CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 27550/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositatedalle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitonei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore,propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza dell’11 luglio 2025 nonché avverso la sentenza con cui lamedesima Corte, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale diuno di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 477, 482 e 648 cod. pen.,previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione del reato di cui all’art. 4 legge110/1975.2. Il ricorrente deduce:-violazione degli artt. 175, 176, comma 1, 603 cod. proc. pen., con riferimentoagli artt. 24, 111 Cost. e 6 CEDU e correlato vizio di motivazione con riguardoall’omessa rinnovazione istruttoria avanzata dall’imputato contumace restituitonei termini per impugnare;-mancata assunzione di prove decisive (testimonianze [OSCURATO:PERSONA] e WeltzRobert);-vizio di motivazione;-omessa riqualificazione del fatto descritto al capo 1) nel reato di furto.2.1. In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato lerichieste istruttorie avanzate dalla difesa (esame del teste di polizia giudiziariaMichele [OSCURATO:PERSONA] nonché della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), mezzi di prova che, agiudizio della difesa, avrebbero avuto carattere decisivo, in quanto funzionali alladimostrazione della commissione, da parte del ricorrente, del reato presuppostodi furto e, conseguentemente, rilevanti ai fini dell’esclusione della responsabilitàper il delitto di ricettazione.A giudizio della difesa, tale riqualificazione avrebbe necessariamentecomportato una declaratoria di improcedibilità per difetto di giurisdizione,trattandosi di reato commesso da straniero all’estero ovvero per difetto di querelao ancora per l’applicazione della clausola di riserva di cui all’art. 648 cod. pen.2.2. Il ricorrente deduce, altresì, che la Corte di merito avrebbe disattesoil principio di diritto secondo cui il condannato, restituito nel termine perimpugnare per non aver avuto conoscenza del processo, ha diritto allarinnovazione dell’istruzione dibattimentale, atteso che tale restituzione in terminidetermina il diritto del condannato ad ottenere l’assunzione di prove nuove o lariassunzione di quelle già acquisite senza le limitazioni previste dall’art. 603 cod.proc. pen.Nel caso di specie, si evidenzia come i giudici di appello, dopo averdisposto l’escussione del teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] a seguito dirichiesta difensiva, abbiano ritenuto tale deposizione sufficiente ai fini dellaricostruzione del fatto storico, nonostante lo stesso teste avesse espressamentedichiarato di non aver intrattenuto rapporti con le autorità austriache, precisandoche le relative attività investigative erano state svolte dall’ispettore [OSCURATO:PERSONA].Da ciò deriverebbe, secondo la difesa, la manifesta illogicità eincompletezza della motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale hareputato superflua l’escussione della persona offesa e del teste [OSCURATO:PERSONA].2.3. Il ricorrente deduce, inoltre, un ulteriore profilo di contraddittorietàdella sentenza impugnata rispetto all’ordinanza emessa dalla medesima Corteall’udienza dell’11 luglio 2025, atteso che i giudici di appello, da un lato,avrebbero ritenuto non veritiera la dichiarazione dell’imputato con cui questi siavrebbero negato la rinnovazione delle prove richieste dalla difesa, dirette proprioall’accertamento di tale circostanza, qualificandole in modo apodittico comesuperflue.2.4. La difesa censura, infine, l’assenza di elementi probatori idonei adescludere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse l’autore materiale del reato presupposto di furto,evidenziando, al contrario, la presenza di dati fattuali coerenti con la veridicitàdella versione autoaccusatoria resa dal ricorrente.In particolare, si richiama il ristretto intervallo temporale intercorso tra ilfurto dell’autovettura ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e il momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] veniva fermatoalla guida della stessa (11.06.2005) nonché la sua comprovata attitudine allacommissione di reati predatori, quali furti e rapine, elementi che, secondo laprospettazione difensiva, confermerebbero integralmente le dichiarazioniautoaccusatorie rese.La difesa osserva, inoltre, che la Corte distrettuale avrebbe accertato inmodo univoco soltanto “la provenienza delittuosa dell’autovettura trovata nelladisponibilità dell’imputato”, senza tuttavia individuare elementi idonei adescludere il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del furto e senzaconfrontarsi criticamente con le emergenze istruttorie in tal senso, aderendopiuttosto a una ricostruzione ritenuta più agevole in termini di ricettazione.Secondo il ricorrente, per superare le dichiarazioni autoaccusatorie delBarbinta sarebbe stato necessario procedere previamente all’escussione dei testiindicati dalla difesa e solo all’esito, eventualmente negativo, di tale attivitàistruttoria sarebbe stato possibile affermare la mancanza “di riscontri obiettivicerti” e, conseguentemente, escludere la riconducibilità del fatto al reato di furtoin capo al ricorrente.3. Il difensore del ricorrente, in data 8 maggio 2026, ha depositatoconclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza deimotivi proposti.2. Invero, la doglianza con cui la difesa ha sostenuto che il condannato,restituito nel termine per impugnare per non aver avuto conoscenza del processo,ha diritto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale senza le limitazionipreviste dall’art. 603 cod. proc. pen. è destituita di fondamento.Tale assunto, infatti, non si confronta con il consolidato principio di dirittoelaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto dell’imputato aottenere la rinnovazione istruttoria senza i limiti stabiliti dall’art. 603 cod. proc.pen. sussiste esclusivamente con riferimento ai mezzi di prova già ammessi edassunti nel giudizio celebrato in sua assenza. In tale ipotesi è preclusa al giudicedi appello qualsiasi valutazione discrezionale in ordine all’ammissibilità, allapertinenza e alla rilevanza delle prove, dovendo egli procedere alla lororinnovazione in ragione dell’esigenza di assicurare all’imputato l’effettivo eserciziodel diritto di difesa e del contraddittorio.Diversamente, quando le prove richieste in sede di gravame non sianostate già assunte nel corso del giudizio di primo grado, il relativo diritto non operain via automatica, sicché l’accoglimento dell’istanza resta assoggettato al regimeordinario previsto dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, allavalutazione discrezionale del giudice circa la loro ammissibilità e necessità ai finidella decisione (Sez. 1, n. 13733 del 25/02/2020, Shaholli, Rv. 278995-03; Sez.3, n. 29821 del 05/04/2023, B., Rv. 284981-01; Sez. 5, n. 37486 del13/09/2024, Comando, non massimata).Nel caso di specie, le richieste istruttorie formulate dalla difesa in grado diappello (esame del teste [OSCURATO:PERSONA] e della persona offesa [OSCURATO:PERSONA])riguardavano prove non precedentemente assunte nel giudizio di primo grado;ne consegue che correttamente la Corte territoriale ne ha valutato l’ammissibilitàsecondo i criteri dettati dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., senza che potessericonoscersi al [OSCURATO:PERSONA] alcun diritto incondizionato alla loro acquisizione.2.1. Ciò premesso, va ricordato che, secondo il consolidato orientamentodella giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio diappello, in ragione della presunzione di completezza dell’attività istruttoria svoltain primo grado, costituisce istituto di natura eccezionale, al quale può farsi ricorsosoltanto quando il giudice ritenga, nell’esercizio del proprio potere discrezionale,di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266820-01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 1248 del 07/11/2024,Iossa, non massimata; Sez. 1, n. 6598 del 13/11/2024, dep. 2025, Martino, nonmassimata).2.2. Ne consegue che è legittima la revoca, da parte del giudice di appello,di una prova già ammessa, qualora questa sia divenuta superflua in conseguenzadegli esiti dell’assunzione di altra prova per la quale era stata disposta larinnovazione dibattimentale (Sez. 5, n. 13277 del 17/01/2013, Sanna, Rv.254839-01; Sez. 3, n. 39147 del 19/11/2025, N., Rv. 289011-01).Deve, in proposito, affermarsi che, per esigenze di coerenza sistematica,nell’ipotesi di revoca parziale dell’ordinanza che abbia accolto la richiesta dirinnovazione istruttoria deve trovare applicazione il principio di diritto elaboratocon riferimento al rigetto di tale richiesta, secondo cui la relativa motivazione puòessere desunta anche dall’impianto argomentativo della sentenza di appello, oveda esso emerga la presenza di elementi probatori sufficienti a fondarel’affermazione di responsabilità (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019,Motta, Rv. 275114-01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326-01; Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha revocato l’ordinanza con la qualeera stato disposto l’esame della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del teste MicheleDotti successivamente all’escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che ichiarimenti da quest’ultimo forniti avessero consentito di acquisire un quadrosufficientemente esaustivo della vicenda oggetto di giudizio. Tale motivazione èidonea a soddisfare il relativo onere giustificativo, dovendo la valutazione dellaresponsabilità essere condotta sulla base del compendio probatorio acquisito edelle argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata.2.3. Va ribadito, infatti, che il sindacato che il giudice di legittimità puòesercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimentopronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimentonon può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianzada acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo delprovvedimento adottato (Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01;Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522-01; Sez. 6, n. 4519 del09/10/2024, Greco, non massimata).Da qui la manifesta infondatezza anche del secondo motivo.3. Medesime conclusioni vanno tratte con riferimento al terzo motivo.I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come èfisiologico in presenza di una doppia conforme con identico percorso logico-argomentativo, hanno correttamente indicato la pluralità di elementi idonei adimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione (vedipagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).In particolare, la piena consapevolezza circa la provenienza delittuosa delbene ricevuto è stata correttamente desunta dalle circostanze accertate all’attodel controllo, allorché il ricorrente veniva fermato alla guida di un’autovettura chepresentava il blocco di accensione manomesso, la targa contraffatta ed il librettodi circolazione falso, recante una data successiva a quella del controllo eseguitodagli operanti. Si tratta di elementi convergenti e univoci, logicamente valorizzatidai giudici di merito quali indicatori inequivoci della consapevolezza dellaprovenienza illecita del veicolo e, dunque, idonei a comprovare, al di là di ogniragionevole dubbio, la sussistenza del dolo richiesto per il delitto di ricettazione.4. Parimenti manifestamente infondata è l’ultima doglianza con cui ilricorrente sostiene che la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata nel menograve reato di furto. Sul punto, la Corte di appello ha evidenziato come la versioneresa dal ricorrente risulti del tutto priva di credibilità e sfornita di qualsiasiriscontro esterno. La dichiarazione resa dal [OSCURATO:PERSONA], infatti, non presenta alcungrado di specificità, non avendo egli indicato né le coordinate spazio-temporali néle modalità della dedotta sottrazione del veicolo. Ne consegue che taleprospettazione difensiva non può ritenersi ragionevolmente verosimile,difettando elementi obiettivi e certi idonei a verificarne la fondatezza, a collocarel’imputato nel luogo e nel momento della sottrazione e, conseguentemente, aqualificarlo quale autore materiale del furto.La ricostruzione operata dai giudici di merito si fonda, pertanto, su unapprezzamento del compendio probatorio completo e razionale, non connotatoda contraddittorietà né da manifesta illogicità, e risulta, per tale ragione,insindacabile nel giudizio di legittimità.Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea alsindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione deifatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senzaconfrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare lecensure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatoriedeterminanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito conconseguente aspecificità del motivo di ricorso.5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna il ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 13 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]