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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04248/2024

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uente SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Tursi nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Potenza; letta la memoria della parte civile, che ha chiesto l'accoglirnento dei motivi di ricorso. letta la memoria della difesa che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso della parte civile; Ar' [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Matera in data 10 luglio 2018, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 388, terzo e quarto comma, cod. pen., perché il fatto non costituisce reato.

Si contesta all'imputata, nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA]", nominata custode dei beni della società sottoposti a sequestro conservativo il 16 giugno 2009, per un debito contratto con [OSCURATO:PERSONA] pari a euro 263.282,57, di avere sottratto uno dei beni immobili sottoposti a vincolo reale, alienandolo a terzi con atto del 14 marzo 2012.

Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, emerge che: - Santamaria aveva lavorato come architetto per la società "[OSCURATO:PERSONA]" dal 1994 ai 2003 e, nel corso di tale periodo, aveva maturato il credito di cui sopra; - luglio 2009 effettuava la trascrizione di un sequestro conservativo, sino alla concorrenza di euro 1.200.000,00 su beni immobili della suindicata società. 14 marzo 2012 l'imputata stipulava l'atto pubblico di vendita del locale garage e del terreno di pertinenza, che costituiva uno dei cespiti sui quali era stato iscritto il sequestro conservativo.

Con il predetto rogito si dava esecuzione a un contratto preliminare di vendita stipulato il 28 giugno 2007, nel quale si conveniva la futura cessione del locale entro il 28 febbraio 2008; il preliminare non era mai trascritto e solo l' 1 febbraio 2012 la promissaria acquirente chiedeva la stipula del contratto definitivo. -nella relazione notarile del 14 dicembre 2015 si riportava, in vista della esecuzione e, in virtù del sequestro conservativo trascritto nel luglio 2009, che il bene oggetto del processo era stato oggetto di vendita con rogito del 14 marzo 2012; La Corte di appello ha sottolineato che, al momento della trascrizione del sequestro, non risultava effettuato alcun atto di nomina dell'imputata come custode dei beni immobili sottoposti al vincolo, né vi era la prova che l'imputata avesse avuto conoscenza di tale trascrizione in data antecedente al compimento dell'atto dispositivo richiamato nel capo di imputazione.

2. Avverso la sentenza, ricorre per Cassazione la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla maturata prescrizione e alla mancata definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere.

Il reato si è prescritto in data 11 agosto 2020 e l'imputata non ha rinunciato alla prescrizione.

La Corte avrebbe dovuto prenderne atto e dichiararlo con sentenza, provvedendo, solo qualora, deli atti, fossero emersi in modo evidente i presupposti per una declaratoria di assoluzione, allora essa, sulla base della previsione del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. avrebbe dovuto statuire di conseguenza.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, in relazione alla riconosciuta mancanza di dolo in capo all'imputata.

La Corte d'appello ha sostenuto che l'imputata, al momento della vendita, era all'oscuro del vincolo cautelare e che aveva ceduto il bene in perfetta buona fede.

In realtà, la Latronico era perfettamente a conoscenza dell'esistenza del sequestro conservativo anche prima della trascrizione dello stesso.

Essendo l'imputata imprenditrice agricola di grande esperienza, appare del tutto inverosimile la mancata conoscenza del vincolo cautelare.

Inoltre, il sequestro conservativo è stato chiesto in corso di causa: l'imputata ha interloquito su tale istanza con memoria difensiva e, successivamente, concesso il provvedimento cautelare, ha proposto reclamo ex art 669-terdecies cod. proc. civ. avverso l'ordinanza con la quale si autorizzava il sequestro dei beni immobili, mobili e crediti appartenenti a "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. fino alla concorrenza di euro 1.200.000,00.

Tutto ciò, in virtù di un mandato a margine della memoria difensiva.

Tale atto prova indubitabilmente che l'imputata fosse a conoscenza del sequestro, avendolo, come si è detto, addirittura impugnato.

Messa di fronte a tale dato documentale, la Latronico non ha potuto che prenderne atto.

La Corte non ha neppure tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputata, in relazione al fatto che il notaio non le aveva detto nulla circa l'esistenza di vincoli sul bene immobile ceduto.

Non si comprende, allora, come abbia potuto dichiarare in sede di rogito la loro assenza, senza previ controlli diretti.

Il reato in questione, infine, è configurabile pure se, in presenza di più immobili pignorati, ne venga venduto anche solo uno.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere ritenuto che la condotta di sottrazione non potesse configurarsi con la vendita dell'immobile poiché il sequestro conservativo era già stato trascritto.

In realtà, anche in questo caso, si attua una vera e propria condotta di sottrazione perché si viola, comunque, il vincolo, frustrandone le relative finalità. ,1 Ciò, tenendo conto che il bene tutelato dall'art. 388 cod. pen. è anche l'autorità delle decisioni giudiziarie, che qui si verteva in un'ipotesi di sequestro conservativo e non di pignoramento e che il reato in esame è punibile anch-ei1a semplice amotio del bene.

La Corte ha, in ogni caso, omesso di considerare che nella fattispecie si erano verificate condotte aggiuntive al trasferimento del bene idonee a rendere eventualmente più difficoltosa la realizzazione delle finalità alle quali il vincolo stesso era predisposto, disattendendo così la linea interpretativa tracciata da Sez. 6, n. 27164 del 05/07/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250526, richiamata nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

2. Il primo motivo appare manifestamente infondato.

Infatti, se è pur vero che il reato ascritto alla Latronico era già prescritto alla data della sentenza impugnata, l'assoluzione pronunciata dalla Corte territoriale è fondata esclusivamente sull'applicazione di un principio di diritto.

Di conseguenza, poiché l'evidenza che giustifica il proscioglimento attiene agli aspetti fattuali, correttamente il giudice di merito, in presenza di una situazione di fatto ritenuta assolutamente pacifica, è pervenuto ad una pronuncia assolutoria limitandosi ad applicare alla concreta fattispecie la concezione giuridica che ha ritenuto non potesse integrare sottrazione la vendita di un bene immobile effettuata dopo la trascrizione di un vincolo reale, in quanto inefficace nei confronl:i del soggetto nel cui interesse è stato apposto il vincolo (Sez. 6, n. 27164 del 05/07/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250526 - 01).

3. Il secondo e terzo motivo sono fondati e possono essere trattati congiuntamente, vertendo entrambi sugli elementi costitutivi del reato in esame.

3.1. Il ricorrente contesta la tesi della inidoneità della sottrazione nel caso in cui la vendita dell'immobile avvenga dopo la trascrizione del sequestro, prospettando un concetto più ampio di "sottrazione".

Deve premettersi che la fattispecie incriminatrice in esame è configurabile non solo quando la condotta sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato (Sez. 6, n. 179 del 02/10/1984, dep. 10/01/1985, Tagliapietra, F;:v. 167317).

In tale prospettiva, L_ infatti, si è osservato che la condotta di "sottrazione", pur dovendosi definire in ragione della natura e del regime giuridico dei beni coinvolti - assumendo la stessa, corrispondentemente, estrinsecazioni diverse (v.

Sez. 6, n. 31979 del 08/04/2003, dep. 29/07/2003, D'Angelo, Rv. 226220; Sez. 6, n. 42582 del 22/09/2009, dep. 06/11/2009, P.M. in proc.

Mazzone, Rv. 244853) - costituisce una delle condotte alternative mediante le quali può realizzarsi il delitto in esame, ed esercita anche, rispetto alle altre, un ruolo di chiusura improntato all'esigenza di sanzionare ogni comportamento contrassegnato dalla direzione e dall'attitudine a ledere l'interesse tutelato, che è quello alla conservazione del vincolo di natura privatistica apposto su determinati beni, in funzione del corretto conseguimento delle finalità la cui attuazione esso specificamente viene a presidiare.

Sotto tale profilo, pertanto, si è ritenuta rilevante ogni attività idonea a rendere non solo impossibile, ma anche semplicemente più difficoltosa la concreta attuazione delle pretese, delle facoltà e dei diritti il cui pieno soddisfacimento l'ordinamento giuridico intende in tal guisa tutelare (Sez. 6, n, 179 del 02/10/1984, dep. 10/01/1985, cit.; Sez. 6, n. 4312 dei 07/02/1985, dep. 07/05/1985, Scioscia; Sez. 6, n. 49895 del 03/12/2009, dep. 30/12/2009, P.M. in proc.

Ruocco).

Ne consegue che il reato di sottrazione di cose sequestrate o pignorate sussiste ogni qual volta si ponga in essere un'azione diretta ad eludere il vincolo, cioè a rendere impossibile o difficile la realizzazione delle finalità cui la cosa, per effetto dell'imposizione del vincolo stesso, è rivolta, e ciò anche a prescindere dal rilievo di una materiale amotio del bene (Sez. 6, n. 4630 del 07/02/1984, dep. 18/05/1984, Rv. 164271).

3.2. Ciò premesso, è importante sottolineare come la Corte di appello non si sia conformata al principio di diritto secondo il quale il reato è comunque integrato, anche qualora la vendita avvenga dopo la trascrizione del sequestro, purché siano ravvisabili altre condotte aggiuntive, idonee a rendere eventualmente più difficoltosa la realizzazione delle finalità cui il vincolo stesso è predisposto (Sez. 6, n. 27164 del 05/07/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250526 - 01).

Emergeva, infatti, pacificamente, che, sebbene la Latronico avesse affermato di non essere stata a conoscenza del vincolo su quel bene immobile, nulla avendole detto il notaio, tuttavia doveva considerarsi che, nello stesso atto pubblico, era, proprio la venditrice ad assicurare la piena ed esclusiva disponibilità e la libertà da vincoli del bene, ma soprattutto che il garage era inserito in un, certamente più ampio, contesto immobiliare e non appariva credibile che l'imputata non conoscesse dell'esistenza del vincolo su tali beni in generale e, in particolare, sul singolo bene immobile del garage.

La consapevolezza della Latronico in ordine alla sottoposizione a sequestro conservativo del bene venduto emerge incontestabilmente dalla proposizione di reclamo ex art. 669 terdecies cod.proc.civ. contro l'ordinanza del Tribunale di Pisticci che aveva autorizzato il sequestro, atto specificamente richiamato nella memoria della parte civile in data 26.11.2019 (documenti 1 e 7 allegati al ricorso in esame) e che la Corte d'Appello ha totalmente ignorato, incorrendo nel vizio di omessa motivazione.

In conclusione, la Corte di appello non ha tenuto conto delle seguenti rilevanti circostanze: -La non veritiera dichiarazione dell'imputata, in sede di ro gito, che immobile in questione fosse libero da vincoli o pregiudizi; -l'avvenuto trasferimento del possesso; -la stentata pretesa convinzione, affermata in giudizio e anche in appello, circa la legittimità e la necessità del trasferimento dell'immobile all'ac quirente, corredata da scrittura privata preliminare priva di data certa; -il verosimile accordo tra acquirente e venditore per la vendita di un bene immobile sequestrato visto che non costano richieste di risarcimento dei danni nei confronti del notaio. 4.Per le ragioni su indicate, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Tursi nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Potenza; letta la memoria della parte civile, che ha chiesto l'accoglirnento dei motivi di ricorso. letta la memoria della difesa che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso della parte civile; Ar' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Matera in data 10 luglio 2018, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 388, terzo e quarto comma, cod. pen., perché il fatto non costituisce reato. Si contesta all'imputata, nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA]", nominata custode dei beni della società sottoposti a sequestro conservativo il 16 giugno 2009, per un debito contratto con [OSCURATO:PERSONA] pari a euro 263.282,57, di avere sottratto uno dei beni immobili sottoposti a vincolo reale, alienandolo a terzi con atto del 14 marzo 2012. Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, emerge che: - Santamaria aveva lavorato come architetto per la società "[OSCURATO:PERSONA]" dal 1994 ai 2003 e, nel corso di tale periodo, aveva maturato il credito di cui sopra; - luglio 2009 effettuava la trascrizione di un sequestro conservativo, sino alla concorrenza di euro 1.200.000,00 su beni immobili della suindicata società. 14 marzo 2012 l'imputata stipulava l'atto pubblico di vendita del locale garage e del terreno di pertinenza, che costituiva uno dei cespiti sui quali era stato iscritto il sequestro conservativo. Con il predetto rogito si dava esecuzione a un contratto preliminare di vendita stipulato il 28 giugno 2007, nel quale si conveniva la futura cessione del locale entro il 28 febbraio 2008; il preliminare non era mai trascritto e solo l' 1 febbraio 2012 la promissaria acquirente chiedeva la stipula del contratto definitivo. -nella relazione notarile del 14 dicembre 2015 si riportava, in vista della esecuzione e, in virtù del sequestro conservativo trascritto nel luglio 2009, che il bene oggetto del processo era stato oggetto di vendita con rogito del 14 marzo 2012; La Corte di appello ha sottolineato che, al momento della trascrizione del sequestro, non risultava effettuato alcun atto di nomina dell'imputata come custode dei beni immobili sottoposti al vincolo, né vi era la prova che l'imputata avesse avuto conoscenza di tale trascrizione in data antecedente al compimento dell'atto dispositivo richiamato nel capo di imputazione. 2. Avverso la sentenza, ricorre per Cassazione la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla maturata prescrizione e alla mancata definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere. Il reato si è prescritto in data 11 agosto 2020 e l'imputata non ha rinunciato alla prescrizione. La Corte avrebbe dovuto prenderne atto e dichiararlo con sentenza, provvedendo, solo qualora, deli atti, fossero emersi in modo evidente i presupposti per una declaratoria di assoluzione, allora essa, sulla base della previsione del secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. avrebbe dovuto statuire di conseguenza. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, in relazione alla riconosciuta mancanza di dolo in capo all'imputata. La Corte d'appello ha sostenuto che l'imputata, al momento della vendita, era all'oscuro del vincolo cautelare e che aveva ceduto il bene in perfetta buona fede. In realtà, la Latronico era perfettamente a conoscenza dell'esistenza del sequestro conservativo anche prima della trascrizione dello stesso. Essendo l'imputata imprenditrice agricola di grande esperienza, appare del tutto inverosimile la mancata conoscenza del vincolo cautelare. Inoltre, il sequestro conservativo è stato chiesto in corso di causa: l'imputata ha interloquito su tale istanza con memoria difensiva e, successivamente, concesso il provvedimento cautelare, ha proposto reclamo ex art 669-terdecies cod. proc. civ. avverso l'ordinanza con la quale si autorizzava il sequestro dei beni immobili, mobili e crediti appartenenti a "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. fino alla concorrenza di euro 1.200.000,00. Tutto ciò, in virtù di un mandato a margine della memoria difensiva. Tale atto prova indubitabilmente che l'imputata fosse a conoscenza del sequestro, avendolo, come si è detto, addirittura impugnato. Messa di fronte a tale dato documentale, la Latronico non ha potuto che prenderne atto. La Corte non ha neppure tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputata, in relazione al fatto che il notaio non le aveva detto nulla circa l'esistenza di vincoli sul bene immobile ceduto. Non si comprende, allora, come abbia potuto dichiarare in sede di rogito la loro assenza, senza previ controlli diretti. Il reato in questione, infine, è configurabile pure se, in presenza di più immobili pignorati, ne venga venduto anche solo uno. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere ritenuto che la condotta di sottrazione non potesse configurarsi con la vendita dell'immobile poiché il sequestro conservativo era già stato trascritto. In realtà, anche in questo caso, si attua una vera e propria condotta di sottrazione perché si viola, comunque, il vincolo, frustrandone le relative finalità. ,1 Ciò, tenendo conto che il bene tutelato dall'art. 388 cod. pen. è anche l'autorità delle decisioni giudiziarie, che qui si verteva in un'ipotesi di sequestro conservativo e non di pignoramento e che il reato in esame è punibile anch-ei1a semplice amotio del bene. La Corte ha, in ogni caso, omesso di considerare che nella fattispecie si erano verificate condotte aggiuntive al trasferimento del bene idonee a rendere eventualmente più difficoltosa la realizzazione delle finalità alle quali il vincolo stesso era predisposto, disattendendo così la linea interpretativa tracciata da Sez. 6, n. 27164 del 05/07/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250526, richiamata nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 2. Il primo motivo appare manifestamente infondato. Infatti, se è pur vero che il reato ascritto alla Latronico era già prescritto alla data della sentenza impugnata, l'assoluzione pronunciata dalla Corte territoriale è fondata esclusivamente sull'applicazione di un principio di diritto. Di conseguenza, poiché l'evidenza che giustifica il proscioglimento attiene agli aspetti fattuali, correttamente il giudice di merito, in presenza di una situazione di fatto ritenuta assolutamente pacifica, è pervenuto ad una pronuncia assolutoria limitandosi ad applicare alla concreta fattispecie la concezione giuridica che ha ritenuto non potesse integrare sottrazione la vendita di un bene immobile effettuata dopo la trascrizione di un vincolo reale, in quanto inefficace nei confronl:i del soggetto nel cui interesse è stato apposto il vincolo (Sez. 6, n. 27164 del 05/07/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250526 - 01). 3. Il secondo e terzo motivo sono fondati e possono essere trattati congiuntamente, vertendo entrambi sugli elementi costitutivi del reato in esame. 3.1. Il ricorrente contesta la tesi della inidoneità della sottrazione nel caso in cui la vendita dell'immobile avvenga dopo la trascrizione del sequestro, prospettando un concetto più ampio di "sottrazione". Deve premettersi che la fattispecie incriminatrice in esame è configurabile non solo quando la condotta sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato (Sez. 6, n. 179 del 02/10/1984, dep. 10/01/1985, Tagliapietra, F;:v. 167317). In tale prospettiva, L_ infatti, si è osservato che la condotta di "sottrazione", pur dovendosi definire in ragione della natura e del regime giuridico dei beni coinvolti - assumendo la stessa, corrispondentemente, estrinsecazioni diverse (v. Sez. 6, n. 31979 del 08/04/2003, dep. 29/07/2003, D'Angelo, Rv. 226220; Sez. 6, n. 42582 del 22/09/2009, dep. 06/11/2009, P.M. in proc. Mazzone, Rv. 244853) - costituisce una delle condotte alternative mediante le quali può realizzarsi il delitto in esame, ed esercita anche, rispetto alle altre, un ruolo di chiusura improntato all'esigenza di sanzionare ogni comportamento contrassegnato dalla direzione e dall'attitudine a ledere l'interesse tutelato, che è quello alla conservazione del vincolo di natura privatistica apposto su determinati beni, in funzione del corretto conseguimento delle finalità la cui attuazione esso specificamente viene a presidiare. Sotto tale profilo, pertanto, si è ritenuta rilevante ogni attività idonea a rendere non solo impossibile, ma anche semplicemente più difficoltosa la concreta attuazione delle pretese, delle facoltà e dei diritti il cui pieno soddisfacimento l'ordinamento giuridico intende in tal guisa tutelare (Sez. 6, n, 179 del 02/10/1984, dep. 10/01/1985, cit.; Sez. 6, n. 4312 dei 07/02/1985, dep. 07/05/1985, Scioscia; Sez. 6, n. 49895 del 03/12/2009, dep. 30/12/2009, P.M. in proc. Ruocco). Ne consegue che il reato di sottrazione di cose sequestrate o pignorate sussiste ogni qual volta si ponga in essere un'azione diretta ad eludere il vincolo, cioè a rendere impossibile o difficile la realizzazione delle finalità cui la cosa, per effetto dell'imposizione del vincolo stesso, è rivolta, e ciò anche a prescindere dal rilievo di una materiale amotio del bene (Sez. 6, n. 4630 del 07/02/1984, dep. 18/05/1984, Rv. 164271). 3.2. Ciò premesso, è importante sottolineare come la Corte di appello non si sia conformata al principio di diritto secondo il quale il reato è comunque integrato, anche qualora la vendita avvenga dopo la trascrizione del sequestro, purché siano ravvisabili altre condotte aggiuntive, idonee a rendere eventualmente più difficoltosa la realizzazione delle finalità cui il vincolo stesso è predisposto (Sez. 6, n. 27164 del 05/07/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250526 - 01). Emergeva, infatti, pacificamente, che, sebbene la Latronico avesse affermato di non essere stata a conoscenza del vincolo su quel bene immobile, nulla avendole detto il notaio, tuttavia doveva considerarsi che, nello stesso atto pubblico, era, proprio la venditrice ad assicurare la piena ed esclusiva disponibilità e la libertà da vincoli del bene, ma soprattutto che il garage era inserito in un, certamente più ampio, contesto immobiliare e non appariva credibile che l'imputata non conoscesse dell'esistenza del vincolo su tali beni in generale e, in particolare, sul singolo bene immobile del garage. La consapevolezza della Latronico in ordine alla sottoposizione a sequestro conservativo del bene venduto emerge incontestabilmente dalla proposizione di reclamo ex art. 669 terdecies cod.proc.civ. contro l'ordinanza del Tribunale di Pisticci che aveva autorizzato il sequestro, atto specificamente richiamato nella memoria della parte civile in data 26.11.2019 (documenti 1 e 7 allegati al ricorso in esame) e che la Corte d'Appello ha totalmente ignorato, incorrendo nel vizio di omessa motivazione. In conclusione, la Corte di appello non ha tenuto conto delle seguenti rilevanti circostanze: -La non veritiera dichiarazione dell'imputata, in sede di ro gito, che immobile in questione fosse libero da vincoli o pregiudizi; -l'avvenuto trasferimento del possesso; -la stentata pretesa convinzione, affermata in giudizio e anche in appello, circa la legittimità e la necessità del trasferimento dell'immobile all'ac quirente, corredata da scrittura privata preliminare priva di data certa; -il verosimile accordo tra acquirente e venditore per la vendita di un bene immobile sequestrato visto che non costano richieste di risarcimento dei danni nei confronti del notaio. 4.Per le ragioni su indicate, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civ
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