CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 25097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato in quanto assertivo di vizio di violazione di legge in relazione all'art. $1 cod. pen. - per non essere stata ravvisata la continuazione tra il reato di tentato furto aggravato di un furgone giudicato con la sentenza impugnata e quelli di rapina, tentata rapina, sequestro di persone, detenzione illegale di armi accertati con la sentenza n. 489/2019 del 9 luglio 2019 - laddove la sentenza impugnata emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 25 Febbraio 2021, nei confronti del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha - conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminosa, essendo invece necessario che le singole violazioni concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato - evidenziato come nel caso di specie non potesse configurarsi la continuazione perché, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa, i reati di cui alle sentenze indicate non risultano riconducibili a un medesimo disegno criminoso, trattandosi di reati diversi commessi col coinvolgimento di soggetti differenti e con l'utilizzo di mezzi e strumenti diversi e diverso modus operandi, accumunati unicamente dal carattere predatorio che li contraddistingue, di per sé indicativo della mera inclinazione del prevenuto a reiterare reati siffatti, dovuta a una determinata scelta di vita, ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità per procurarsi danaro. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il