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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 16553/2026

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da: Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura precautelare dell'arresto in flagranza - poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari - e detenuto in carcere dal 09/02/2019 al 13/02/2019, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, dal quale era stato poi assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Torino del 31/01/2022, irrevocabile in data 17/06/2022.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui 1deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.

Rileva che la Corte territoriale non ha considerato alcune circostanze rilevanti ai fini della colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo; che, invero, il contesto in cui è avvenuto l'arresto, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a tutta la manifestazione, la consapevolezza delle azioni violente compiute dai manifestanti, l'essersi dato alla fuga e l'essersi trovato in mezzo ai facinorosi travisati che incendiavano cassonetti rappresentano elementi sinergici rispetto all'arresto ed alla successiva detenzione subita; che il provvedimento impugnato formula il giudizio di totale estraneità ai fatti del [OSCURATO:PERSONA] fondato solo sulla sentenza di assoluzione, senza considerare le motivazioni delle ordinanze che hanno disposto prima la misura cautelare e poi il suo mantenimento; che le condotte sopra descritte sono connotate più che da colpa grave, da dolo; che, in ogni caso, la connivenza passiva integra la colpa grave, ostativa alla riparazione, quando, come nel caso di specie, sia indice del venir meno degli elementari doveri di solidarietà sociale, volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o cose e si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato.

3. In data 13/02/2026, sono pervenute note di udienza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con le quali la difesa evidenzia l'assenza nel provvedimento impugnato dei denunziati vizi e, nella sostanza, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, restando, invece, nell'esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all'esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez.

U, 28/11/2013, n. 51779, Nicosia, Rv.

Rv. 257606 - 01, in motivazione).

Si tratta all'evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull'imputazione, atteso che quest'ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato.

Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire - con un giudizio effettuato in piena autonomia - se le 2condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l'ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione".

A tal fine il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01).

Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 - 01).

Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l'accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell'imputato.

Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall'istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 - 01).

Quanto al grado della colpa, questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che la condotta colposa, concausa dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà o del perdurare dello stato di detenzione, può assumere varie graduazioni, che vanno da quella lieve - purché apprezzabile, che, pur non ostando al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere valutata ai fini della riduzione del suo ammontare, dei quantum debeatur - a quella grave, idonea a escludere il diritto all'indennizzo (Sez. 4., n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569 - 01; Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006 - 01).

I principi ora sintetizzati, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 02/04/1999, n. 109, si applicano anche all'ipotesi di detenzione subita a causa di un arresto in flagranza negli stessi limiti previsti per la custodia cautelare (Sez. 4, n. 1491 del 11/05/1999, Ministero del Tesoro, Rv. 214993 - 01).

In tali casi, però, il comportamento gravemente colposo o doloso deve essere valutato non con riferimento al parametro della gravità indiziaria, come nell'ipotesi 3dell'ordinanza di custodia cautelare, ma a quello dello stato di flagranza e dell'ipotizzabilità di uno dei reati elencati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. 1.2.

Così inquadrate le coordinate normative e giurisprudenziali, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, atteso che non ha indicato quali parametri ha utilizzato per fondare la colpa lieve in capo al [OSCURATO:PERSONA].

Invero, da un lato, ha evidenziato la piena consapevolezza dell'istante di trovarsi all'interno di un gruppo di soggetti resisi responsabili di condotte violente, precisando che - a differenza di altri manifestanti che si erano allontanati, quando il corteo era degenerato - aveva continuato a parteciparvi fino alla fine, nonostante le condotte poste in essere. da parte di soggetti travisati e anche armati divenissero sempre più allarmanti, essendo degenerate in aggressioni alle Forze dell'Ordine, in danneggiamenti, anche di beni pubblici, in lanci di petardi, di bombe carta, di due molotov e di oggetti contundenti, nell'incendio di un autobus e di diversi cassonetti dei rifiuti, fino ad arrivare addirittura all'assalto di una caserma dei Carabinieri; dall'altro, ha poi, contraddittoriamente, ritenuto la colpa come lieve, valutando il complessivo comportamento come «ingenuo, superficiale, connotato da leggerezza, immaturità e, probabilmente, scarsa dimestichezza con le dinamiche proprie di cortei che, come quello del 9 febbraio 2019, vedevano il compimento anche di gesti violenti, via via intensificatisi e prevedibilmente destinati a degenerare in scontri con le forze dell'ordine, come quello poi avvenuto», valorizzando il dato per cui la partecipazione era «stata di fatto inerte, non violenta, passiva, priva di alcun contributo, anche soltanto morale rispetto alle indubitabili e numerose condotte penalmente rilevanti commesse da altri partecipanti».

In tal modo, per un verso, ha sovrapposto il piano del giudizio di merito - che mira ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato - con quello della riparazione, che, invece, è finalizzato a verificare se le condotte poste in essere da chi chiede la riparazione abbiano contribuito a cagionare la detenzione, tanto più che nel caso di specie si tratta di un arresto in flagranza, rispetto al quale deve essere effettuata solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura pre-cautelare, senza inoltrarsi in una più pregnante valutazione di merito; per altro verso, è mancante della giustificazione esterna rispetto a quanto affermato, atteso che il provvedimento non palesa i parametri in base ai quali la colpa è stata qualificata lieve.

Ciò anche con riferimento al profilo della connivenza, quale elemento ostativo alla riparazione.

In proposito, questa Corte di legittimità ha affermato 4che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280391 - 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 - 01).

Dunque, va accertato all'esito di una valutazione in fatto se la condotta del [OSCURATO:PERSONA] abbia rafforzato la volontà di quei soggetti che hanno posto in essere le condotte violente sopra descritte, in tal modo costituendo condotta ostativa alla riparazione.

L'ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino, affinché rivaluti il profilo inerente alla sussistenza o meno del requisito ostativo, esplicitando le massime di esperienza alla luce delle quali ritiene che la colpa sia stata lieve o grave.

P.Q.M/ ,,k."-------) Ì LUCA L [OSCURATO:PERSONA], bIZIARIO Dott.ssa I endo 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura precautelare dell'arresto in flagranza - poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari - e detenuto in carcere dal 09/02/2019 al 13/02/2019, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, dal quale era stato poi assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Torino del 31/01/2022, irrevocabile in data 17/06/2022. 2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui 1deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Rileva che la Corte territoriale non ha considerato alcune circostanze rilevanti ai fini della colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo; che, invero, il contesto in cui è avvenuto l'arresto, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a tutta la manifestazione, la consapevolezza delle azioni violente compiute dai manifestanti, l'essersi dato alla fuga e l'essersi trovato in mezzo ai facinorosi travisati che incendiavano cassonetti rappresentano elementi sinergici rispetto all'arresto ed alla successiva detenzione subita; che il provvedimento impugnato formula il giudizio di totale estraneità ai fatti del [OSCURATO:PERSONA] fondato solo sulla sentenza di assoluzione, senza considerare le motivazioni delle ordinanze che hanno disposto prima la misura cautelare e poi il suo mantenimento; che le condotte sopra descritte sono connotate più che da colpa grave, da dolo; che, in ogni caso, la connivenza passiva integra la colpa grave, ostativa alla riparazione, quando, come nel caso di specie, sia indice del venir meno degli elementari doveri di solidarietà sociale, volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o cose e si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato. 3. In data 13/02/2026, sono pervenute note di udienza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con le quali la difesa evidenzia l'assenza nel provvedimento impugnato dei denunziati vizi e, nella sostanza, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, restando, invece, nell'esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all'esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779, Nicosia, Rv. Rv. 257606 - 01, in motivazione). Si tratta all'evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull'imputazione, atteso che quest'ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire - con un giudizio effettuato in piena autonomia - se le 2condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l'ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". A tal fine il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 - 01). Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l'accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell'imputato. Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall'istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 - 01). Quanto al grado della colpa, questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che la condotta colposa, concausa dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà o del perdurare dello stato di detenzione, può assumere varie graduazioni, che vanno da quella lieve - purché apprezzabile, che, pur non ostando al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere valutata ai fini della riduzione del suo ammontare, dei quantum debeatur - a quella grave, idonea a escludere il diritto all'indennizzo (Sez. 4., n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569 - 01; Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006 - 01). I principi ora sintetizzati, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 02/04/1999, n. 109, si applicano anche all'ipotesi di detenzione subita a causa di un arresto in flagranza negli stessi limiti previsti per la custodia cautelare (Sez. 4, n. 1491 del 11/05/1999, Ministero del Tesoro, Rv. 214993 - 01). In tali casi, però, il comportamento gravemente colposo o doloso deve essere valutato non con riferimento al parametro della gravità indiziaria, come nell'ipotesi 3dell'ordinanza di custodia cautelare, ma a quello dello stato di flagranza e dell'ipotizzabilità di uno dei reati elencati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. 1.2. Così inquadrate le coordinate normative e giurisprudenziali, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, atteso che non ha indicato quali parametri ha utilizzato per fondare la colpa lieve in capo al [OSCURATO:PERSONA]. Invero, da un lato, ha evidenziato la piena consapevolezza dell'istante di trovarsi all'interno di un gruppo di soggetti resisi responsabili di condotte violente, precisando che - a differenza di altri manifestanti che si erano allontanati, quando il corteo era degenerato - aveva continuato a parteciparvi fino alla fine, nonostante le condotte poste in essere. da parte di soggetti travisati e anche armati divenissero sempre più allarmanti, essendo degenerate in aggressioni alle Forze dell'Ordine, in danneggiamenti, anche di beni pubblici, in lanci di petardi, di bombe carta, di due molotov e di oggetti contundenti, nell'incendio di un autobus e di diversi cassonetti dei rifiuti, fino ad arrivare addirittura all'assalto di una caserma dei Carabinieri; dall'altro, ha poi, contraddittoriamente, ritenuto la colpa come lieve, valutando il complessivo comportamento come «ingenuo, superficiale, connotato da leggerezza, immaturità e, probabilmente, scarsa dimestichezza con le dinamiche proprie di cortei che, come quello del 9 febbraio 2019, vedevano il compimento anche di gesti violenti, via via intensificatisi e prevedibilmente destinati a degenerare in scontri con le forze dell'ordine, come quello poi avvenuto», valorizzando il dato per cui la partecipazione era «stata di fatto inerte, non violenta, passiva, priva di alcun contributo, anche soltanto morale rispetto alle indubitabili e numerose condotte penalmente rilevanti commesse da altri partecipanti». In tal modo, per un verso, ha sovrapposto il piano del giudizio di merito - che mira ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato - con quello della riparazione, che, invece, è finalizzato a verificare se le condotte poste in essere da chi chiede la riparazione abbiano contribuito a cagionare la detenzione, tanto più che nel caso di specie si tratta di un arresto in flagranza, rispetto al quale deve essere effettuata solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura pre-cautelare, senza inoltrarsi in una più pregnante valutazione di merito; per altro verso, è mancante della giustificazione esterna rispetto a quanto affermato, atteso che il provvedimento non palesa i parametri in base ai quali la colpa è stata qualificata lieve. Ciò anche con riferimento al profilo della connivenza, quale elemento ostativo alla riparazione. In proposito, questa Corte di legittimità ha affermato 4che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280391 - 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 - 01). Dunque, va accertato all'esito di una valutazione in fatto se la condotta del [OSCURATO:PERSONA] abbia rafforzato la volontà di quei soggetti che hanno posto in essere le condotte violente sopra descritte, in tal modo costituendo condotta ostativa alla riparazione. L'ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino, affinché rivaluti il profilo inerente alla sussistenza o meno del requisito ostativo, esplicitando le massime di esperienza alla luce delle quali ritiene che la colpa sia stata lieve o grave. P.Q.M/ ,,k."-------) Ì LUCA L [OSCURATO:PERSONA], bIZIARIO Dott.ssa I endo 5
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