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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 24005/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28120/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] n. 34824/2021 depositatoi l 08/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Milano, con ordinanza del 2 ottobre 2021, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino dello Stato della Georgia, avverso il decreto prefettizio di espulsione, emesso in data 11/6/2021, ai sensi dell’art 13 comma 13 comma lett. b) d.lvo 286/98 in quanto lo straniero, uscito dal territorio italiano a seguito di decreto di espulsione, vi faceva rientro prima della scadenza del termine fissato nel precedente decreto e senza la speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace rilevava l’automatismo del decreto di espulsione una volta accertato il rientro da parte del cittadino extracomunitario in territorio nazionale prima del termine fissato nel pregresso decreto di espulsione a nulla rilevando la titolarità da parte dello straniero diun permesso di soggiorno in uno dei Paesi dell’area Schengen (Polonia).

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione affidandosi ad un unico motivo illustrato con memoria.Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico mezzo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l 241/90, 13 comma 2 lett. b), e comma 2 bis d.lvo 286/98 nonché violazione delle direttive CEE/115/CE, 2011795/UE e dell’art 8 CEDU, in relazione all’art 360 comma 1 nr. 4 e 5 cpc, per avere il Giudice di Pace reso una sentenza priva di motivazione ed in ogni caso per non aver tenuto conto del fatto che lo straniero era titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato della Polonia.

2. In via preliminare va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del Prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell’art 291 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanze interlocutorien. 12665 /2019, 5083/2020 e 32120/2021). 2.2 Il ricorso, presentato dal ricorrente, risulta notificato al Prefetto di Milano presso l'Avvocatura Generale dello Stato laddove tale adempimento andava eseguito nei confronti del Prefetto presso il suo Ufficio. 2.3 Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, con assegnazione al ricorrente del termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso al Prefetto di Milanopresso il suo Ufficio.

PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notifica del ricorso al Prefetto di Milano, presso il suo Ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28120/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] n. 34824/2021 depositatoi l 08/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Milano, con ordinanza del 2 ottobre 2021, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino dello Stato della Georgia, avverso il decreto prefettizio di espulsione, emesso in data 11/6/2021, ai sensi dell’art 13 comma 13 comma lett. b) d.lvo 286/98 in quanto lo straniero, uscito dal territorio italiano a seguito di decreto di espulsione, vi faceva rientro prima della scadenza del termine fissato nel precedente decreto e senza la speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace rilevava l’automatismo del decreto di espulsione una volta accertato il rientro da parte del cittadino extracomunitario in territorio nazionale prima del termine fissato nel pregresso decreto di espulsione a nulla rilevando la titolarità da parte dello straniero diun permesso di soggiorno in uno dei Paesi dell’area Schengen (Polonia). 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione affidandosi ad un unico motivo illustrato con memoria.Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico mezzo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l 241/90, 13 comma 2 lett. b), e comma 2 bis d.lvo 286/98 nonché violazione delle direttive CEE/115/CE, 2011795/UE e dell’art 8 CEDU, in relazione all’art 360 comma 1 nr. 4 e 5 cpc, per avere il Giudice di Pace reso una sentenza priva di motivazione ed in ogni caso per non aver tenuto conto del fatto che lo straniero era titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato della Polonia. 2. In via preliminare va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del Prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell’art 291 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanze interlocutorien. 12665 /2019, 5083/2020 e 32120/2021). 2.2 Il ricorso, presentato dal ricorrente, risulta notificato al Prefetto di Milano presso l'Avvocatura Generale dello Stato laddove tale adempimento andava eseguito nei confronti del Prefetto presso il suo Ufficio. 2.3 Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, con assegnazione al ricorrente del termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso al Prefetto di Milanopresso il suo Ufficio. PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notifica del ricorso al Prefetto di Milano, presso il suo Ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a