Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:486
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS
presentate il 18 settembre 2003 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]236/02
J. [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
1. Nella causa in esame il College van Beroep voor het bedrijfsleven (tribunale commerciale) del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto
un chiarimento inerente all’interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993,
n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (
2
).
2. Il giudice a quo chiede se la disposizione in questione imponga al produttore di latte di registrare esclusivamente i dati
dei quantitativi di latte e/o di latticini venduti direttamente in un dato mese, o se la stessa lo obblighi a tenere una contabilità
più generale che registri la disponibilità, la produzione, l’immagazzinamento, l’uso, la trasformazione e la distruzione di
latte e/o di latticini nella propria azienda.
Contesto normativo
3. Nel 1984 la Comunità ha introdotto un sistema di quote di latte allo scopo di ridurre le eccedenze di produzione di latte
e dei prodotti lattiero‑caseari. In base a tale sistema, ad ogni Stato membro è attribuita una quota (nota come quantitativo
globale garantito) che a sua volta è suddivisa fra i produttori di latte operanti nel proprio territorio, ciascuno dei quali
è assegnatario di un quantitativo massimo di latte vendibile in un dato anno (definito come quantitativo di riferimento individuale).
Il produttore che superi il proprio quantitativo di riferimento individuale dev’essere assoggettato a un prelievo supplementare
calcolato in base alla vendita in eccesso.
4. Il prelievo supplementare è stato istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio, n. 3950/92 (
3
). Nel periodo considerato, il regolamento (CEE) della Commissione n. 536/93 (in prosieguo: il «regolamento») ha stabilito
le modalità di applicazione del prelievo supplementare, dettando fra l’altro le «norme di controllo che consentono di verificare
la regolarità di riscossione del prelievo stesso» (
4
).
5. L’art. 4, n. 1, del regolamento, per gli aspetti che rilevano in questa sede, così dispone:
«Per quanto riguarda le vendite dirette, alla fine di ciascuno dei periodi di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92
il produttore indica in una dichiarazione – prodotto per prodotto – il volume del latte e/o degli altri prodotti lattiero‑caseari
venduti direttamente al consumo (...)».
6. Le pertinenti disposizioni di cui all’art. 7 del regolamento così stabilivano:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le necessarie misure di controllo per garantire la riscossione del prelievo sui quantitativi di
latte o di equivalente latte commercializzati in eccesso rispetto ai quantitativi di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE)
n. 3950/92. A tal fine:
(...)
f) i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento “vendite dirette” tengono per almeno tre anni a disposizione
dell’autorità competente dello Stato membro sia una contabilità di magazzino nella quale, per ogni periodo di dodici mesi,
indicano, mese per mese e prodotto per prodotto, il volume di latte e/o dei prodotti lattiero‑caseari venduti direttamente
al consumo (...) sia il registro degli animali che utilizzano nell’azienda per la produzione di latte, conformemente all’articolo
4, paragrafo 1 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio (
5
), e i documenti giustificativi che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino.
(...)
3. Lo Stato membro verifica concretamente l’esattezza della contabilizzazione dei quantitativi commercializzati di latte e di
equivalente latte; a tal fine, esso procede ad accertamenti sui trasporti di latte durante le operazioni di raccolta nelle
aziende e, in particolare, controlla sul posto:
(...)
b) presso i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento “vendite dirette”, l’attendibilità della dichiarazione
di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e della contabilità di magazzino di cui al paragrafo 1, lettera f)».
7. La normativa nazionale del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] in materia di prelievi supplementari all’epoca dei fatti era parzialmente
contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] 1993 (in prosieguo: il «regolamento sulla sovrattassa di produzione») (
6
). In base all’art. 31, n. 1, il produttore che vende latte o equivalente latte direttamente al consumo ha l’obbligo di tenere
una contabilità in conformità al disposto dell’art. 7 del regolamento e «in conformità alla disciplina stabilita dall’Ente
di Controllo sulla Produzione». L’Ente di Controllo sulla Produzione, secondo quanto disposto dall’art. 31, n. 2, può d’ufficio
determinare il quantitativo venduto, qualora il produttore non abbia adempiuto ai suddetti obblighi di contabilità o lo abbia
fatto in modo inadeguato.
8. All’epoca dei fatti, la disciplina adottata dall’Ente di Controllo sulla Produzione, in base all’art. 31 del regolamento sulla sovrattassa di produzione, era contenuta nello Zuivelverordening 1994, Uitvoering regeling superheffing
(regolamento sui prodotti lattiero‑caseari del 1994, di esecuzione del regolamento in materia di sovrattassa di produzione;
in prosieguo: il «regolamento sui prodotti lattiero‑caseari») (
7
). L’art. 11, n. 1, di detto regolamento stabilisce che il produttore ha l’obbligo di «tenere tutta la documentazione della
sua impresa o azienda in modo tale che sia possibile accertare in base ad essa in ogni momento la produzione, le scorte e
i quantitativi di latte trattati o trasformati da esso ottenuti e venduti, così come i dati economici correlati agli uni o
agli altri (...)».
Fatti e questione pregiudiziale
9. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] (indicato dal giudice a quo; in prosieguo: il «ricorrente»), produttore di latte nei [OSCURATO:PERSONA], ha potuto disporre
nella campagna di commercializzazione 1996/97 di un quantitativo di riferimento individuale «vendite dirette». Nel maggio
del 1997 il ricorrente ha presentato una dichiarazione al convenuto, ovvero il [OSCURATO:PERSONA] (Ente di Controllo sulla
Produzione), in merito ai quantitativi di equivalente latte che sosteneva di aver fornito in vendita diretta al consumo, sulla
base della quale il convenuto ha reso noto al ricorrente che non era da lui dovuta alcuna sovrattassa.
10. A seguito di una successiva ispezione svoltasi presso l’azienda del ricorrente, è risultato che il quantitativo di latte prodotto,
calcolato in base all’entità della sua mandria lattiera, superava il quantitativo di prodotti lattiero‑caseari che il ricorrente
medesimo aveva asserito di aver venduto nella sua dichiarazione. A tal riguardo, quest’ultimo ha spiegato di aver trasformato
il latte prodotto in eccedenza in burro, al fine di ottenere latticello per la produzione di formaggio, e ha affermato di
aver proceduto alla distruzione del burro immediatamente dopo averlo prodotto. Il ricorrente ha tenuto la contabilità di magazzino
relativa al formaggio prodotto nel modo suddetto, ma non ha effettuato alcuna registrazione contabile sia in merito al burro
prodotto, sia alla distruzione dello stesso.
11. Nell’ottobre del 1999 il convenuto ha determinato d’ufficio i quantitativi di latte o di equivalente latte posti in vendita
dal ricorrente nella campagna commerciale 1996/97, ex art. 31, n. 2, del regolamento sulla sovrattassa di produzione, e in
forza di tale disposizione ha stabilito che il ricorrente era tenuto al pagamento di un prelievo supplementare.
12. Nell’aprile del 2000 il convenuto, sentite le censure formulate dal ricorrente, ha sostanzialmente confermato la sua valutazione
iniziale, stabilendo che, per il periodo in questione, il ricorrente era venuto meno all’obbligo di tenere «una contabilità
corretta e completa (...) della produzione, delle scorte e della vendita di latte e di prodotti lattiero‑caseari, come prescritto
dal combinato disposto degli artt. 7 del [regolamento] 31, n. 1, del [regolamento sulla sovrattassa di produzione], e 11 del
regolamento sui prodotti lattiero‑caseari del 1994». Dal momento che «non è stato prodotto alcun documento sulla base del
quale si potesse accertare che il quantitativo di burro in questione non era stato venduto», il ricorrente era tenuto al pagamento
di un prelievo supplementare in relazione alla quota di latte non dichiarata nella sua dichiarazione originaria.
13. Il ricorrente ha presentato ricorso al giudice a quo, sostenendo che l’art. 7, n. 1, lett. f), non lo obbligava a tenere una
contabilità sulla produzione o distruzione di burro non destinato alla vendita diretta e che la normativa nazionale, nella
parte in cui ha voluto imporre condizioni più minuziose per le dichiarazioni, è da ritenersi in contrasto con il diritto comunitario
e pertanto illegittima. In assenza di obblighi di tenere una contabilità relativa alla distruzione del burro, il resistente
non potrebbe concludere che il burro in questione è stato venduto basandosi sulla mancanza di dette registrazioni.
14. Nell’ordinanza di rinvio, il giudice a quo osserva che l’obbligo imposto al ricorrente dall’art. 4, n. 1, del regolamento
si limita chiaramente alle dichiarazioni sui quantitativi di latte e/o prodotti lattiero‑caseari venduti. Tuttavia, egli ritiene
lecito supporre che l’obbligo imposto dall’art. 7, n. 1, lett. f), di tenere una contabilità di magazzino possa estendersi
fino a comprendere la registrazione dei dati in questione nella causa principale; pertanto, ha ritenuto opportuno sospendere
il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se dall’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento (CEE) n. 536/93 possa ricavarsi l’obbligo per il produttore di tenere una
contabilità nella quale vengano registrati, tra l’altro, la disponibilità, la produzione, l’immagazzinamento, l’uso, la trasformazione
e la distruzione di latte e/o latticini nella propria azienda, “contabilità di magazzino” nella quale già devono essere indicati,
mese per mese e prodotto per prodotto, i quantitativi di latte e/o latticini venduti, oppure se la detta disposizione imponga
esclusivamente la registrazione dei dati sulle vendite da ultimo citati».
15. Il governo del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione, rappresentati in udienza al pari del ricorrente, hanno presentato osservazioni
scritte.
Valutazione
16. In aggiunta alle osservazioni presentate alla Corte in merito alla questione pregiudiziale, la Commissione e il governo del
Regno dei [OSCURATO:PERSONA] sono intervenuti all’udienza per porre la questione se uno Stato membro abbia il potere di emanare una
normativa che imponga per i rapporti dei produttori di latte del proprio territorio obblighi ulteriori rispetto a quelli specificati
dall’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento. Non ritengo opportuno trattare detta questione nell’ambito della causa in esame.
Spetta al giudice a quo stabilire quali siano le questioni di diritto comunitario che necessitano di una soluzione al fine
di risolvere la controversia pendente dinanzi ad esso. Inoltre, la modalità con cui la questione è stata sollevata la prima
volta nel corso dell’udienza era tale da non consentire al ricorrente o ad altre parti potenziali un’adeguata possibilità
di esaminarla. Pertanto, propongo di limitare la mia analisi all’interpretazione della portata dell’art. 7, n. 1, lett. f),
così come richiesto nella questione pregiudiziale.
17. Il governo del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] propone di risolvere affermativamente la questione sollevata, presentando al riguardo
vari argomenti fondati sul tenore letterale dell’art. 7 del regolamento a supporto di un’interpretazione estensiva dell’art. 7,
n. 1, lett. f).
18. Esso osserva che l’art. 7, n. 1, lett. f), non si limita ad esigere dai produttori il resoconto dei latticini effettivamente
venduti, ma fa anche riferimento all’obbligo ad essi imposto ex art. 4, n. 1, della direttiva 92/102 di tenere il registro
degli animali che utilizzano. Si sostiene che i due obblighi siano giustapposti, in quanto permettono di effettuare il confronto
tra il livello di vendite dichiarato dal produttore e il suo livello potenziale di produzione.
19. Tuttavia, secondo il punto di vista del governo del Regno dei [OSCURATO:PERSONA], tale confronto non potrebbe fornire alcun supporto
per controllare che tutte le vendite erano state correttamente dichiarate, a meno che i produttori non fossero tenuti anche
a specificare come si è utilizzato il latte e il latte equivalente che si è prodotto e che tuttavia non è stato venduto. L’art. 7,
n. 1, lett. f), impone espressamente ai produttori di tenere «i documenti giustificativi che permettano (...) di controllare
la contabilità di magazzino». Dato che si deve poter controllare chiaramente la contabilità di magazzino, quest’ultima deve
conseguentemente annoverare tutte le informazioni necessarie a raffrontare la produzione con le vendite.
20. Il governo del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] evidenzia inoltre gli obblighi imposti agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’art. 7, n. 1, parte iniziale,
di adottare le necessarie misure di controllo per garantire la riscossione del prelievo supplementare, e dall’art. 7, n. 3,
di verificare concretamente l’esattezza della contabilizzazione dei quantitativi commercializzati di latte e di equivalente
latte, ed in particolare di accertare l’attendibilità della contabilità di magazzino. A suo avviso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero
adempiere esaurientemente ai suddetti obblighi solamente nel caso in cui i produttori fossero tenuti a specificare la destinazione
della produzione che si presume sia rimasta invenduta.
21. La conclusione del governo del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] in merito all’interpretazione dell’espressione «contabilità di magazzino»,
citata nell’art. 7, n. 1, lett. f), non mi convince.
22. Come sostengono la Commissione e il ricorrente, l’art. 7, n. 1, lett. f), sembra imporre prima face ai produttori l’obbligo
di tenere una contabilità di magazzino unicamente riferita ai quantitativi di latte e/o dei prodotti lattiero caseari venduti,
e non anche alla loro disponibilità, produzione, immagazzinamento, uso, trasformazione e distruzione.
23. Inoltre, non ritengo opportuno attribuire all’art. 7, n. 1, lett. f), il significato di stabilire obblighi che non sono esplicitamente
contemplati dalla disposizione in questione. Anche nell’ipotesi in cui tali obblighi fossero necessari per la corretta gestione
del prelievo supplementare, un simile approccio sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto, specialmente
se si considerano le gravi conseguenze che possono derivare al produttore per l’incompleta tenuta della contabilità.
24. In ogni caso, non sono del parere che un’interpretazione estensiva dell’art. 7, n. 1, lett. f), sia necessaria ai fini dell’adempimento
degli obblighi imposti dall’art. 7 del regolamento agli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di controlli. L’art. 7, n. 1, parte iniziale,
richiede e conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di adottare le necessarie misure di controllo per garantire la corretta
riscossione del prelievo supplementare. Analogamente, in base all’art. 7, n. 3, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a verificare
concretamente l’esattezza della contabilità di magazzino e, a tal fine, possono procedere ad accertamenti e a controlli presso
le aziende dei produttori. Ritengo che tali disposizioni si possano presumere sufficienti ad autorizzare la competente autorità
di uno Stato membro a indagare su ogni qualsivoglia divario tra il potenziale produttivo dell’azienda del produttore e il
resoconto delle quantità di latte e latticini venduti. A seguito delle suddette indagini, l’autorità competente può giungere
alle opportune conclusioni in base agli elementi emersi in tal modo. In ogni caso ritengo che non si possa trarre alcuna deduzione
dall’omessa contabilizzazione del produttore, che quest’ultimo non era tenuto ad effettuare con riferimento ad alcun obbligo
esplicito in tal senso.
Conclusione
25. Propongo pertanto che la Corte risolva la questione come segue:
«L’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione
del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, non impone ai produttori di registrare i
dettagli relativi alla disponibilità, produzione, immagazzinamento, uso, trasformazione e distruzione di latte e/o di latticini
prodotti e invenduti».
1
– Lingua originale: l'inglese.
2
– GU L 57 1993, pag. 12. Il regolamento è stato successivamente sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 9 luglio
2001, n. 1392 (GU L 187 2001, pag. 19), il cui art. 14, n. 5, è sostanzialmente identico all'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento
precedente.
3
– Regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 405 1992, pag. 1).
4
– Secondo ‘considerando’ del preambolo del regolamento.
5
– GU L 355 1992, pag. 32.
6
– Stcrt. 1993 (GU 1993, pag. 60).
7
– PBO‑blad 1994, pag. 26.