CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 35184 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R14 D514C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78D24 G273L) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: non dichiarato) -resistente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Pa- lermo n. 938/2019, pubblicata in data 6 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla ordinanza inter- Ric. n. 35184/2019 - Sez. 3 - Ud. 15 febbraio 2022 - Ordinanza interlocutoria - locutoria di questa Sezione n. 28048 del 2021; in subordine e nel merito, per l'accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione La questione di diritto posta con il ricorso ha ad oggetto la possibilità di operare una compensazione parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., e condannare al pagamento di una parte delle spese del giudizio la parte attrice, nel caso in cui la domanda sia stata accolta solo in (minima) parte (o quanto meno interferisce con la stessa per diversi profili). Tale questione è stata rimessa all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte ed è in attesa di decisione (contrasto sollevato dalla Terza Sezione con ordinanza interlocutoria n. 28048 del 2021). Di conseguenza, la trattazione del ricorso deve essere rinviata a nuovo ruolo, in attesa di tale decisione. per questi motivi La Corte: - rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in dat. febbraio 2022. Il idente Ro [OSCURATO:PERSONA] Datt„[OSCURATO:PERSONA] 9Tez - oEPOSITATOIBCAVRMA ogo,..11:4 n • APR. 'cìll, CANCELLIERE P.SPER ott. [OSCURATO:PERSONA] c-L i Ric. n. 35184/2019 - Sez. 3 - Ud. 15 febbraio 2022 -