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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 16090/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29465/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5976/2017 pubblicatail 04/10/2017 N.R.G. 10963/2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: si controverte dell’opposizione a cartella esattoriale n.0122005009344877, relativa a i crediti contributivi emersi a seguito dell’attività ispettiva culminata nel verbale ispettivo con il quale INPS aveva richiesto il pagamento della contribuzione non versata,in pretesa fruizione di sgravio previsto dall’art. 3, comma 5, l. n. 448 del 1998, che richiede , fra l’altro, alla lett. e ) , che i nuovi dipendenti assunti siano iscritti alle liste di collocamento o di mobilità o fruiscano della cassa integrazione g uadagni nei territori previsti dalla stessa disposizione ( Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna); in particolare, la questione riguarda la possibilità di applicare lo sgravio anche in caso di trasformazione di contratti di formazione lavoro in contratti a tempo indeterminato; la Corte d’a ppello di Napoli, con sentenza n. 5976 del 2017, in parziale accoglimento dell'impugnazione, ha dichiara to l'illegittimità del regime sanzionatorio indicato nella cartella di pagamento oggetto di opposizione e l'applicabilità sulla sorta capitale (pari ad euro 438.776)del regime sanzionatorio di cui all’art. 116, comma 8 lett. a), l egge n. 388/2000; la Corte, pur riconoscendo che l’ INPS con diverse circolari aveva ritenuto possibile la fruizione in caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, ha poi affermato che le stesse circolari erano in contrasto con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ([OSCURATO:PERSONA] 95C/334/04; [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre 2002) giacché era richiesto l’effettivo incremento della forza lavoro con impiego di persone disoccupate o inoccupate di lunga durata; anche INPS aveva modificato il proprio orientamento con circolare n. 189 del 2000 in conformità conCass.6378 del 2012 e 9390 del 2014; vi era poi altra misura specifica di sgravio previsto dall’art. 15 l. n.196 del 1997 per l’ipotesi in esame; neppure tale sgravio era però applicabile in quanto la società non aveva allegato i relativi presupposti, limitandosi alla generica richiesta; era,invece, in parte fondato il capo relativo alle sanzioni accessorie, giacché anche l’INPS aveva convenuto nell’applicare l’ipotesi di cui alla lett. a),in quanto non vi era stato intenzionale occultamento del debito contributivo, né poteva applicarsi il comma 15 attesa la non sussistenza dei necessari presupposti (direttive in tal senso, consapevolezza della mancanza dei presupposti e mancato pagamento del dovuto); avverso tale sentenza, ricorre la società con ricorso basato su due motivi, successivamente illustrato da memoria; l’INPS ha rilasciato procura speciale; Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva; CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 448 del 1998, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 87 ed 88 Trattato CE in relazione all’art. 360 primo comma n. 3) per violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Statoper favorire nuova occupazione; in sostanza, si censura la parte della sentenza gravata in cui è denegato alla società Capaldo lo sgravio contributivo triennale per i nuovi assunti ai sensi dell'articolo 3 legge n. 448 del 1998 , beneficio che non sarebbe applicabile al caso della trasformazione di contratti di formazione lavoro in contratti di lavoro a tempo indeterminato; il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 15 lett. a) della legge n. 388 del 2000 e censura la parte della sentenza gravata, in ipotesi di ritenuta sussistenza di illecito contributivo, in quanto è stata negata l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, comma 15 , lettera a ) della legge n. 388 del 2000, che prevede la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili successive, siccome non ricorrerebbero circostanze non ostative all'applicazione del detto regime sanzionatorio più favorevole, né sussisterebbe la mancanza di apposite direttive ministeriali o il fatto che il pagamento da parte della società Capaldo non sia stato spontaneo; ciò in considerazione della contraddittoria posizione assunta dall’INPS in forza della circolare Inps n.189 del 2000; il primo motivo di ricorso è infondato; questa Corte di cassazione(vd. ex plurimis Cass. n. 3069 del 2020) ha avuto modo di affermare che presupposto per l'applicabilità dello sgravio contributivo di cui alla leggen. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6, è che l'impresa abbia realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni, in coerenza con la finalità delle disposizioni in esame, volte ad incentivare l'assunzione di soggetti che non abbiano o abbiano perduto l'occupazione in determinate zone d'Italia, e a favorire, al contempo, la ripresa economica nelle stesse zone; ne consegue che il beneficio non compete nel caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno, trattandosi di una mera modificazione della quantità temporale della prestazione lavorativa già in essere enon di nuova assunzione avente le finalità ed i caratteri indicati dalla disposizione" (Cass. 26 settembre 2012, n. 16378 e numerose successive conformi; tra le più recenti, in riferimento proprio ad ipotesi di trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato v.

Cass. 21 agosto 2018, n. 20867); In questi casi, infatti, il personale interessato, essendo occupato, non rientra nella platea indicata dalla citata disposizione agevolatrice; quanto al secondo motivo, lo stesso va pure rigettato; già Cass. n. 17970 del 2022, ha avuto modo di affermare, i n tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi, che lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata; in definitiva, il ricorso va rigettato e nulla va disposto per le spese non avendo l’INPS, come anche il concessionario per la riscossione, svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29465/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5976/2017 pubblicatail 04/10/2017 N.R.G. 10963/2010. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: si controverte dell’opposizione a cartella esattoriale n.0122005009344877, relativa a i crediti contributivi emersi a seguito dell’attività ispettiva culminata nel verbale ispettivo con il quale INPS aveva richiesto il pagamento della contribuzione non versata,in pretesa fruizione di sgravio previsto dall’art. 3, comma 5, l. n. 448 del 1998, che richiede , fra l’altro, alla lett. e ) , che i nuovi dipendenti assunti siano iscritti alle liste di collocamento o di mobilità o fruiscano della cassa integrazione g uadagni nei territori previsti dalla stessa disposizione ( Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna); in particolare, la questione riguarda la possibilità di applicare lo sgravio anche in caso di trasformazione di contratti di formazione lavoro in contratti a tempo indeterminato; la Corte d’a ppello di Napoli, con sentenza n. 5976 del 2017, in parziale accoglimento dell'impugnazione, ha dichiara to l'illegittimità del regime sanzionatorio indicato nella cartella di pagamento oggetto di opposizione e l'applicabilità sulla sorta capitale (pari ad euro 438.776)del regime sanzionatorio di cui all’art. 116, comma 8 lett. a), l egge n. 388/2000; la Corte, pur riconoscendo che l’ INPS con diverse circolari aveva ritenuto possibile la fruizione in caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, ha poi affermato che le stesse circolari erano in contrasto con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ([OSCURATO:PERSONA] 95C/334/04; [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre 2002) giacché era richiesto l’effettivo incremento della forza lavoro con impiego di persone disoccupate o inoccupate di lunga durata; anche INPS aveva modificato il proprio orientamento con circolare n. 189 del 2000 in conformità conCass.6378 del 2012 e 9390 del 2014; vi era poi altra misura specifica di sgravio previsto dall’art. 15 l. n.196 del 1997 per l’ipotesi in esame; neppure tale sgravio era però applicabile in quanto la società non aveva allegato i relativi presupposti, limitandosi alla generica richiesta; era,invece, in parte fondato il capo relativo alle sanzioni accessorie, giacché anche l’INPS aveva convenuto nell’applicare l’ipotesi di cui alla lett. a),in quanto non vi era stato intenzionale occultamento del debito contributivo, né poteva applicarsi il comma 15 attesa la non sussistenza dei necessari presupposti (direttive in tal senso, consapevolezza della mancanza dei presupposti e mancato pagamento del dovuto); avverso tale sentenza, ricorre la società con ricorso basato su due motivi, successivamente illustrato da memoria; l’INPS ha rilasciato procura speciale; Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva; CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 448 del 1998, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 87 ed 88 Trattato CE in relazione all’art. 360 primo comma n. 3) per violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Statoper favorire nuova occupazione; in sostanza, si censura la parte della sentenza gravata in cui è denegato alla società Capaldo lo sgravio contributivo triennale per i nuovi assunti ai sensi dell'articolo 3 legge n. 448 del 1998 , beneficio che non sarebbe applicabile al caso della trasformazione di contratti di formazione lavoro in contratti di lavoro a tempo indeterminato; il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 15 lett. a) della legge n. 388 del 2000 e censura la parte della sentenza gravata, in ipotesi di ritenuta sussistenza di illecito contributivo, in quanto è stata negata l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, comma 15 , lettera a ) della legge n. 388 del 2000, che prevede la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili successive, siccome non ricorrerebbero circostanze non ostative all'applicazione del detto regime sanzionatorio più favorevole, né sussisterebbe la mancanza di apposite direttive ministeriali o il fatto che il pagamento da parte della società Capaldo non sia stato spontaneo; ciò in considerazione della contraddittoria posizione assunta dall’INPS in forza della circolare Inps n.189 del 2000; il primo motivo di ricorso è infondato; questa Corte di cassazione(vd. ex plurimis Cass. n. 3069 del 2020) ha avuto modo di affermare che presupposto per l'applicabilità dello sgravio contributivo di cui alla leggen. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6, è che l'impresa abbia realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni, in coerenza con la finalità delle disposizioni in esame, volte ad incentivare l'assunzione di soggetti che non abbiano o abbiano perduto l'occupazione in determinate zone d'Italia, e a favorire, al contempo, la ripresa economica nelle stesse zone; ne consegue che il beneficio non compete nel caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno, trattandosi di una mera modificazione della quantità temporale della prestazione lavorativa già in essere enon di nuova assunzione avente le finalità ed i caratteri indicati dalla disposizione" (Cass. 26 settembre 2012, n. 16378 e numerose successive conformi; tra le più recenti, in riferimento proprio ad ipotesi di trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato v. Cass. 21 agosto 2018, n. 20867); In questi casi, infatti, il personale interessato, essendo occupato, non rientra nella platea indicata dalla citata disposizione agevolatrice; quanto al secondo motivo, lo stesso va pure rigettato; già Cass. n. 17970 del 2022, ha avuto modo di affermare, i n tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi, che lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata; in definitiva, il ricorso va rigettato e nulla va disposto per le spese non avendo l’INPS, come anche il concessionario per la riscossione, svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo u
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