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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01006/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione ai reati di cui ai capi 5) e 6) e al capo relativo al procedimento n. 375/18 r.g.n.r., rideterminando la pena ed escludendo in favor rei il vincolo della continuazione con riferimento al reato di minacce, la sentenza del Tribunale di Aosta del 13 dicembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato, furto in abitazione, tentato furto aggravato, ricettazione e minacce aggravate e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle contestate aggravanti e ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta l'inosservanza della legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 3) quale furto in abitazione in luogo di furto semplice, è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si vedano pagg. 4 e ss. della motivazione del provvedimento impugnato in cui la Corte espressamente afferma come la ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato non può essere ritenuta attendibile e che la querela acquisita agli atti delinea perfettamente la vicenda e la camera di albergo, luogo in cui è avvenuto il furto, ben può essere considerato come luogo di privata dimora); - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta l'inosservanza della legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 7) quale ricettazione in luogo di furto semplice, è anch'esso inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si vedano pagg. 4 e ss. della motivazione del provvedimento impugnato) il quale ripercorre la condotta criminosa di cui al capo 7) e la qualifica come ricettazione in forza di solide argomentazioni, senza lasciare alcun dubbio circa la corretta qualificazione giuridica operata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione ai reati di cui ai capi 5) e 6) e al capo relativo al procedimento n. 375/18 r.g.n.r., rideterminando la pena ed escludendo in favor rei il vincolo della continuazione con riferimento al reato di minacce, la sentenza del Tribunale di Aosta del 13 dicembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato, furto in abitazione, tentato furto aggravato, ricettazione e minacce aggravate e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle contestate aggravanti e ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta l'inosservanza della legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 3) quale furto in abitazione in luogo di furto semplice, è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si vedano pagg. 4 e ss. della motivazione del provvedimento impugnato in cui la Corte espressamente afferma come la ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato non può essere ritenuta attendibile e che la querela acquisita agli atti delinea perfettamente la vicenda e la camera di albergo, luogo in cui è avvenuto il furto, ben può essere considerato come luogo di privata dimora); - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta l'inosservanza della legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 7) quale ricettazione in luogo di furto semplice, è anch'esso inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si vedano pagg. 4 e ss. della motivazione del provvedimento impugnato) il quale ripercorre la condotta criminosa di cui al capo 7) e la qualifica come ricettazione in forza di solide argomentazioni, senza lasciare alcun dubbio circa la corretta qualificazione giuridica operata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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