CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 33342/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo in data 29.9.2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2bis, 2 sexies d.lgs n. 285 del 1993 concedendo altresì il beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod.pen.. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando un unico motivo di ricorso con cui deduce ex art. 606, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. 3. Il ricorso é inammissibile. Il motivo proposto si sostanzia in una ripetizione della doglianza già puntualmente respinta dalla Corte territoriale con motivazione del tutto coerente e adeguata, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801- 01). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01) . Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che è esaustivamente, logicamente e congruamente motivata, in ordine al diniego dell'art. 131 bis cod.pen. argomentando che la gravità del pericolo creato, desunto dal rilevato tasso alcolemico„ dalle particolari caratteristiche della condotta di guida tra l'altro in un contesto notturno ed i danni riportati dai veicoli coinvolti, escluda la particolare tenuità del fatto. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro