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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 23786/2023

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ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 24/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110 e 628 commi primo e terzo nr. 1 e nr. 3 quinquies, 61 nr. 5 cod. pen.

Ritenuto che le doglianze difensive, contenute nei distinti ricorsi - che propongono motivi sovrapponibili che rendono opportuna la trattazione congiunta - con cui i ricorrenti contestano il vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato loro contestato e l'insufficienza delle prove, sono da ritenere manifestamente infondate; rilevato, invero, che le stesse sono meramente reiterative di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con il supporto di congrua motivazione esposta nel corpo della sentenza impugnata, ove i giudici di merito (vedi pag. 7 e ss.) hanno dato conto del corposo e granitico compendio probatorio a loro carico, fondato sulle dichiarazioni della p.o. ([OSCURATO:PERSONA]), confermate dal riconoscimento effettuato dal teste oculare ([OSCURATO:PERSONA]), convergente con quello dell'assistente capo di PG (Abate): tutti elementi questi che, unitamente alle parziali ammissioni di addebito dell'AMATO, hanno indotto la Corte a ritenere corretta la qualificazione giuridica dei fatti compiuta dai giudici di primo grado, considerata pure raggiunta la prova sulla violenza della condotta rivolta dagli odierni ricorrenti "non già verso la cosa, quanto piuttosto direttamente contro la vittima" (v. pag. 15 della sentenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/03/2023 [OSCURATO:PERSONA] iden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 24/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110 e 628 commi primo e terzo nr. 1 e nr. 3 quinquies, 61 nr. 5 cod. pen. Ritenuto che le doglianze difensive, contenute nei distinti ricorsi - che propongono motivi sovrapponibili che rendono opportuna la trattazione congiunta - con cui i ricorrenti contestano il vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato loro contestato e l'insufficienza delle prove, sono da ritenere manifestamente infondate; rilevato, invero, che le stesse sono meramente reiterative di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con il supporto di congrua motivazione esposta nel corpo della sentenza impugnata, ove i giudici di merito (vedi pag. 7 e ss.) hanno dato conto del corposo e granitico compendio probatorio a loro carico, fondato sulle dichiarazioni della p.o. ([OSCURATO:PERSONA]), confermate dal riconoscimento effettuato dal teste oculare ([OSCURATO:PERSONA]), convergente con quello dell'assistente capo di PG (Abate): tutti elementi questi che, unitamente alle parziali ammissioni di addebito dell'AMATO, hanno indotto la Corte a ritenere corretta la qualificazione giuridica dei fatti compiuta dai giudici di primo grado, considerata pure raggiunta la prova sulla violenza della condotta rivolta dagli odierni ricorrenti "non già verso la cosa, quanto piuttosto direttamente contro la vittima" (v. pag. 15 della sentenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 [OSCURATO:PERSONA] iden
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