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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 45303/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 del GIP TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 16 febbraio 2023, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Siena ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la pena concordata fra le parti di mesi 2 giorni 20 di arresto e euro 933,00 di ammenda con sostituzione della pena in 11 giorni di lavoro di pubblica utilità e ha, altresì, ordinato la sospensione della patente di guida per la durata di anni 2.

2. Avverso la sentenza l' imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedol:to la errata qualificazione del fatto di reato e l'assenza di espressione della volontà dell'imputato.

Il ricorrente sostiene di aver concordato con il Pubblico Ministero l'applicazione della pena in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) CdS e che all'udienza, a cui avevano partecipato solo i suoi procuratori, il giudice aveva riqualificato il reato in quello di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) CdS: egli, tuttavia, aveva dato indicazione di patteggiare la pena sulla base della contestazione iniziale, sicché difettava la espressione del consenso.

La qualificazione giuridica operata in sentenza era, comunque, erronea, in quanto le misurazioni effettuate con l'etilometro in occasíone del controllo erano la prima di 1,58 g/I e la seconda di 1,12 g/I, sicché non vi era ragione di prendere in considerazione la prima e non la seconda misurazione.

3. Il Procuratore Generale, nella persona clel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. In data 2 agosto 2023 il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorsi).

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Dall'esame diretto degli atti, consentito essendo stato dedotto un vitium in procedendo per il quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), ernerge che: - l'imputato aveva rilasciato procura speciale al difensore in data 15 gennaio 2023 per accedere a riti alternativi;- il difensore, munito di procura speciale, aveva formulato richiesta di applicazione pena con atto scritto in data 23 gennaio 2023 in ordine al reato di cui al 186, comma 2, lett. b) CdS; il Pubblico Ministero aveva espresso il consenso in data 25 gennaio 2023; nel corso dell'udienza, il Pubblico Ministero aveva modificato l'imputazione contestando il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), CdS, e, a seguito di tale modifica, il difensore munito di procura speciale e il Pubblico Ministero avevano richiesto applicarsi la pena concordata.

7. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena ci della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez.

F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).

Con specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire che: - il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell' imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che la verifica da parte del giudice della volontà dell' imputato è superflua quando questi è presente all'udienza nella quale si raggiunge l'accordo tra le parti, a nulla rilevando che detta udienza fosse stata rinviata ad altra data per la sola lettura del dispositivo) (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, 5, Rv. 272630 -) -la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619). 8.Ciò premesso, nel caso di specie le censure sono inammissibili.

L'accordo sulla pena, anche in ordine alla nuova contestazione è stato formulato dal difensore munito di procura speciale conferita proprio per la richiesta di riti alternativi con riferimento al procedimento penale in esame, fra cui appunto l'applicazione della pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.

La nuova qualificazione giuridica per la quale le parti hanno concordato la pena appare coerente con la contestazione della condotta di reato e non presenta quelle caratteristiche di eccentricità che, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, legittimano la proposizione del ricorso. 9.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso in Ro •a il 20 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 del GIP TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 16 febbraio 2023, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Siena ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la pena concordata fra le parti di mesi 2 giorni 20 di arresto e euro 933,00 di ammenda con sostituzione della pena in 11 giorni di lavoro di pubblica utilità e ha, altresì, ordinato la sospensione della patente di guida per la durata di anni 2. 2. Avverso la sentenza l' imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedol:to la errata qualificazione del fatto di reato e l'assenza di espressione della volontà dell'imputato. Il ricorrente sostiene di aver concordato con il Pubblico Ministero l'applicazione della pena in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) CdS e che all'udienza, a cui avevano partecipato solo i suoi procuratori, il giudice aveva riqualificato il reato in quello di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) CdS: egli, tuttavia, aveva dato indicazione di patteggiare la pena sulla base della contestazione iniziale, sicché difettava la espressione del consenso. La qualificazione giuridica operata in sentenza era, comunque, erronea, in quanto le misurazioni effettuate con l'etilometro in occasíone del controllo erano la prima di 1,58 g/I e la seconda di 1,12 g/I, sicché non vi era ragione di prendere in considerazione la prima e non la seconda misurazione. 3. Il Procuratore Generale, nella persona clel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. In data 2 agosto 2023 il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorsi). 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Dall'esame diretto degli atti, consentito essendo stato dedotto un vitium in procedendo per il quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), ernerge che: - l'imputato aveva rilasciato procura speciale al difensore in data 15 gennaio 2023 per accedere a riti alternativi;- il difensore, munito di procura speciale, aveva formulato richiesta di applicazione pena con atto scritto in data 23 gennaio 2023 in ordine al reato di cui al 186, comma 2, lett. b) CdS; il Pubblico Ministero aveva espresso il consenso in data 25 gennaio 2023; nel corso dell'udienza, il Pubblico Ministero aveva modificato l'imputazione contestando il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), CdS, e, a seguito di tale modifica, il difensore munito di procura speciale e il Pubblico Ministero avevano richiesto applicarsi la pena concordata. 7. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena ci della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Con specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire che: - il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell' imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che la verifica da parte del giudice della volontà dell' imputato è superflua quando questi è presente all'udienza nella quale si raggiunge l'accordo tra le parti, a nulla rilevando che detta udienza fosse stata rinviata ad altra data per la sola lettura del dispositivo) (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, 5, Rv. 272630 -) -la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619). 8.Ciò premesso, nel caso di specie le censure sono inammissibili. L'accordo sulla pena, anche in ordine alla nuova contestazione è stato formulato dal difensore munito di procura speciale conferita proprio per la richiesta di riti alternativi con riferimento al procedimento penale in esame, fra cui appunto l'applicazione della pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. La nuova qualificazione giuridica per la quale le parti hanno concordato la pena appare coerente con la contestazione della condotta di reato e non presenta quelle caratteristiche di eccentricità che, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, legittimano la proposizione del ricorso. 9.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso in Ro •a il 20 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]
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