CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresenta e difende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (oraCONSORZIO [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), con l’avvocatoSELICATO GIANLUCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta edifende;-controricorrente-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di LECCE, n. 1691/2022depositata il 16/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1998/2023Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 10422/2026Data pubblicazione 20/04/20261. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società“[OSCURATO:PERSONA] S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA] 1 S.r.l.” haimpugnato l’avviso di pagamento n. 90020150069200224.000 del23.12.215, notificato il 3.02.2016 e relativo al mancato versamento deitributi consortili per l’anno 2014, in favore del [OSCURATO:PERSONA] di bonificadell’Arneo e [OSCURATO:PERSONA] (oggi divenuto [OSCURATO:PERSONA] di BonificaCentro-[OSCURATO:PERSONA]), per un importo pari ad Euro 18.758,88.2. La C.T.P. di Lecce, con sentenza n. 2680/2017, ha accolto ilricorso ed annullato l’atto impugnato.3. Il consorzio ha interposto appello e, con la sentenza n.1691/2022, depositata il 16.06.2022, la C.T.R. di Puglia, ha accoltol’appello. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] haaffermato che il rapporto di contribuenza si instaura per il solo fattoche il fondo rientri nel territorio di competenza del consorzio e tragga,anche solo potenzialmente, vantaggio dalle opere realizzate dall’ente.Quando esiste un piano di classifica approvato, come nel casoesaminato, l’ente impositore è esonerato dal dimostrare il beneficioconcreto, poiché questo si presume in ragione dell’inclusione del fondonel perimetro consortile, salvo prova contraria da parte delcontribuente. Il contributo consortile è qualificato come un onere realeche grava sui fondi inclusi nel perimetro, in relazione alle attività direalizzazione, manutenzione ed esercizio svolte dal consorzio.4. Dall’esame della documentazione e della relazione tecnica adavviso della CTR era emerso che il consorzio aveva effettivamenterealizzato numerosi interventi di bonifica e regimazione idraulica,grazie ai quali i terreni della ricorrente avevano beneficiato di unsistema di deflusso delle acque che ha garantito la difesa idraulica eincrementato il valore fondiario. La CTR ha inoltre precisato chel’appartenenza al comprensorio consortile comporta un beneficiospecifico, anche se di carattere generale, legato alla fruibilità, attuale2 di 8Numero registro generale 1998/2023Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 10422/2026Data pubblicazione 20/04/2026o potenziale, delle opere di bonifica, senza che sia necessario unrapporto di corrispettività diretta come avviene per una tariffa.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la societàcontribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi,cui ha resistito con controricorso il consorzio.6. Successivamente parte controricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità dellasentenza per errores in procedendo, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.:l’ammissibilità di prove nuove in appello, ex art. 58 del D.Lgs. n.546/1992, consente l’ingresso solo di quelle che “intendono costituireaggiunta o chiarimento delle prove già offerte”. Nel caso di specie,invece, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mutato del tutto la propria linea difensivapassando dall’astratta tassatività degli oneri ad esso dovuti, allaconcreta debenza degli stessi per l’effettuazione di lavori di bonifica afavore del terreno interessato, producendo elementi a sostegno dellapropria tesi, che avrebbero dovuto formare sin dall’inizio l’attoimpugnato. Tale condotta processuale non sarebbe quindi rispettosaneppure del dettato dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 e, quindi, deldivieto di introduzione di eccezioni e tematiche nuove.1.1. La tesi non è fondata.1.2. Questa Corte, anche di recente, ha avuto modo di specificareche nel processo tributario le parti possono produrre inappello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino unampliamento della materia del contendere e siano preesistenti algiudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto delprincipio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro iltermine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.23/04/2025, n. 10549 (Rv. 674955 - 01)), e prima che, in tema dicontenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la3 di 8Numero registro generale 1998/2023Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 10422/2026Data pubblicazione 20/04/2026facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori deglistretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processualedeve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citatod.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termineprevisto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a ventigiorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cuiall'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenzadi espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindisanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione(rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cuiadempie (Cass. 24/06/2021, n. 18103 (Rv. 661783 - 01)).1.3. Tali prove, del resto, rientrano nel perimetro difensivo delConsorzio, volto a dimostrare la debenza del tributo e si inseriscononella originaria domanda: le nuove prove in appello erano volte asconfessare l’assunto fatto proprio dal primo giudice ma non c’eraimmutazione di causa petendi che pur sempre poggiava sul beneficiofondiario così come desumibile dal piano di classifica.1.4. Non può quindi ritenersi fondata l’eccezione del ricorrente.1.5. Il motivo va rigettato.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta lanullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.: la società aveva contestato l’evidente non proporzionalità trail presunto beneficio conseguito dai terreni de quibus e la richiesta diun contributo, per l’annualità 2014, pari ad oltre 18.000 euro. Taleeccezione non sarebbe stata presa in alcuna considerazione dal giudicedelle seconde cure.2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, nonessendo stato indicato se e in quale parte degli atti di merito taleeccezione fosse stata sollevata.4 di 8Numero registro generale 1998/2023Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 10422/2026Data pubblicazione 20/04/20262.2. Invero, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualoracon il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non visia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena diinammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi algiudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza delricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; imotivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema deldecidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la primavolta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi dicontestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (trale tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036;Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass.,Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass.,Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022,n. 35885) (Cass. 28/05/2024, n. 14846, punto 3.2.).2.3. A ciò si aggiunge il fatto che non è dato desumere quale siail fatto decisivo il cui esame sia stato omesso, posto che il motivo sirisolve nella mera riproposizione di tesi difensive: la societàcontestava l’evidente non proporzionalità tra il presunto beneficioconseguito dai terreni de quibus - per la sola e scarna operazione postain essere nel 2014 – e la richiesta di un contributo, per la stessaannualità, pari a oltre 18.000 Euro. Tale ammontare non si giustificaneppure in ragione di una presunta e, tra l’altro, mai invocatapartecipazione alle spese di gestione dell’ente (ricorso, fol. 9 e s.).2.4. Anche il secondo motivo non può dunque essere accolto.5 di 8Numero registro generale 1998/2023Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 10422/2026Data pubblicazione 20/04/20263. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenzaper omessa pronuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in combinatodisposto con l’art. 3 L.R. Puglia n. 4/2012: mancando di pronunciarsisu tutti i punti della domanda – alcuni dei quali aventi rilevanza ai finidella decisione della controversia, come la mancanza di un pianogenerale di bonifica - l’organo giudicante avrebbe violato il principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.,viziando la sentenza impugnata di nullità diretta.3.1. Nel ricorso si deduce che La ricorrente ne chiedeval’annullamento, lamentando: 1) la carenza di motivazione, in violazionedell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 7 della L. 27 luglio 2000, n.212, in ragione della mancata allegazione del Piano di classificaall’avviso; 2) la mancanza di corrispondenza e proporzionalità tra lamisura del contributo e il grado di beneficio, fattori che non emergononel Piano di classifica, tra l’altro privo del prodromico piano generale dibonifica definitivo; 3) l’insussistenza, nel caso di specie, di opere dibonifica a vantaggio degli immobili di proprietà della società ricorrente.(fol. 3); e che Come evidenziato nell’esposizione dei fatti di causa,gli originari motivi di ricorso afferivano anche alla mancata allegazionedel Piano di classifica ed alla lamentata violazione dell’art. 3 della L.R.n. 4/12 (dedotti nell’atto introduttivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il motivo digravame sub 1, pagg. 3 e ss., poi riproposti nel secondo grado digiudizio nell’atto d’appello, sub n. 2, pagg. 6 e ss., nonchégenericamente richiamato nelle controdeduzioni “nel rimarcare quantogià eccepito in sede di ricorso”, pag. 2, XII rigo, VI cpv.). (fol. 11s.).3.2. Va premesso che la riproposizione delle questioni nonesaminate dal primo giudice andava fatta con le controdeduzioni e sulpunto il richiamo, per come sopra riassunto, è dunque generico(testualmente: nonché genericamente richiamato nellecontrodeduzioni “nel rimarcare quanto già eccepito in sede di ricorso”,6 di 8Numero registro generale 1998/2023Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 10422/2026Data pubblicazione 20/04/2026pag. 2, XII rigo, VI cpv.). . Ne consegue che non è dato sapere concertezza se ci fu, o meno, specifica riproposizione delle questionirimaste assorbite in primo grado.3.2. Tuttavia, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111,comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deveritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel meritodell’eccezione della quale si assume l’omesso esame, alla stessastregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, perl’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 1marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass.,3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962).3.3. Sul punto va osservato che la questione se ai fini dellamotivazione dell’atto impositivo fosse necessaria l’allegazione del pianodi classifica è questione di diritto che può essere decisa senza necessitàdi accertamenti in fatto, e l’allegazione non era necessaria (v. Cass.,11 dicembre 2025, n. 32354).3.4. Quanto invece alla questione del Piano di Bonifica (il Piano diclassifica era privo del prodromico piano generale di bonificadefinitivo), questa Corte ha affermato che … il piano di classificapuò certamente evidenziare l'avvenuto compimento di opere nonpreviamente definite dalle linee di intervento della bonifica generale, lequali si siano rese necessarie per la salvaguardia del miglioramentofondiario. E in tal senso il piano di classifica può supplire alla mancataprevisione delle medesime opere nel piano generale di bonifica.Tuttavia, in questo caso, è onere del consorzio fornire la prova, oltreche, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto delvantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondodel consorziato. (Cass., 6 febbraio 2015, n. 2241).7 di 8Numero registro generale 1998/2023Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 10422/2026Data pubblicazione 20/04/20263.5. Secondo la CTR, la cui pronuncia è estensivamente motivatasul punto anche sulla base di una consulenza tecnica prodotta dalConsorzio, detto onere della prova era stato assolto dal Consorziostesso.3.6. Ne consegue che il motivo non può ritenersi fondato e vadunque rigettato.4. Alla luce delle argomentazioni che precedono conseguel’integrale rigetto del ricorso.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, esono liquidate nella misura indicata in dispositivo.6. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per ilpagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per lapresente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 3.200,00 per compensi oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articoloCosì deciso in Roma, il 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO8 di 8