CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 marzo 2021
Cassazione n. 27656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo d [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 marzo 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa del 6 novembre 2015 con cui [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 5 cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, in concorso con altre persone, di n. 10 pacchi di mattonelle del valore di euro 500,00, sottraendole da un cantiere. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo sei motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo è stata dedotta violazione di legge, ed in particolare degli artt. 178, comma 1, lett. a) e 179 cod. proc. pen., nonché omessa e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale rigettato una richiesta di concordato con rinuncia ai motivi, proposta ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sull'accordo delle parti, senza disporre la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., al fine di consentire alle parti di procedere alla discussione e di formulare le conclusioni. Con la seconda censura è stata eccepita omessa e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'erronea identificazione dell'imputato quale autore del reato. Con la terza doglianza è stata lamentata violazione degli artt. 56 e 624 cod. pen., nonché omessa e manifesta illogicità della motivazione, per non essere stato derubricato il reato nell'ipotesi di furto tentato, non essendo mai uscito il bene dalla sfera di sorveglianza degli agenti intervenuti. Con il quarto motivo è stato dedotta violazione dell'art. 625 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, difettando nel caso di specie la ricorrenza dell'aggravante della commissione del fatto da parte di tre o più persone, di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. Con la quinta doglianza è stata eccepita violazione degli artt. 62 n. 4 e 62- bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, avendo errato la Corte di merito nel non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, nonché l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.Con l'ultima censura il ricorrente ha lamentato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, per essere stata emessa la sentenza impugnata in violazione degli artt. 546 lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen., non essendo state indicate le ragioni per cui non risulterebbe applicabile l'istituto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. La difesa ha depositato successive conclusioni, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con riguardo al primo assorbente motivo, riguardante la ricorrenza della violazione di legge in relazione agli artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. 2. Ed invero, alla stregua di quanto evincibile dall'esame del fascicolo processuale, e, in particolare, dalla lettura del verbale di udienza del 15 marzo 2021 - cui questa Corte può direttamente accedere trattandosi di verificare la sussistenza o meno di un error in procedendo (cfr. Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) -, risulta comprovato che la difesa dell'imputato aveva presentato un'istanza di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. che la Corte territoriale, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, aveva rigettato, provvedendo, quindi, a depositare il dispositivo della sentenza. In tal maniera, pertanto, la Corte di appello ha impedito lo svolgimento dell'imprescindibile segmento della discussione finale e delle conclusioni delle parti, in palese contrasto con il disposto dell'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., che espressamente prevede che, una volta che sia presentata la richiesta di concordato in appello, «il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento». 3. Ne consegue, allora, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso, conformemente al principio di diritto già affermato da questa Corte di legittimità per cui, in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, commi 1 lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (cfr., Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546-01; Sez. 6, n. 52196 del 03/10/2018, P., Rv. 274866-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze, altra Sezione, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 15 giugno