CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31529/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ugnato provvedimentoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila con provvedimento in data 23settembre 2025 ha disposto la revoca ex nunc, cioè dal 13 settembre 2025, dellam i s u r a a l t e r n a t i v a d e l l ’ a f f i d a m e n t o i n p r o v a c o n c e s s a aXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e sospesa in via provvisoria dal Magistrato disorveglianza di Pescara.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e mancata assunzionedi una prova decisiva.Il ricorrente contesta la affermazione contenuta nel provvedimento secondocui le dichiarazioni rese dalla persona offesa sarebbero autografe e non resedavanti alle forze di polizia.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione allamancata applicazione della misura intermedia della detenzione domiciliare.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato quanto al lamentato vizio di motivazione einammissibile quanto alla mancata assunzione di una prova decisiva in quantonel procedimento di sorveglianza non è deducibile il vizio di mancata assunzionedi una prova decisiva di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimentiche si svolgono con il rito camerale. (Conf. anche n. 1779 del 1993, Rv. 195977-01) (Sez. 1, n. 32116 del 10/09/2020, Gaita, Rv. 280199 - 01)L’art. 47 comma 11 Ord. pen. stabilisce che l’affidamento in prova al serviziosociale viene revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario allalegge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione dellaprova.Il Tribunale ha ritenuto che la condotta tenuta dal condannato, per comedescritta nella denuncia querela del 13 settembre sia incompatibile con laprosecuzione della prova, posto che il XXXXXXXXXX stava scontando una penaper il delitto di maltrattamenti e i fatti denunciati sono sussumibili nellafattispecie di maltrattamenti in danno della moglie e della figlia.Ciò che il ricorrente contesta è la valutazione che il Tribunale ha dato dellaremissione di querela da parte della donna, ritenuta non genuina e frutto di unamanovra difensiva in quanto non resa davanti alla Polizia giudiziaria intervenuta;tale conclusione sarebbe errata, poichè il ricorrente afferma che le dichiarazionidi segno contrario a quelle contenute nella querela vennero rese davanti allaQuestura di Teramo.Tale aspetto, ritenuto travisato dal ricorrente, circa le modalità in cui il ritirodella querela sarebbe avvenuto, non ha alcun rilievo ai fini della decisione,poiché, alla luce del complessivo ordito motivazionale del provvedimentoimpugnato, appare evidente come le modalità con cui venne rimessa la querelasono irrilevanti, così come è del tutto ininfluente la stessa remissione di querela,stante la ammissione di responsabilità fatta dal detenuto ai funzionari UEPE,richiamata nel provvedimento impugnato.Pertanto, è evidente che la considerazione fatta dal Tribunale circa il fattoche tali affermazioni siano frutto di un ripensamento strumentale, si fonda sullaammissione di responsabilità fatta dal medesimo ricorrente all’UEPE.E’ dunque chiaro che, anche laddove si accertasse che le dichiarazionidifensive siano state rese alla Questura di Teramo, tale circostanza nell’economiagenerale della motivazione si appalesa del tutto irrilevante e non atta a condurread una decisione di segno opposto.1.2 Il secondo motivo è infondato.In tema di misure alternative alla detenzione, è ammissibile la richiesta didetenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamentoin prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, ilpresupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alledue misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n. 16822 del20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 - 01).Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motiviespressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con ilgravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativadella sentenza. (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096- 01)Nel medesimo senso è il seguente arresto, secondo cui in sede di legittimità,non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzioneprospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dallamotivazione della sentenza complessivamente considerata. (Sez. 1, n. 27825 del22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01)In ragione di tali coordinate ermeneutiche, la doglianza circa la pretesaomissione di una risposta in punto alla concessione - in luogo della revoca dellamisura e del ripristino della misura detentiva - della detenzione domiciliare èparimenti infondata.La revoca della misura si fonda sulla valutazione fatta dal Tribunale circa lagravità delle condotte poste in essere, se rapportate alla natura del reatocommesso, costituendo reiterazione di condotte analoghe a quelle per le quali ilricorrente stava scontando la pena con misura alternativa; tale condotta vieneritenuta violativa delle prescrizioni inerenti detta misura e sintomatica di unprescrizioni.Tale valutazione non solo ha un immediato riflesso negativo sulla misurarevocata, ma non può non avere il medesimo rifesso anche sulla misuradetentiva e ciò pur tenendo presente la differente natura e finalità delle misurealternative : mentre la detenzione domiciliare comporta una significativalimitazione della libertà personale, l’affidamento in prova ha una connotazionemeno afflittiva, viene disposta allorquando possa, attraverso l’osservazione ed ilrispetto delle prescrizioni, contribuire alla rieducazione del condannato eassicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e certamentelimita in maniera molto meno significativa la libertà personale.Inoltre, l’affidamento in prova ha una finalità più marcatamente rieducativae trattamentale, laddove la detenzione domiciliare ha una connotazione moltopiù sanzionatoria, tanto è vero che il presupposto per la sua concessione è laidoneità ad evitare che il detenuto commetta altri reati.La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla sola detenzionecarceraria, che non fa cessare lo stato detentivo del condannato. Essa glipermette sì di lasciare l'istituto penitenziario, ma istituisce un meccanismo diautocustodia, presso l'abitazione del medesimo, o altro luogo di pubblica oprivata dimora, che esclude, e non semplicemente limita o riduce, la libertàpersonale (cfr. Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366 – 01)Pur, dunque, con le differenze sopra delineate, entrambi gli istituti partonoda un presupposto comune, che è la necessità di collaborazione del condannato,che in un caso è meno pregnante, sebbene essenziale, perché costituto dallacapacità di autocustodirsi, mentre nel caso dell’affidamento è modulato anchesulla necessità di seguire molte più prescrizioni con finalità rieducative etrattamentali.Se, dunque, il minimo comune denominatore è la necessità di collaborazionedel detenuto, è evidente che la ritenuta insofferenza delle regole e l’incapacità dirispettare le prescrizioni costituiscono condizione ostativa alla concessione diqualunque misura alternativa alla detenzione, ivi compresa la detenzionedomiciliare, che, si osserva incidenter tantum, avrebbe dovuto essere dispostapresso il padre della persona offesa.2. Per le ragioni sora esplicitate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.