CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28513/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria depositata dal P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],con cui si chiede di provvedere ai sensi dell’art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell’11 ottobre 2024, la Corte di appello di Lecce ha confermatola decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del giudizio abbreviato.[OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui al capo A), concernente lapartecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, asseritamente facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con [OSCURATO:PERSONA] quale promotore e con la partecipazione, tra gli altri, di ChiaraMarzano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], per non averecommesso il fatto.Era stato altresì assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui al capoA20), relativo a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.[OSCURATO:PERSONA] era stato invece, condannato in relazione al capo 7), per avere,in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ceduto aSergio [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo marijuana, destinata alla successivacessione a terzi. [OSCURATO:PERSONA], nel periodo compreso tra il 27 luglio 2019 e il 16 agosto2019.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore,articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione in ordine allaconferma del giudizio di responsabilità per il residuo reato contestato.Il ricorrente lamenta, in particolare, l’omesso o comunque inadeguato vagliodelle dichiarazioni etero-accusatorie captate nel corso delle conversazioni intercettatetra il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la fidanzata poiché da tali dialoghi nonemergerebbero indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla attività illecitacontestata al [OSCURATO:PERSONA].La difesa denuncia, inoltre, un profilo di contraddittorietà della motivazione,rilevando che la Corte territoriale ha assolto il ricorrente dal reato di cui al capo A20)in ragione della genericità della captazione posta a sostegno di detta imputazione,costituita da una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hadefinito la propria posizione ai sensi dell’art. 599 cod. proc. pen.Ulteriore elemento di asserita contraddittorietà viene individuato nellavalutazione del memoriale di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale, peraltro, aveva sostenuto diaver detto “un sacco di cavolate” – che è stato valorizzato ai fini del riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche ma non anche ai fini della assoluzione delMazzarella.Il ricorrente contesta, infine, l’illogicità del recepimento delle intercettazioniintercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. il difensore invoca la declaratoria diimprocedibilità ai sensi dell’art. 344 bis comma 2, cod. proc. pen. rilevando di averedepositato atto di appello tramite portale telematico il 27 novembre 2024 ore 15,234. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare, deve escludersi l’applicabilità al caso di specie del regimedella improcedibilità invocato dalla difesa. Le Sezioni Unite di questa Corte hannochiarito che, per i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31dicembre 2019, continua a trovare applicazione la disciplina della prescrizioneintrodotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, fino alla entrata in vigore della legge 9gennaio 2019, n. 3 (Sez. U, n. 20989 del 05/06/2025, Polichetti, Rv. 288175-01).La legge n. 103 del 2017 aveva previsto una sospensione del corso dellaprescrizione articolata in due segmenti temporali:a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito dellamotivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia dellasentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore aun anno e sei mesi;b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito dellamotivazione della sentenza di condanna di secondo grado sino alla pronuncia deldispositivo della sentenza definitiva e, comunque, per un tempo non superiore a unanno e sei mesi.Successivamente, l’art. 159, comma secondo, cod. pen., come modificato dallalegge n. 103 del 2017, è stato riformulato dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, dellalegge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2020, lasospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado,o dal decreto di condanna, sino alla data di esecutività della sentenza che definisce ilgiudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.La medesima disposizione è stata poi abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. a),della legge 27 settembre 2021, n. 134, che ha contestualmente introdotto l’art. 161-bis cod. pen., secondo cui il corso della prescrizione cessa definitivamente con lapronuncia della sentenza di primo grado.La legge n. 134 del 2021 ha inoltre introdotto, per i soli reati commessi dal 1gennaio 2020, ai sensi dell’art. 2, comma 3, l’art. 344-bis cod. proc. pen., chedisciplina l’improcedibilità dell’azione penale in caso di mancata definizione del giudiziodi appello e di cassazione entro i termini rispettivamente previsti.Alla luce di tale successione normativa, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U,n. 20989 del 05/06/2025, Polichetti, Rv. 288175) hanno ribadito la coesistenza di tredistinti regimi, da individuare in ragione della data di commissione del reato:- per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, si applica la disciplina dellaprescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., così come riformulata dalla legge 5dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli);- per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019,si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n.103 (c.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione previsti dall'art. 159, commasecondo, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge;- per i reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, si applica in primo grado ladisciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., senza conteggiare lasospensione di cui all’art. 159, comma 2, cod. pen., abrogato dalla legge n. 134 del2021 e sostituito dall’art. 161-bis cod. pen.; nei gradi successivi opera, invece, ladisciplina dell’improcedibilità introdotta dalla medesima riforma.Nel caso in esame, i reati contestati al ricorrente risultano commessi tra il 27luglio 2019 e il 16 agosto 2019. Trova pertanto applicazione la disciplina dellaprescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, con esclusione del regimedell’improcedibilità previsto dall’art. 344-bis cod. proc. pen.2. Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze difensive non siconfrontano con il percorso argomentativo della Corte territoriale, che ha fatto correttaapplicazione dei principi consolidati in tema di utilizzabilità e valutazione delledichiarazioni captate nel corso di intercettazioni regolarmente autorizzate.Il ricorrente deduce la carenza di riscontri rispetto agli elementi desunti dalleconversazioni intercettate. Tale censura, tuttavia, trascura che le dichiarazioni auto edetero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione hanno piena valenzaprobatoria: esse richiedono un’attenta attività interpretativa e valutativa, ma nonnecessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma 3, cod. proc.pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714-01; Sez. 2, n. 49082 del17/04/2018, Lipari, Rv. 274808-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414-01).Resta ferma, naturalmente, la necessità di verificarne la credibilità, l’attendibilitàintrinseca e la coerenza con il complessivo compendio probatorio.La Corte di appello ha compiuto tale verifica in modo puntuale, distinguendo laposizione del [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai diversi addebiti. Da un lato, ha escluso la suapartecipazione alla consorteria dedita al narcotraffico di cui al capo A); dall’altro, haritenuto provato il suo coinvolgimento in autonome attività di spaccio. Tale conclusioneè stata tratta dal contenuto delle conversazioni nelle quali emergeva che [OSCURATO:PERSONA],pur non inserito nel contesto associativo, svolgeva attività di spaccio senza versare ilc.d. “punto” all’associazione, circostanza per la quale veniva aspramente rimproveratoda [OSCURATO:PERSONA].La valutazione è stata ulteriormente confermata dai dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] eAntony [OSCURATO:PERSONA], dai quali risultava che [OSCURATO:PERSONA] non era “più dritto” degli altri e che,ove avesse inteso continuare a spacciare sostanza stupefacente, avrebbe dovutoversare “il punto” a [OSCURATO:PERSONA]. Sono state reputate irrilevanti le giustificazioniaddotte dal ricorrente, secondo cui la propria attività di spaccio di marijuana a Nardònon avrebbe danneggiato il gruppo neretino (pag. 60 della sentenza impugnata). Ilricorso, inoltre, non si confronta con le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stessoMazzarella, valorizzate, insieme agli ulteriori elementi indicati, a sostegno del giudizio diresponsabilità. A partire da pag. 61, la Corte territoriale, anche mediante richiamo allasentenza di primo grado, ha evidenziato i contatti tra i due, caratterizzati daappuntamenti presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo una prassi consolidata, senzanecessità di esplicitare le ragioni dell’incontro né di fornire ulteriori dettagli.3. Non è ravvisabile neppure la denunciata contraddittorietà della motivazione inordine alla valutazione dell’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa censura il fatto che ilmemoriale a sua firma sia stato valorizzato ai fini del riconoscimento delle circostanzesulla base delle affermazioni contenute a pag. 2: «nella mia vita gli ho detto un sacco dicavolate o per vantarmi o per illuderla … la verità è che ora davanti alla realtà credosempre più di essermene approfittato della sua ingenuità».Il ricorrente muove da un assunto erroneo, frutto di una lettura parziale dellasentenza impugnata.La Corte territoriale, infatti, ha escluso che quel memoriale potesse fondare ilriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309del 1990, poiché si risolveva in una sostanziale confessione.Le circostanze attenuanti generiche sono state invece riconosciute sulla base diautonomi elementi di valutazione, e precisamente:a) dalla non particolare gravità dei precedenti, peraltro risalenti;b) dalla rinuncia a tutti i motivi di appello;c) dalla “piena confessione delle proprie responsabilità, sebbene tardivamenteintervenuta”.La Corte territoriale, poi, quanto al contenuto del memoriale, ne ha invecevalorizzato la convergenza con le ulteriori emergenze processuali e, in particolare, conla dimostrata conoscenza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dei rapporti intercorrenti traMazzarella e [OSCURATO:PERSONA].A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso si limita a proporre una diversalettura del materiale probatorio, sostenendo che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] natura esclusivamente amicale. Si tratta, tuttavia, di una prospettazionealternativa meramente avversativa e versata in fatto, non idonea a scalfire laricostruzione operata dai giudici di merito che risulta coerente, non manifestamenteillogica e fondata su elementi pienamente utilizzabili in ragione della scelta del ritoabbreviato.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza dellaCorte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non emergono elementiidonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deveessere disposto, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il versamento della somma dieuro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma determinata inconsiderazione delle ragioni dell’inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 11/06/2026.[OSCURATO:PERSONA] liera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]