CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17653/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona della l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce alricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Adriana n. 15,presso SCGT;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato che la rappresenta e difende– controricorrente –Numero registro generale 18026/2023Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 17653/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia n. 435/2023 depositata in data 3/02/2023,non notificata;udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del7/01/2026, dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’accoglimento del ricorso;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la societàricorrente;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato.1. BNP [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione eriassicurazione s.p.a., esercente l’attività assicurativa, formulavaistanza di rimborso in relazione all’Irap versata nel 2014, impostadovuta e calcolata ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.446 del 1997, che dispone la rilevanza dei dividendi nel valore dellaproduzione netta in misura del 50 per cento, ritenendo illegittimal’imposizione di tali dividendi.A fondamento della domanda deduceva: che i dividendi eranostati sottoposti alla imposizione Ires nella misura del 5 per cento; chel’ulteriore tassazione a fini Irap, eccedente il già tassato a fini Ires 5per cento, contravveniva al combinato disposto dell’art. 4 par. 1, lett.a e 3 della Direttiva madre figlia, secondo l’interpretazione della Cortedi giustizia, che aveva escluso l’assoggettamento di dividendi aqualsiasi prelievo fiscale in misura eccedente il 5 per cento; che taledisposizione era poi applicabile anche al caso di pagamento didividendi nazionali o extra UE o al di fuori del campo di applicazionedella direttiva perché diversamente si determinerebbe unaingiustificata discriminazione a sfavore dei contribuenti che lipercepiscono.Numero registro generale 18026/2023Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 17653/2026Data pubblicazione 03/06/20262. La società impugnava il diniego espresso avanti allaCommissione tributaria di primo grado di Milano che rigettava ilricorso.3. La società proponeva appello contro tale sentenza, gravameche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiarigettava con la sentenza oggetto di ricorso.In particolare, i giudici evidenziavano che la direttiva Madre figlianon si applicava all’Irap.4. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione BNP CardifVita Compagnia di assicurazione e riassicurazione s.p.a. in base a tremotivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 21/06/2024 epoi nuovamente fissata per il 7/01/2026; entrambe le udienze sonostate precedute dal deposito di memoria illustrativa della ricorrente.Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. AldoCeniccola, ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc.civ., perché affetta da motivazione apparente o comunque, a tratti,perplessa. Evidenzia la ricorrente che la CTR avrebbe del tuttofrainteso l’oggetto della lite e le stesse sentenze della Corte digiustizia, da cui avrebbe fatto discendere il principio che la DirettivaMadre Figlia si applica alle sole imposte sui redditi e non all’Irap.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma. n. 5 od. proc. civ., subordinatamente al primo, deduceomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto diNumero registro generale 18026/2023Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 17653/2026Data pubblicazione 03/06/2026discussione tra le parti, costituito dalla citata giurisprudenza unionaleche ha affermato il principio che il limite di tassazione dei dividendi aiapplica a prescindere dalla circostanza che la misura fiscale nazionalesia qualificabile come imposta sui redditi.Con il terzo motivo, proposto ai dell’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., deduce illegittimità della sentenza per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 4 della Direttiva del Consiglio 2011/96/UEdel 30/11/2011 (cd. direttiva madre figlia), degli artt. 89 t.u.i.r. e 7d.lgs. n. 446 del 1997, degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.,nonchè degli artt. 3 e 53 della Costituzione e degli artt. 49 e 63 delTFUE.La società deduce che la [OSCURATO:PERSONA] nasce con ildichiarato intento di eliminare la doppia imposizione giuridica edeconomica dei medesimi elementi di reddito in capo ai diversi soggettidi un gruppo di imprese, in particolare eliminando, o riducendo al solo5 per cento, l’imposizione del dividendo nei confronti della societàmadre (considerando 7 e art. 4, par. 1 e par. 3); da essa si ricava laregola che ove la doppia imposizione economica degli utili societarisia eliminata mediante il metodo dell’esenzione, al livello della societàmadre deve essere consentito solo l’assoggettamento a tassazione diuna quota minimale dei dividendi, sotto forma di mancata deduzioneforfetaria delle spese di gestione relative alla partecipazione, ma talequota non possa eccedere la misura del 5 per cento dei dividendidistribuiti; tale combinato disposto renderebbe illegittimo anche ilprelievo Irap, posto che la misura massima dell’imposizione è giàassorbita dal prelievo Ires e la stessa Corte di giustizia dell’Unioneeuropea, nelle citate decisioni nelle cause C-68/15 e C-365/16 hariconosciuto che la direttiva impedisce l’imposizione anche ad altrotitolo.Numero registro generale 18026/2023Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 17653/2026Data pubblicazione 03/06/2026Da tali assunti la ricorrente ricava la conclusione che la normainterna che sottopone a Irap i dividendi debba essere disapplicata inquanto in contrasto con la Direttiva e ciò non solo nel caso didividendi distribuiti da società figlie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] riferimento ai dividendi di fonte nazionale e/o extra UE ocomunque per quelli al di fuori del campo di applicazione delladirettiva, posto che diversamente si verificherebbe un’insanabileviolazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva di cuiall’art. 3 e all’art. 53 della Costituzione, nonché degli ulteriori principiunionali di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento.In relazione all’art. 3 Cost., infatti, non vi sarebbero ragioni tali dagiustificare il fatto che due società, entrambe italiane, o anche lamedesima società, che percepiscano uguali dividendi debbanoassoggettarli ad un diverso trattamento fiscale a seconda dellaprovenienza degli stessi, se da società con sede nell’Unione o dasocietà con sede in Italia o extra UE o prive dei requisiti dellaDirettiva.In relazione all’art. 53 Cost., si verificherebbe una violazione deldivieto di doppia imposizione ad esso riconducibile, poiché i solipercettori di dividendi di fonte interna o extra UE e/o comunque al difuori del campo di applicazione della Direttiva subirebbero una doppiaimposizione dei medesimi elementi reddituali.Il contrasto con i principi unionali di libera circolazione dei capitalie libertà di stabilimento ex artt. 63 e 49 TFUE deriverebbe dallamaggiore gravosità del prelievo sui dividendi rispettivamenteprovenienti da società italiane o da società extra UE nonché per idividendi di fonte UE privi dei requisiti della Direttiva.La CTR avrebbe errato nel negare tali considerazioni altresì senzaconfrontarsi con il tema della discriminazione alla rovescia che siverificherebbe in caso di disapplicazione della norma interna inNumero registro generale 18026/2023Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 17653/2026Data pubblicazione 03/06/2026contrasto con il diritto UE unicamente in riferimento ai dividendi UE,rilevata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 12 del2022.La società in memoria chiede quindi di cassare la sentenzaimpugnata, decidendo nel merito, previo l’eventuale rinvio dellaquestione alla CGUE in va pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE e/ocomunque esperimento ex art. 23, comma 1, della l. n. 87 del 1953,della questione di legittimità costituzionale; in subordine cassare conrinvio per gli accertamenti in fatto.2. Il primo motivo di ricorso, che deduce una nullità dellasentenza per motivazione apparente, è fondato, nei termini cheseguono, con assorbimento del secondo e del terzo.2.1. La base imponibile dell’Irap è costituita dal valore dellaproduzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio dellaregione (art. 4 d.lgs. n. 446 del 1997).Per le imprese di assicurazione la base imponibile èspecificamente individuata dall’art. 7 del d.lgs. n. 446 del 1997.L’art. 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ha rivisto, perquanto qui rileva, le regole di determinazione dell’IRAP.Più precisamente, per effetto della citata novella, l’art. 7, comma,1, recante la «Determinazione del valore della produzione netta delleimprese di assicurazione», prevede che «Per le imprese diassicurazione, la base imponibile è determinata apportando allasomma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e delconto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguentivariazioni… b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50per cento».Numero registro generale 18026/2023Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 17653/2026Data pubblicazione 03/06/2026Alla luce di tali disposizioni i dividendi concorrono alla baseimponibile Irap nella misura del 50 per cento.2.2. La tesi della società ricorrente è che tale imposizione siaillegittima e si articola su plurimi passaggi:a) il divieto derivante dall’art. 4 par. 1, lett. a e 3 della Direttivamadre figlia di assoggettare i dividendi provenienti da società UE atassazione in misura eccedente il 5% si riferisce non solo allaimposizione a fini Ires ma anche alla imposizione a fini Irap,concernendo cioè qualsiasi imposizione su tale reddito;b) il divieto derivante dalla direttiva ha una efficacia diretta comeconfermato dalla sentenza CGUE nella causa C-138/07;c) la tassazione Irap dei dividendi prevista dall'art. 7 d.lgs. n.446 del 1997 contrasta con la Direttiva in quanto determina unaimposizione dei dividendi superiore alla misura massima consentita,pari al 5% e già tutta integralmente consumata con l’imposizione afini Ires, come previsto dall’art. 89 t.u.i.r.;d) ciò posto, anche ove si tratti poi di dividendi interni, di fontenazionale, o extra UE o comunque al di fuori del campo diapplicazione della Direttiva, l’art. 7 sarebbe in contrasto con i principiunionali in tema di libertà di stabilimento e libertà di circolazione deicapitali e con le norme costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 dellaCostituzione, anche in termini di discriminazione alla rovescia.2.3. Come è noto, questa Corte ritiene che la mancanza dellamotivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nelcaso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) ericonducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, si configura non solo quando la motivazionemanchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto deldecidere risultante dallo svolgimento del processo seguel'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – maNumero registro generale 18026/2023Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 17653/2026Data pubblicazione 03/06/2026anche quando essa formalmente esista come parte del documento,ma si tratti di "motivazione apparente" o di motivazione affetta da"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o di "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione,sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testodella sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n. 8053/2014;successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n.6626/2022).In particolare si è in presenza di una motivazione apparenteallorché la motivazione non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le piùvarie, ipotetiche congetture.2.4. Ciò premesso, la sentenza di appello resa dalla CGT2 appareeffettivamente del tutto priva di una reale e concreta motivazione suifatti di causa, come sopra descritti.Dopo aver richiamato alcuni precedenti di merito, l’unicaaffermazione resa dai giudici di appello è che la Direttiva non siestende all’Irap.Tali affermazioni appaiono del tutto astratte e generiche siapoiché dei precedenti non risulta riportato il contenuto sia poiché essenon sembrano riferirsi alla domanda concretamente spiegata dallasocietà che non attiene all’applicabilità o meno della Direttiva ancheall’Irap bensì al tema se il prelievo Irap sui dividendi sia rilevante aifini del limite massimo di imposizione previsto dalla Direttiva.Numero registro generale 18026/2023Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 17653/2026Data pubblicazione 03/06/2026Inoltre, la CTR non spiega in alcun modo per quali ragioni laDirettiva, laddove prevede un limite alla imposizione dei dividendi,non possa essere ritenuta riferibile anche all’Irap.Ed invece il giudice non può, quando esamina le argomentazionidelle parti o i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel qualeconsiste la loro valutazione, perché questo è il solo contenuto«statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deveimpegnarsi, tanto più in una fattispecie complessa, anche nelladescrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dallasua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finalecostituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto«dinamico» della dichiarazione stessa (Cass. n. 32980/2018; Cass. n.15964/2016; Cass. n. 1236/2006).L’accoglimento del primo motivo, formulato in termini di nullitàdella sentenza, assorbe l’esame del secondo e del terzo motivo.2.5. Appare opportuno comunque evidenziare fin da ora che taleaffermazione, ove abbia inteso negare la rilevanza del prelievo Irapsui dividendi ai fini del limite di imposizione previsto dalla Direttiva,va confrontata con quanto ritenuto recentemente dalla Corte digiustizia dell’Unione Europea in tema di Irap nel caso di attivitàbancaria (prevista dal diverso ma contiguo art. 6 del d.lgs. Irap).La questione della compatibilità unionale della imposizione Irapdei dividendi percepiti da società madri [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], è stata infatti oggetto della recente e sopravvenutadecisione CGUE, 1° agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., causeriunite da C-92/24 a C-94/24 che ha affermato che l'art. 4 delladirettiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011,concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri efiglie di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso cheNumero registro generale 18026/2023Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 17653/2026Data pubblicazione 03/06/2026esso osta a una normativa nazionale mediante la quale uno Statomembro che ha scelto il sistema previsto dal paragrafo 1, lettera a),di tale articolo può assoggettare a imposizione, in misura superiore al5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziariresidenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madriai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzatamediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società,ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una lorofrazione.Le motivazioni poste alla base del ragionamento della CGUE sonoessenzialmente tre.In primo luogo, essa ha osservato che dalla formulazione letteraledell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96 risultachiaramente che uno Stato membro che abbia scelto il sistemadell'esenzione deve astenersi dall'assoggettare a imposizione gli utiliche una società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sue società figlie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e che il divietoconcerne qualsiasi imposta che includa nella sua base imponibile idividendi che una società madre percepisce dalle sue società figlieresidenti in altri Stati membri.In secondo luogo, sotto il profilo del contesto, la CGUE haosservato che l'art. 2 della direttiva 2011/96 definisce l'ambito diapplicazione ratione personae di quest'ultima, ma tale articolo non èinvece pertinente al fine di determinare l'ambito di applicazioneratione materiae di detta direttiva. Dunque, il fatto che l'IRAP nonfaccia parte delle imposte menzionate nell'allegato I, parte B, di taledirettiva, al quale rinvia l'articolo 2, lettera a), punto iii), dellamedesima direttiva, non significa affatto che tale imposta sia esclusadall'ambito di applicazione sostanziale di detta direttiva.Numero registro generale 18026/2023Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 17653/2026Data pubblicazione 03/06/2026Infine, sotto il profilo teleologico, la CGUE ha osservato che nellamisura in cui detta direttiva intende evitare la doppia imposizione ditali utili «in termini economici», occorre ritenere che il sistemadell'esenzione riguardi qualsiasi imposta che, nello Stato membro diresidenza della società madre, include nella propria base imponibileanche solo una parte di detti utili, quale che sia la natura dell'impostain questione.Come è noto l’interpretazione del diritto comunitario adottatadalla Corte di giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenzedalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verificadella validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriorefonte del diritto comunitario, in quanto ne indicano il significato ed ilimiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dellaComunità (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017).La decisione riguarda, esplicitamente, i dividendi corrisposti dasocietà figlie con sede in UE a società madri con sede in Italia,nell’ambito di applicazione della Direttiva.2.6. Il legislatore peraltro è intervenuto con la legge di bilancio2026 (legge n. 199 del 2025) introducendo, per le imprese diassicurazione, il nuovo comma 1-bis dell’art. 7, nel d.lgs. n. 46 del1997, secondo cui i dividendi provenienti da società o enti residenti olocalizzati in altro Stato membro UE o in uno Stato aderenteall’Accordo sullo [OSCURATO:PERSONA] «non concorrono aformare il margine di intermediazione […] in quanto esclusi dallaformazione del valore della produzione netta […] per il 95 per centodel loro ammontare», al ricorrere delle condizioni del regime madre-figlia (rinviando alle condizioni di cui all’art. 27-bis d.P.R. 600/1973 eall’art. 44, comma 2, lett. a, TUIR).I dividendi quindi sono esclusi al 95 per cento dalla base IRAP,sempre in presenza dei requisiti Direttiva-coerenti.Numero registro generale 18026/2023Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 17653/2026Data pubblicazione 03/06/2026In forza dell’art. 1, comma 47, le nuove regole si applicano dalperiodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per i periodianteriori, è precisato che la quota IRAP riferita a dividendi intra-UEassoggettata in misura eccedente rispetto al nuovo regime «puòessere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 deld.P.R. 602/1973». Il comma 48 infine, nel prevedere l’esercizio deldiritto entro il termine dell’art. 38, fa salve le istanze di rimborso giàpresentate.2.7. In sintesi, la CGT2 ha reso una unica affermazione, dellainapplicabilità della Direttiva all’Irap, affermazione che non solo è deltutto astratta e non supportata da alcuna motivazione ma neancheimmediatamente correlata all’oggetto della lite; essa inoltre appareoggi, alla luce della sopravvenuta decisione della Corte di giustiziadell’Unione europea, non coerente con il citato quadro normativo, conriferimento ai dividendi provenienti da società figlie con sede in UE eper i quali ricorrano le condizioni della Direttiva.E’ invece mancato del tutto un effettivo esame sia delle tesigiuridiche della ricorrente sia della natura e dell’origine dei dividendicui si riferisce la domanda, accertamento in fatto che peraltro sirende necessario alla luce della immediata valenza precettiva delladecisione della Corte di giustizia, in relazione ai dividendi di fonte UE,e del mutato quadro normativo, nonché appare correlato allavalutazione delle tesi difensive, in relazione agli ulteriori dividendi.3. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimentodel secondo e del terzo.Parimenti devono considerarsi assorbite dalla pronuncia di nullitàanche le richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di sollevarequestione di legittimità costituzionale.La sentenza va cassata, con rinvio alla CGT2 della Lombardia, indiversa composizione, per nuovo esame della fattispecie, anche allaNumero registro generale 18026/2023Numero sezionale 9/2026Numero di raccolta generale 17653/2026Data pubblicazione 03/06/2026luce della sopravvenuta decisione della Corte di giustizia dell’UnioneEuropea, nonché per la regolazione delle spese di lite del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed ilterzo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 7 gennaio 2026.Il Consigliere est. Il Presidente