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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 29064/2026

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nale di SORVEGLIANZA di VITERBOvista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Con trattazione de plano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 18 febbraio 2026 il Tribunale diSorveglianza di VITERBO ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa lafacolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmentericorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso -sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez.

U.21.12.2017, Aiello).Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a normadell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103del 2017.Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alversamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende chestimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di SORVEGLIANZA di VITERBOvista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Con trattazione de plano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 18 febbraio 2026 il Tribunale diSorveglianza di VITERBO ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa lafacolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmentericorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso -sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U.21.12.2017, Aiello).Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a normadell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103del 2017.Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alversamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende chestimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]