CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09176/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA Sul ricorso n, 16250-2012 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore o,t., eletilivamente_ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope iegis Ricorrenze [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), FALCO Carrne a ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliate in Roma, alla via G. Paisiello, n. 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorren:e Avverso la sentenza n. 74/05/2011 della Commissione tributaria re. -ionaie della Puglia, depostata il 29 dicembre 2011; udita la relazlone della causa svolta nella camera di consiglio il 24 noverntye 2021 dal Consioliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Le germane [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alienarono al prezzo di C 619.748,28 un terreno a vocazione edificatoria, sito nel Comune o Bari e acquisito per successione ereditaria paterna. L'Agenzia delle entrate notificò alle cedenti l'avviso di accertamento con cui contestò per l'anno d'imposc RGN 16250/2012 Consigyere lei. FeH,:, ' 2004 un maggior reddito a titolo di plusvalenza, generata dalla cessione del terreno ad un prezzo inferiore a quello risultante dalla perizia giurata di stima (C 624.240,00)„ fatta redigere dalle contribuenti per la determinazione dell'imposta sostitutiva, pari al 4% del valore del terreno, ai sensi dell'art. 7 della I. n. 448/2001. Contestando le ragioni dell'atto impositivo le contribuenti adirono ia Commissione tributaria provinciale di Bari, che con sentenza n. 142/13/2010 ne accolse le ragioni. L'appello proposto dall'Ufficio fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Puglia con sentenza n. 74/05/2011, ora impugnata dinanzi a questa Corte. L'Agenzia delle entrate ha censurato con due motivi la pronuncH3, chiedendone la cassazione, cui hanno resistito le contribuenti con controricorso. Il processo è stato sospeso ai sensi dell'art. 6, comma 10, dei d.l. 23 ottobre 2018, n, 119, convertito in I. 17 dicembre 2018, n. 135. Nell'Adunanza camerale del 24 novembre 2021 la causa è stata trattata e decisa. Con memoria del 13 novembre 2021 l'Amministrazione finanziaria ha chiesto l'estinzione del giudizio. Considerato che La controversia rientra tra le ipotesi definibili ai sensi del d.l. n. 119 del 2018. D'altronde l'Agenzia delle entrate ha dato atto che dopo ia presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, le contribuenti hanno provveduto al pagamento di quanto previsto per il perfezionamento del procedimento. La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata. D'altronde l'art. 6, comma 12, dei d.l. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto...». Nel caso di specie, non risulta che sia stato notificato atto di diniego alla definizione agevolata entro il 31 luglio 2020, tanto meno alcuna delle parti ha presentato istanza di trattazione della causa, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del d.l. 119 cit., cui occorreva provvedere entro il 31 dicembre 2020. RGN 16250/2012 Consig5 /tre!. tepe i Le spese dei giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre presupposti per la condanna al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma quater, del d.P.R, n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso n Roma, nella camera di consiglio del 24 novembre 202? Il esidente UCITTI TtsrmsrrkTó [OSCURATO:PERSONA] t ,1 R1 A