CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1, 'K i 5 F ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19906/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma in via Emilio de Cavalieri n. 11 (c/o PiCDLex Studio di Avvocati), rappresentato e difeso dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA]Aloia n virtù di procura speciale allegata al controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA - sezione staccata di Salerno n. 6243/2/2014, depositata il 23/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi ala Commissione tributaria provinciale di Avellino, la cartella di pagamento n. 012-2008- i 0003253528, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36- bis d.PR. 29 settembre 1973, n. 600 della dichiarazione dei redditi mod. Unico/2005 per l'anno d'imposta 2004, con recupero di C 2.199,00 a titolo di IRPEF, C 26,00 di addizionale comunale ed C 92,00 di addizionale regionale, oltre sanzioni ed interessi. La C.T.P. di Avellino, con sentenza n. 56/06/2009 depositata il 24 febbraio 2009, accoglieva il ricorso proposto dal contribuente. 3. Interposto gravame dall'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Campania - sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 6243/2/2014 depositata il 23 giugno 2014, rigettava l'appello, compensando le spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La discussione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del 6 aprile 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che: 6. Preliminarmente va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata anche nei confronti del concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), mentre il ricorso per cassazione è stato notificato unicamente all'ente impositore Agenzia delle Entrate. Deve quindi essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. R.G. 19 )6/2015 2 Cons. esy./ ntino I ,enoci • Assegna alla ricorrente il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere al suddetto adempimento. Rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso. Così de