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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07895/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/10/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Como il 24/9/2018, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quanto al reato di cui al capo 2), perché estinto per prescrizione; non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi 4), 5) e 7), perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena; confermava nel resto la sentenza, condannando al pagamento delle spese del grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lie Castoldi.

2. Propongono duplice e congiunto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], Merlino e la Vulpescu, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: (ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila) - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio.

La Corte di appello avrebbe confermato la competenza del Tribunale di Como in forza di un argomento errato, ossia valorizzando il momento in cui - 13/9/2010 - la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva fissato il proprio domicilio fiscale in Blevio (Co); a questa data, tuttavia, la fattispecie associativa sarebbe stata ancora in una fase embrionale e non punibile, e nessun elemento di esteriorizzazione, penalmente rilevante, si sarebbe manifestato.

Per contro, la competenza per territorio avrebbe dovuto essere riconosciuta dinanzi al Tribunale di Napoli o di Noia, valorizzandosi quanto accaduto il 5/10/2010, con la nascita della società "cartiera": in quella data, infatti, il dominus dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato la "[OSCURATO:SOCIETA].", ne avrebbe cambiato il nome in "[OSCURATO:SOCIETA].", oltre alla ragione sociale, ed avrebbe nominato quale amministratore [OSCURATO:PERSONA].

Soltanto in tale momento, dunque, si sarebbe realizzata per la prima volta una condotta esteriormente percepibile a rilievo penale.

Per contro, tutto quanto avvenuto dal 13/9/2010 al 5/10/2010 avrebbe avuto carattere meramente preliminare e non avrebbe acquistato alcun significato, se non alla luce di quanto verificatosi, per l'appunto, nell'ultima data.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], peraltro, avrebbe indicato in Casalnuovo il luogo dal quale tutta l'associazione era gestita, organizzando l'attività delle varie società coinvolte e movimentando i rapporti bancari.

La competenza del Tribunale di Napoli, dunque, risulterebbe evidente, e da ciò si imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata; - violazione dell'art. 61, n. 7 cod. pen.; vizio di motivazione.

La circostanza aggravante in oggetto sarebbe stata applicata "a macchia d'olio" su tutte le fattispecie contestate, facendo riferimento all'importo finale delle somme evase; per contro, la Corte di appello avrebbe dovuto stendere un'adeguata motivazione - quanto alla stessa aggravante - in relazione ad ogni singola contestazione, valutando l'importo d'imposta eventualmente evasa per ciascuna di esse; - violazione di legge e vizio di motivazione sono poi dedotti con riguardo ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 5, 8 e 10, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, contestati in numerosi capi di imputazione.

La sentenza, in particolare, non avrebbe adeguatamente considerato che i tre ricorrenti avrebbero rivestito un mero ed effettivo ruolo di "teste di legno", di pura facciata, privo di qualunque potere decisionale o gestionale autonomo; se la Vulpescu era la futura moglie del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Merlino sarebbero stati dei meri dipendenti di quest'ultimo, utilizzati per la gestione delle società create dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dettato loro ogni disposizione da eseguire pedissequamente; - violazione di legge e vizio di motivazione sono poi dedotti con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate con argomento del tutto incongruo.

Paradossalmente, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe visto riconosciute le stesse circostanze, così da ottenere infine una pena di gran lunga inferiore a quella inflitta al [OSCURATO:PERSONA] e di pari entità rispetto a quella irrogata al Merlino.

Risulterebbe evidente, dunque, l'assoluta sproporzione tra queste sanzioni, specie considerando che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato riconosciuto ideatore e promotore dell'associazione per delinquere, mentre gli altri due ricorrenti citati sarebbero stati soltanto "sodali parzialmente in consapevoli di quegli accadimenti".

La motivazione resa dalla Corte d'appello al riguardo sarebbe assolutamente apparente, se non del tutto assente; - infine, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato associativo di cui al capo 1), peraltro maturata prima del deposito della motivazione della sentenza di appello.

Al riguardo, si precisa che la sentenza risulterebbe completa in tutti i suoi requisiti quando sostenuta dall'intero impianto motivazionale, cosicché soltanto a quel momento - e non a quello della pronuncia del dispositivo, se precedente - dovrebbe aversi riguardo per la verifica dell'eventuale prescrizione del reato. (ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]) - Quanto alla Vulpescu, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 11), dato che la ricorrente avrebbe ricoperto la carica di amministratore della "Plasticmetaltech" dal 5/10/2010 al 13/2/2012; il termine decennale, dunque, sarebbe maturato prima del deposito della motivazione della sentenza di appello; - quanto a [OSCURATO:PERSONA] e Merlino, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato associativo, contestato - quale partecipe - fino al 28/5/2014, data di esecuzione della misura cautelare.

Anche in questo caso, dunque, il termine massimo sarebbe spirato prima del deposito della motivazione della sentenza di appello.

Risulterebbero estinti per prescrizione, inoltre, gli illeciti tributari contestati nella qualità di legali rappresentanti di società e commessi dal 2010 sino al 31 marzo 2012.

Quanto al solo [OSCURATO:PERSONA], infine, sarebbe ormai prescritto anche il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., contestato al capo 4.[OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi risultano manifestamente infondati.

4. Con riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio, la Corte osserva che le impugnazioni, per un verso, non si confrontano affatto con quanto affermato al riguardo nella sentenza di appello, e, per altro verso, risultano con evidenza fondate su argomenti di puro merito, propri della sola fase di cognizione e non verificabili da questo Collegio, anche per l'assenza di un qualunque documento allegato.

5. In ordine al primo profilo, la sentenza impugnata ha evidenziato (pagg. 50- 51) che la questione era stata già affrontata da questa Corte nel parallelo giudizio a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], divenuto irrevocabile con la sentenza n. 32362 del 29/3/2018; ebbene, la Quinta Sezione aveva sostenuto che l'individuazione del Tribunale di Como come Ufficio territorialmente competente doveva ritenersi immune da censure, perché affermata in forza di elementi obiettivi e pienamente aderente alla costante giurisprudenza in materia.

6. Questo argomento - si ribadisce - è del tutto trascurato nei ricorsi in esame, che si affidano ad inammissibili considerazioni di merito che il Collegio di legittimità non può riscontrare.

In particolare, si afferma che la domiciliazione fiscale della "[OSCURATO:PERSONA]" in Blevio (Co) sarebbe avvenuta quando l'attività del sodalizio era ancora in "una fase embrionale non punibile", mentre la esteriorizzazione della stessa associazione sarebbe avvenuta soltanto il 5/10/2010, con il già citato acquisto della "[OSCURATO:SOCIETA].", la sua nuova denominazione in "[OSCURATO:SOCIETA]." e la modifica dell'oggetto sociale.

Altrettanto inammissibile, per la medesima ragione, è poi anche il richiamo a quanto avrebbe dichiarato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], sul cui contenuto questa Corte non può esprimere alcuna valutazione in fatto.

7. I ricorsi risultano poi inammissibili anche quanto al secondo motivo proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila, che lamenta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen.

"a macchia d'olio", in relazione all'importo finale delle somme evase e non ad ogni singola contestazione.

Al riguardo, basti considerare che la questione non ha formato motivo di gravame, non potendo, dunque, essere proposta per la prima volta in questa sede.

8. Inammissibile, perché nuovamente fondata su argomenti di puro merito, è poi anche la terza censura comune di cui alla stessa impugnazione, con la quale - esclusa ogni contestazione in ordine ai profili oggettivi delle condotte riconosciute - si lamenta che l'affermazione di responsabilità trascurerebbe il ruolo di mere teste di legno ricoperto dai tre imputati, legali rappresentanti di alcune società ma privi di qualunque potere autonomo gestionale o organizzativo, e, di fatto, agli ordini del [OSCURATO:PERSONA], del quale avrebbero pedissequamente eseguito ogni disposizione.

8.1. Il motivo, oltre che genericamente volto ad un nuovo esame delle risultanze fattuali (peraltro esaurite nel richiamo ad alcune dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], neppure allegate al ricorso), non si confronta affatto con l'ampia e solida motivazione resa sul punto dalla Corte di appello (pagg. 69-75), che - analizzando partitamente i tre ricorrenti, le loro condotte e la loro riscontrata conoscenza degli illeciti oggetto del giudizio - ha descritto in modo esauriente gli elementi obiettivi dai quali emergeva inequivoca la responsabilità anche sotto il profilo soggettivo.

Nessuna di queste considerazioni è però riportata nel terzo motivo del ricorso in esame, né tantomeno costituisce oggetto di censura (come, peraltro, già nell'atto di appello), così che la stessa comune questione risulta inammissibile.

9. Alle medesime conclusioni, di seguito, il Collegio giunge anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

9.1. La sentenza impugnata, pronunciandosi sul punto, ha infatti sviluppato una motivazione ancora del tutto solida e congrua, con la quale - nuovamente - i ricorsi non si misurano affatto, limitandosi a lamentare una sproporzione rispetto alla pena inflitta al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Neppure un accenno, dunque, alle considerazioni negative sviluppate sul punto quanto al [OSCURATO:PERSONA], al Merlino ed alla Vulpescu (il numero e la gravità delle violazioni commesse per lungo tempo, graficamente espressi in oltre 150 pagine di contestazione; l'entità notevolissima del danno cagionato all'Erario; il comportamento processuale teso ad allungare ingiustificatamente i tempi del giudizio; l'assenza di un qualunque comportamento riparatorio, neppure minimo o in forma simbolica); neppure un accenno, ancora, all'ampio ed articolato argomento (pagg. 70-71) con il quale la Corte di appello ha motivato sull'asserita discrepanza di trattamento tra i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA], che viene nuovamente contestata in questa sede senza il benché minimo confronto con tale parte della motivazione della sentenza.

10. Con riguardo, infine, alle numerose eccezioni di prescrizione dedotte, il Collegio rileva quanto segue.

10.1. Innanzitutto, deve essere ribadita l'irrilevanza del decorso del termine di prescrizione nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione: si è, infatti, già rilevato che la pubblicazione della sentenza garantisce l'immediatezza della deliberazione stabilita dall'art. 525 cod. proc. pen., conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra, attraverso il dispositivo redatto e sottoscritto dal presidente, la decisione definitiva non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva.

Da ciò consegue che, ai fini del computo della eventuale prescrizione, deve essere preso in considerazione il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche nel caso in cui non sia data contestuale lettura della motivazione, e non quello successivo del deposito della sentenza stessa (tra le altre, Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Coscioni, Rv. 277593; Sez. 1, n. 20432 del 27/1/2015, Lione, Rv. 263365).

In forza di questo principio, deve dunque essere dichiarato inammissibile il motivo n. 5 del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila (relativo al reato di cui al capo 1) ed i motivi nn. 1 (per Vulpescu), 2.1 (per [OSCURATO:PERSONA]) e 3.1 (per Merlino) del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

10.2. Con riguardo, poi, ai comuni motivi nn. 2.2 (per [OSCURATO:PERSONA]) e 3.2 (per Merlino), la Corte ne rileva la palese genericità, non risultando dal ricorso quando i relativi termini di prescrizione sarebbero in effetti maturati, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, con apposito paragrafo, alle pagg. 93 ss. (nelle quali, peraltro, si è dato atto dell'art. 17, comma 1-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000, vigente dal 17 settembre 2011, che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per tutti i reati di cui agli artt. da 2 a 10 dello stesso decreto, compresi, dunque, quelli in oggetto).

Quanto al reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] nel capo 4), peraltro, lo stesso è stato dichiarato estinto per prescrizione proprio nella sentenza impugnata.

11. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/10/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Como il 24/9/2018, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quanto al reato di cui al capo 2), perché estinto per prescrizione; non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi 4), 5) e 7), perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena; confermava nel resto la sentenza, condannando al pagamento delle spese del grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lie Castoldi. 2. Propongono duplice e congiunto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], Merlino e la Vulpescu, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: (ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila) - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio. La Corte di appello avrebbe confermato la competenza del Tribunale di Como in forza di un argomento errato, ossia valorizzando il momento in cui - 13/9/2010 - la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva fissato il proprio domicilio fiscale in Blevio (Co); a questa data, tuttavia, la fattispecie associativa sarebbe stata ancora in una fase embrionale e non punibile, e nessun elemento di esteriorizzazione, penalmente rilevante, si sarebbe manifestato. Per contro, la competenza per territorio avrebbe dovuto essere riconosciuta dinanzi al Tribunale di Napoli o di Noia, valorizzandosi quanto accaduto il 5/10/2010, con la nascita della società "cartiera": in quella data, infatti, il dominus dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato la "[OSCURATO:SOCIETA].", ne avrebbe cambiato il nome in "[OSCURATO:SOCIETA].", oltre alla ragione sociale, ed avrebbe nominato quale amministratore [OSCURATO:PERSONA]. Soltanto in tale momento, dunque, si sarebbe realizzata per la prima volta una condotta esteriormente percepibile a rilievo penale. Per contro, tutto quanto avvenuto dal 13/9/2010 al 5/10/2010 avrebbe avuto carattere meramente preliminare e non avrebbe acquistato alcun significato, se non alla luce di quanto verificatosi, per l'appunto, nell'ultima data. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], peraltro, avrebbe indicato in Casalnuovo il luogo dal quale tutta l'associazione era gestita, organizzando l'attività delle varie società coinvolte e movimentando i rapporti bancari. La competenza del Tribunale di Napoli, dunque, risulterebbe evidente, e da ciò si imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata; - violazione dell'art. 61, n. 7 cod. pen.; vizio di motivazione. La circostanza aggravante in oggetto sarebbe stata applicata "a macchia d'olio" su tutte le fattispecie contestate, facendo riferimento all'importo finale delle somme evase; per contro, la Corte di appello avrebbe dovuto stendere un'adeguata motivazione - quanto alla stessa aggravante - in relazione ad ogni singola contestazione, valutando l'importo d'imposta eventualmente evasa per ciascuna di esse; - violazione di legge e vizio di motivazione sono poi dedotti con riguardo ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 5, 8 e 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, contestati in numerosi capi di imputazione. La sentenza, in particolare, non avrebbe adeguatamente considerato che i tre ricorrenti avrebbero rivestito un mero ed effettivo ruolo di "teste di legno", di pura facciata, privo di qualunque potere decisionale o gestionale autonomo; se la Vulpescu era la futura moglie del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Merlino sarebbero stati dei meri dipendenti di quest'ultimo, utilizzati per la gestione delle società create dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dettato loro ogni disposizione da eseguire pedissequamente; - violazione di legge e vizio di motivazione sono poi dedotti con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate con argomento del tutto incongruo. Paradossalmente, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe visto riconosciute le stesse circostanze, così da ottenere infine una pena di gran lunga inferiore a quella inflitta al [OSCURATO:PERSONA] e di pari entità rispetto a quella irrogata al Merlino. Risulterebbe evidente, dunque, l'assoluta sproporzione tra queste sanzioni, specie considerando che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato riconosciuto ideatore e promotore dell'associazione per delinquere, mentre gli altri due ricorrenti citati sarebbero stati soltanto "sodali parzialmente in consapevoli di quegli accadimenti". La motivazione resa dalla Corte d'appello al riguardo sarebbe assolutamente apparente, se non del tutto assente; - infine, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato associativo di cui al capo 1), peraltro maturata prima del deposito della motivazione della sentenza di appello. Al riguardo, si precisa che la sentenza risulterebbe completa in tutti i suoi requisiti quando sostenuta dall'intero impianto motivazionale, cosicché soltanto a quel momento - e non a quello della pronuncia del dispositivo, se precedente - dovrebbe aversi riguardo per la verifica dell'eventuale prescrizione del reato. (ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]) - Quanto alla Vulpescu, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 11), dato che la ricorrente avrebbe ricoperto la carica di amministratore della "Plasticmetaltech" dal 5/10/2010 al 13/2/2012; il termine decennale, dunque, sarebbe maturato prima del deposito della motivazione della sentenza di appello; - quanto a [OSCURATO:PERSONA] e Merlino, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato associativo, contestato - quale partecipe - fino al 28/5/2014, data di esecuzione della misura cautelare. Anche in questo caso, dunque, il termine massimo sarebbe spirato prima del deposito della motivazione della sentenza di appello. Risulterebbero estinti per prescrizione, inoltre, gli illeciti tributari contestati nella qualità di legali rappresentanti di società e commessi dal 2010 sino al 31 marzo 2012. Quanto al solo [OSCURATO:PERSONA], infine, sarebbe ormai prescritto anche il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., contestato al capo 4.[OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Con riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio, la Corte osserva che le impugnazioni, per un verso, non si confrontano affatto con quanto affermato al riguardo nella sentenza di appello, e, per altro verso, risultano con evidenza fondate su argomenti di puro merito, propri della sola fase di cognizione e non verificabili da questo Collegio, anche per l'assenza di un qualunque documento allegato. 5. In ordine al primo profilo, la sentenza impugnata ha evidenziato (pagg. 50- 51) che la questione era stata già affrontata da questa Corte nel parallelo giudizio a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], divenuto irrevocabile con la sentenza n. 32362 del 29/3/2018; ebbene, la Quinta Sezione aveva sostenuto che l'individuazione del Tribunale di Como come Ufficio territorialmente competente doveva ritenersi immune da censure, perché affermata in forza di elementi obiettivi e pienamente aderente alla costante giurisprudenza in materia. 6. Questo argomento - si ribadisce - è del tutto trascurato nei ricorsi in esame, che si affidano ad inammissibili considerazioni di merito che il Collegio di legittimità non può riscontrare. In particolare, si afferma che la domiciliazione fiscale della "[OSCURATO:PERSONA]" in Blevio (Co) sarebbe avvenuta quando l'attività del sodalizio era ancora in "una fase embrionale non punibile", mentre la esteriorizzazione della stessa associazione sarebbe avvenuta soltanto il 5/10/2010, con il già citato acquisto della "[OSCURATO:SOCIETA].", la sua nuova denominazione in "[OSCURATO:SOCIETA]." e la modifica dell'oggetto sociale. Altrettanto inammissibile, per la medesima ragione, è poi anche il richiamo a quanto avrebbe dichiarato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], sul cui contenuto questa Corte non può esprimere alcuna valutazione in fatto. 7. I ricorsi risultano poi inammissibili anche quanto al secondo motivo proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila, che lamenta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. "a macchia d'olio", in relazione all'importo finale delle somme evase e non ad ogni singola contestazione. Al riguardo, basti considerare che la questione non ha formato motivo di gravame, non potendo, dunque, essere proposta per la prima volta in questa sede. 8. Inammissibile, perché nuovamente fondata su argomenti di puro merito, è poi anche la terza censura comune di cui alla stessa impugnazione, con la quale - esclusa ogni contestazione in ordine ai profili oggettivi delle condotte riconosciute - si lamenta che l'affermazione di responsabilità trascurerebbe il ruolo di mere teste di legno ricoperto dai tre imputati, legali rappresentanti di alcune società ma privi di qualunque potere autonomo gestionale o organizzativo, e, di fatto, agli ordini del [OSCURATO:PERSONA], del quale avrebbero pedissequamente eseguito ogni disposizione. 8.1. Il motivo, oltre che genericamente volto ad un nuovo esame delle risultanze fattuali (peraltro esaurite nel richiamo ad alcune dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], neppure allegate al ricorso), non si confronta affatto con l'ampia e solida motivazione resa sul punto dalla Corte di appello (pagg. 69-75), che - analizzando partitamente i tre ricorrenti, le loro condotte e la loro riscontrata conoscenza degli illeciti oggetto del giudizio - ha descritto in modo esauriente gli elementi obiettivi dai quali emergeva inequivoca la responsabilità anche sotto il profilo soggettivo. Nessuna di queste considerazioni è però riportata nel terzo motivo del ricorso in esame, né tantomeno costituisce oggetto di censura (come, peraltro, già nell'atto di appello), così che la stessa comune questione risulta inammissibile. 9. Alle medesime conclusioni, di seguito, il Collegio giunge anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 9.1. La sentenza impugnata, pronunciandosi sul punto, ha infatti sviluppato una motivazione ancora del tutto solida e congrua, con la quale - nuovamente - i ricorsi non si misurano affatto, limitandosi a lamentare una sproporzione rispetto alla pena inflitta al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Neppure un accenno, dunque, alle considerazioni negative sviluppate sul punto quanto al [OSCURATO:PERSONA], al Merlino ed alla Vulpescu (il numero e la gravità delle violazioni commesse per lungo tempo, graficamente espressi in oltre 150 pagine di contestazione; l'entità notevolissima del danno cagionato all'Erario; il comportamento processuale teso ad allungare ingiustificatamente i tempi del giudizio; l'assenza di un qualunque comportamento riparatorio, neppure minimo o in forma simbolica); neppure un accenno, ancora, all'ampio ed articolato argomento (pagg. 70-71) con il quale la Corte di appello ha motivato sull'asserita discrepanza di trattamento tra i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA], che viene nuovamente contestata in questa sede senza il benché minimo confronto con tale parte della motivazione della sentenza. 10. Con riguardo, infine, alle numerose eccezioni di prescrizione dedotte, il Collegio rileva quanto segue. 10.1. Innanzitutto, deve essere ribadita l'irrilevanza del decorso del termine di prescrizione nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione: si è, infatti, già rilevato che la pubblicazione della sentenza garantisce l'immediatezza della deliberazione stabilita dall'art. 525 cod. proc. pen., conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra, attraverso il dispositivo redatto e sottoscritto dal presidente, la decisione definitiva non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva. Da ciò consegue che, ai fini del computo della eventuale prescrizione, deve essere preso in considerazione il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche nel caso in cui non sia data contestuale lettura della motivazione, e non quello successivo del deposito della sentenza stessa (tra le altre, Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Coscioni, Rv. 277593; Sez. 1, n. 20432 del 27/1/2015, Lione, Rv. 263365). In forza di questo principio, deve dunque essere dichiarato inammissibile il motivo n. 5 del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila (relativo al reato di cui al capo 1) ed i motivi nn. 1 (per Vulpescu), 2.1 (per [OSCURATO:PERSONA]) e 3.1 (per Merlino) del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 10.2. Con riguardo, poi, ai comuni motivi nn. 2.2 (per [OSCURATO:PERSONA]) e 3.2 (per Merlino), la Corte ne rileva la palese genericità, non risultando dal ricorso quando i relativi termini di prescrizione sarebbero in effetti maturati, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, con apposito paragrafo, alle pagg. 93 ss. (nelle quali, peraltro, si è dato atto dell'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, vigente dal 17 settembre 2011, che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per tutti i reati di cui agli artt. da 2 a 10 dello stesso decreto, compresi, dunque, quelli in oggetto). Quanto al reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] nel capo 4), peraltro, lo stesso è stato dichiarato estinto per prescrizione proprio nella sentenza impugnata. 11. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s