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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01360/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. in relazione alle pene inflitte per i reati giudicati con sentenza irrevocabile il 25/05/2019 e per i reati giudicati con sentenza irrevocabile in /10/2020, questi ultimi reati già ritenuti in continuazione con quelli, a loro volta, giudicati con altre sentenze irrevocabile il 06/04/2018 e il 24/02/2018; RILEVATO che il ricorso, denunziando errata applicazione , dell'art. 81 cod. pen. e vizi della motivazione, muove rilievi che non possiedono alcuna idoneità a smentire la correttezza e la logicità dei puntuali apprezzamenti di merito, essendo tutte basate su discorsivi argomenti che valorizzano in concreto la sola stessa indole dei reati, così ridimensionando la distanza temporale tra i reati e non confrontandosi con le ragioni motivazionali che, invece, l'hanno tenuta in considerazione e apprezzata in rapporto alle modalità dei fatti, per disconoscere il medesimo criminoso nell'ambito di un iter argonnentativo conforme a quello (richiamato) di cognizione; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. in relazione alle pene inflitte per i reati giudicati con sentenza irrevocabile il 25/05/2019 e per i reati giudicati con sentenza irrevocabile in /10/2020, questi ultimi reati già ritenuti in continuazione con quelli, a loro volta, giudicati con altre sentenze irrevocabile il 06/04/2018 e il 24/02/2018; RILEVATO che il ricorso, denunziando errata applicazione , dell'art. 81 cod. pen. e vizi della motivazione, muove rilievi che non possiedono alcuna idoneità a smentire la correttezza e la logicità dei puntuali apprezzamenti di merito, essendo tutte basate su discorsivi argomenti che valorizzano in concreto la sola stessa indole dei reati, così ridimensionando la distanza temporale tra i reati e non confrontandosi con le ragioni motivazionali che, invece, l'hanno tenuta in considerazione e apprezzata in rapporto alle modalità dei fatti, per disconoscere il medesimo criminoso nell'ambito di un iter argonnentativo conforme a quello (richiamato) di cognizione; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottob
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