CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 23587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Velletri in data 01/02/2021che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 3.500 di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per i delitti di cui agli artt. 628, commi 1 e 3 n. 1, 110 cod. pen. (capo 1), 582, 585 cod. pen. anche in relazione all'art. 576 n. 1, 110 cod. pen. (capo 2). Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità e l'acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese in indagini dalla persona offesa. Considerato che il motivo proposto è meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ize7 [OSCURATO:PERSONA] 16 61 .2 - o