CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03274/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LANCIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'art. 442 cod. proc. pen. — la cui applicazione è invocata da [OSCURATO:PERSONA] — è dedicato alla decisione nei procedimenti nei quali l'imputato abbia optato per il giudizio abbreviato; che il comma 2-bis prevede, in particolare, che «Quando né l'imputato né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione»; che tale disposizione — perché collocata subito dopo il comma 2, che disciplina la riduzione della pena all'esito del giudizio di primo grado, per il suo tenore letterale e per elementari considerazioni di ordine logico-sistematico, correlate al carattere premiale tipico del rito — deve senz'altro intendersi riferita alla sola impugnazione avverso la sentenza di condanna in primo grado; che, dovendosi, come correttamente rilevato dallo stesso ricorrente, avere riguardo, al fine dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, al principio tempus regit actum, va osservato che, al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] aveva già proposto appello avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti 1111 luglio 2022, sicché non vi è spazio alcuno per il riconoscimento di un beneficio che presuppone una scelta che, nel caso di specie, era ormai preclusa all'imputato il quale si è, in proposito, determinato sulla base del preesistente quadro normativo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos