale affermazione sarebbe manifestamente illogica o errata. La già ritenuta sussistenza del reato di detenzione dell'arma, di cui è certa la provenienza illecita, impone infatti di ritenere, con una ovvia deduzione logica, che il detentore, cioè il ricorrente, l'abbia acquistata o ricevuta da terzi, e che fosse consapevole della sua illiceità, non potendo avere effettuato l'acquisto attraverso canali regolari ed ufficiali. Questo motivo di ricorso, pertanto, è manifestamente infondato nonché generico e privo di specificità, in quanto omette di confrontarsi adeguatamente con la sentenza impugnata. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Esso non si confronta affatto con la motivazione con cui la Corte di appello ha respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di disapplicazione della recidiva, determinando poi la pena in misura inferiore rispetto alla sentenza di primo grado. Il ricorrente afferma che tale motivazione è apparente, scarna e insufficiente, ma la lettura delle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata rende evidente l'infondatezza di tale censura. La Corte di appello ha motivato ampiamente le ragioni della parziale conferma delle statuizioni emesse dal giudice di primo grado, riportandosi agli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen. Il ricorrente, inoltre, non si confronta con l'affermazione della sentenza secondo cui non sono stati neppure indicati elementi favorevoli, a sostegno delle richieste di concessione delle attenuanti e di disapplicazione della recidiva, e anche nel ricorso non indica alcun elemento di tal genere. La dosimetria della pena, infine, è impugnata in termini assolutamente generici, e senza confrontarsi con la sentenza, che ha irrogato per il reato cui all'art. 648 cod.pen. una pena inferiore al medio edittale, ed ha contenuto in importi modesti gli aumenti per i singoli reati uniti in continuazione, pur ritenendoli gravi. L'assenza di un vizio motivazionale, che non viene neppure specificamente indicato, rende inammissibile il motivo di ricorso, dal momento che «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).Questo motivo di ricorso è inammissibile anche laddove il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in merito alla sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa, avendo la Corte di appello sufficientemente argomentato l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in merito alla capacità dell'imputato di adempiere alle prescrizioni di una pena sostitutiva. 4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d