CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 42179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 19 comma 6 della legge n. 241 del 1990, n. 74, è meramente ripetitivo delle stesse censure già devolute e disattese dal giudice dell'impugnazione con motivazione congrua e corretta in diritto, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La sentenza impugnata ha congruamente argomentato la sussistenza del falso in autocertificazione (in relazione all'affermazione contraria al vero nella Scia che i locale dell'esercizio pubblico non erano inseriti in contesti condominiali) non rilevando, ai fini dell'integrazione del reato, la circostanza che la firma fosse apocrifa (della sorella [OSCURATO:PERSONA]) fosse stata apposta dall'imputato. Considerato che il ricorrente non aveva chiesto nel giudizio di appello l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. circostanza che non consente di dedurre la questione per la prima volta nel giudizio di legittimità. Rilevato, infine, che l'eccepita nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, contenuta nelle conclusioni scritte, è manifestamente infondata in quanto risulta dagli atti, a cui Questa corte ha accesso in presenza di un vizio procedurale, che il decreto era stato notificato al domicilio eletto presso il difensore. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 Il ConsiO_ T ' tensore [OSCURATO:PERSONA]