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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 03725/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. relativamente al delitto di cui agli artt. 624-bis co. 1 e 3 in rel. all'art 61 n. 5 c.p., previa riduzione della pena su accordo delle parti; Rilevato che il motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 129 cod. proc. pen; Considerato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il c.d.

"patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ìvi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401); Rilevato che il ricorso è anche inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. perì., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle a mende. in Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. relativamente al delitto di cui agli artt. 624-bis co. 1 e 3 in rel. all'art 61 n. 5 c.p., previa riduzione della pena su accordo delle parti; Rilevato che il motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 129 cod. proc. pen; Considerato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ìvi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401); Rilevato che il ricorso è anche inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. perì., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle a mende. in Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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