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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 03027/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16052/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ LUCA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 81, indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] rappresentato e difeso da sé medesimo -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE APPELLO VENEZIA n. 2104 /202 5 depositata il 12/06/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso dellaCorte d’Appello di Venezia, in data 16 maggio 2023.

La medesima Corte accoglieva l’opposizione, ritenendo però che le spese relative all’attività di recupero del credito dovessero essere ridotte di un terzo, ex art.106 bis D.P.R. n. 115/2002.

Propostoricorso per la cassazione di detta decisione , con ordinanza n. 25897/2024 la Suprema Corte accoglieva l’impugnazione, rinviando alla Corte territoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Riassunto il giudizio, con sentenza n. 2104 del 12 giugno 2025 la Corte d’Appello provvedeva a rideterminare il credito in € 2.276,61 e compensava interamente le spese del processo, affermando che lo Stato non potesse rendersi garante di ultima istanza di spese eccessive o superflue.

Ricorre per cassazione il Donegà, sulla scorta di due motivi.

Il Ministero della Giustiziasi è costituito per resistere al ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primomotivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt . 91 e 92 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 116 D.P.R. n. 115/2002, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Rileva, in generale, c om e le gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione delle spese, non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge,denunciabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie, la somma di euro 900,00 non corrisponderebbe al credito defensionale, ben più elevato, a suo tempo azionato dal difensore e pari ad euro 3.489,62, come da decreto ingiuntivo n. 2274/22 del Giudice di Pace di Padova.

Inoltre, l'art. 116 D.P.R. 115/02 imporrebbe al difensore d'ufficio di dimostrare di aver compiuto un serio e « non pretestuoso tentativo di recupero », non potendosi, diversamente, dar corso alla liquidazione del compenso.

Egli si sarebbe dunque limitato ad azionare solo le procedure richieste dalla giurisprudenza ai fini della liquidazionedel compenso ex art. 116 T.U.S.G., senza porre in essere alcuna iniziativa superflua oeccessivamente costosa.

Avrebbe in definitiva errato la sentenza impugnata nel reputare superflue o non congrue (in quanto eccessivamente costose) procedure esecutive che, al contrario, lagiurisprudenza di legittimità ritiene indispensabili ai fini della dimostrazione dell'impossibilità di recupero del credito professionale e la conseguente liquidazione giudiziale.

E d’altronde, tenuto conto dell'esito dei vari giudizi, non v'è dubbio che il ricorrente era risultato totalmente vittorioso e, per converso, il Ministero dellaGiustizia (che pure si era costituito, resistendo, nel giudizio di legittimità) totalmentesoccombente.

2. Mediante il secondo motivo, si assume la vi olazione o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., con riferimento all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

Al giudice del rinvio erastato demandato non solo di uniformarsi al principio di dirittoma anche di regolare all'esito le spese.

La Corte d'Appello, nel compensare integralmente le spese fra le parti, anziché uniformarsi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, se ne sarebbediscostata, incorrendo così nella violazione dell'art. 384 c.p.c.

Le due censure, che possono essere trattate congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondate.

In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il pur argomentato richiamo alla necessità che “ recupero del credito, prima di rivolgersi al giudice penale, il professionista deve esperire le procedure per il recupero credito nei limiti in cui dette procedure possono ragionevolmente comportare un risultato complessivo favorevole” contenuto nel provvedimento impugnato.

Invero, l’art 116 D.P.R. n. 115/2002 stabilisce al 1° comma che delle procedure di recupero, senza dare la possibilità al giudice di valutarne la congruità fra l’altro ex post, laddove si pretenderebbe, per assurdo, al professionista di prevederne la convenienza ex ante.

La compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra una “proporzione fra capitale da recuperare e costi sostenuti a tale fine” In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Il giudizio va rinviato alla Corte d’appello di Trieste, che si atterrà al seguente principio: “Nella liquidazione delle spese spettanti al difensore d’ufficio, l’esperimento delle procedure per il recupero del credito, necessario per il riconoscimento della legittimità dell’opposizione, non è condizionato ad una previa valutazione di congruità delle stesse”.

Il giudice del rinvio liquiderà tutte le spese dei giudizi di merito e di legittimità.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d’appello di Trieste, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16052/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ LUCA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 81, indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] rappresentato e difeso da sé medesimo -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE APPELLO VENEZIA n. 2104 /202 5 depositata il 12/06/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso dellaCorte d’Appello di Venezia, in data 16 maggio 2023. La medesima Corte accoglieva l’opposizione, ritenendo però che le spese relative all’attività di recupero del credito dovessero essere ridotte di un terzo, ex art.106 bis D.P.R. n. 115/2002. Propostoricorso per la cassazione di detta decisione , con ordinanza n. 25897/2024 la Suprema Corte accoglieva l’impugnazione, rinviando alla Corte territoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità. Riassunto il giudizio, con sentenza n. 2104 del 12 giugno 2025 la Corte d’Appello provvedeva a rideterminare il credito in € 2.276,61 e compensava interamente le spese del processo, affermando che lo Stato non potesse rendersi garante di ultima istanza di spese eccessive o superflue. Ricorre per cassazione il Donegà, sulla scorta di due motivi. Il Ministero della Giustiziasi è costituito per resistere al ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt . 91 e 92 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 116 D.P.R. n. 115/2002, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Rileva, in generale, c om e le gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione delle spese, non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge,denunciabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, la somma di euro 900,00 non corrisponderebbe al credito defensionale, ben più elevato, a suo tempo azionato dal difensore e pari ad euro 3.489,62, come da decreto ingiuntivo n. 2274/22 del Giudice di Pace di Padova. Inoltre, l'art. 116 D.P.R. 115/02 imporrebbe al difensore d'ufficio di dimostrare di aver compiuto un serio e « non pretestuoso tentativo di recupero », non potendosi, diversamente, dar corso alla liquidazione del compenso. Egli si sarebbe dunque limitato ad azionare solo le procedure richieste dalla giurisprudenza ai fini della liquidazionedel compenso ex art. 116 T.U.S.G., senza porre in essere alcuna iniziativa superflua oeccessivamente costosa. Avrebbe in definitiva errato la sentenza impugnata nel reputare superflue o non congrue (in quanto eccessivamente costose) procedure esecutive che, al contrario, lagiurisprudenza di legittimità ritiene indispensabili ai fini della dimostrazione dell'impossibilità di recupero del credito professionale e la conseguente liquidazione giudiziale. E d’altronde, tenuto conto dell'esito dei vari giudizi, non v'è dubbio che il ricorrente era risultato totalmente vittorioso e, per converso, il Ministero dellaGiustizia (che pure si era costituito, resistendo, nel giudizio di legittimità) totalmentesoccombente. 2. Mediante il secondo motivo, si assume la vi olazione o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., con riferimento all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Al giudice del rinvio erastato demandato non solo di uniformarsi al principio di dirittoma anche di regolare all'esito le spese. La Corte d'Appello, nel compensare integralmente le spese fra le parti, anziché uniformarsi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, se ne sarebbediscostata, incorrendo così nella violazione dell'art. 384 c.p.c. Le due censure, che possono essere trattate congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondate. In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il pur argomentato richiamo alla necessità che “ recupero del credito, prima di rivolgersi al giudice penale, il professionista deve esperire le procedure per il recupero credito nei limiti in cui dette procedure possono ragionevolmente comportare un risultato complessivo favorevole” contenuto nel provvedimento impugnato. Invero, l’art 116 D.P.R. n. 115/2002 stabilisce al 1° comma che delle procedure di recupero, senza dare la possibilità al giudice di valutarne la congruità fra l’altro ex post, laddove si pretenderebbe, per assurdo, al professionista di prevederne la convenienza ex ante. La compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra una “proporzione fra capitale da recuperare e costi sostenuti a tale fine” In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Il giudizio va rinviato alla Corte d’appello di Trieste, che si atterrà al seguente principio: “Nella liquidazione delle spese spettanti al difensore d’ufficio, l’esperimento delle procedure per il recupero del credito, necessario per il riconoscimento della legittimità dell’opposizione, non è condizionato ad una previa valutazione di congruità delle stesse”. Il giudice del rinvio liquiderà tutte le spese dei giudizi di merito e di legittimità. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d’appello di Trieste, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese dei
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