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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 21248/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 9 marzo 2022 che ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale del 13 giugno 2019 con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato (artt.110,624,625 comma primo nn.2,5,7, cod. pen.). -Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente in fondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata atteso che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla corretta determinazione della pena in relazione alla gravità del fatto, alla chiara intenzione di sottrarre il bene al legittimo proprietario, alla sussistenza di un precedente penale specifico). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 9 marzo 2022 che ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale del 13 giugno 2019 con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato (artt.110,624,625 comma primo nn.2,5,7, cod. pen.). -Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente in fondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata atteso che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla corretta determinazione della pena in relazione alla gravità del fatto, alla chiara intenzione di sottrarre il bene al legittimo proprietario, alla sussistenza di un precedente penale specifico). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 21248/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris