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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16936/2026

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ro di raccolta generale 16936/2026Data pubblicazione 30/05/2026IMCO S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore;– intimata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 15/5/24 depositata in data 4 gennaio 2024 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate av-verso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n.433/12/2016 che aveva accolto il ricorso proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. av-verso l’avviso di accertamento per il recupero di un credito IVA relati-vamente all’anno 2008, indebitamente compensato nel 2009 sul pre-supposto che la contribuente non fosse operativa.2.

Il giudice d’appello, confermava la sentenza di primo grado stabi-lendo, per effetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.2636/2023 resa in altro giudizio tra le parti ove pure era risultato soc-combente l’Ufficio e ove era in discussione detta presunta “natura”della società contribuente Era stata così confermata l’esclusione dellanatura di società di comodo della appellata e, pertanto, il giudice diappello affermava che si era formato il giudicato in ordine alla definitivaesclusione della [OSCURATO:SOCIETA]. dall’ambito delle cosiddette società di co-modo, con conseguente reiezione del gravame.3.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato ad un unico motivo, che illustra con memoria exNumero registro generale 15021/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 16936/2026Data pubblicazione 30/05/2026art.380 bis.1. cod. proc. civ., mentre la contribuente è rimasta inti-mata.4.

Il 5.2.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-bis cod. proc. civ., opposta dall’Agenzia con istanza di decisione delgiudizio del 21.2.2025.5.

Parte ricorrente deposita memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ.poiché il giudice di appello ha errato a recepire acriticamente il giudi-cato formatosi con riferimento all’anno di imposta 2007, perché il prin-cipio dell’autonomia dell’obbligazione tributaria limita l’efficacia espan-siva del giudicato tributario.

Per tale ragione il giudice di appelloavrebbe dovuto condurre un’autonoma valutazione in fatto, per stabi-lire la bontà anche con riferimento al 2009 delle ragioni addotte dallasocietà per sfuggire all’applicazione del regime delle società di comodo,presupposto dell’irrogazione della sanzione oggetto del presente giudi-zio.2.

Il motivo è fondato.In tema di diritto di detrazione dell'IVA sul versante delle società dicomodo la Corte di Giustizia UE è intervenuta di recente con sentenza7 marzo 2024, C-341/22, Feudi di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del Lussem-burgo ha interpretato l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva2006/112/CE, relativa al sistema comune IVA, nel senso che esso nonpuò condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sulvalore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato pe-riodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valoreNumero registro generale 15021/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 16936/2026Data pubblicazione 30/05/2026economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale,la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente at-tendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.3.

Al contrario, l’articolo 167 della Direttiva e i principi di neutralitàdell’IVA e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso cheessi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggettopassivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, acausa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevantiai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle.Il riferimento alla normativa interna va individuato in particolarenell’art. 30 L. 724/94 (v.

Cass. nn. 4151 e 4157 del 2025), laddovenega la detrazione IVA alle società di comodo, ossia non operative ba-sandosi sul mancato raggiungimento di una soglia minima di ricavi: «siconsiderano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi degliincrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla sommadegli importi che risultano applicando le seguenti percentuali» (cfr.art.30, primo comma, cit., nel testo ratione temporis vigente).4.

Cass. n.28313 del 2025 ribadisce che la giurisprudenza della Cortedi Giustizia UE, sedimentatasi in particolare nella sentenza CGUE, C-341/22, [OSCURATO:PERSONA], la quale esclude l’applicabilità tout courtdella disciplina antielusiva alle imposte armonizzate in materia di so-cietà di comodo non si applica alle imposte dirette, ma solo all’IVA.

Lasentenza conferma che la soglia dell’art.30 si applica alle dirette, mapuò essere data la prova contraria.

Infatti, il mancato superamentodella c.d. soglia di operatività fissata dall’art. 30 cit. costituisce presun-zione legale, relativa, della natura non operativa dell’ente e comportal'applicazione della disciplina ivi dettata.

Al ricorrere della presunzioneNumero registro generale 15021/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 16936/2026Data pubblicazione 30/05/2026sancita dall'art. 30, comma 1, legge cit. il legislatore correla, con ilcomma 3, una seconda presunzione, anch'essa relativa, di reddito mi-nimo fondata su coefficienti medi di redditività degli elementi patrimo-niali di bilancio (cfr. Cass. n. 1898 del 2022).

Quanto poi alla provacontraria che il contribuente è tenuto a fornire, si è precisato che deveessere intesa, non in termini assoluti, quanto piuttosto in termini eco-nomici, aventi riguardo alle effettive condizioni di mercato (Cass. n.10158 del 2020 e giurisprudenza ivi citata).5.

Nella presente fattispecie, vertente esclusivamente su ripresa IVA,orienta perciò il giudizio la citata [OSCURATO:PERSONA] e, con riferimentoal profilo del giudicato va anche rammentato che la giurisprudenzadella Corte in tema di giudicato esterno (cfr. ad es.

Cass. n.8291 del2025 e giurisprudenza ivi citata) è nel senso che se uno dei due giudizi,tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è defi-nito con sentenza passata in giudicato, poiché l'accertamento compiutoin ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni difatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad en-trambe le cause forma la premessa logica indispensabile della statui-zione contenuta nel dispositivo della decisione, di detto accertamentoè precluso il riesame.

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti didurata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'au-tonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispeciecostitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispettoai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non opera rispettoagli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una plu-ralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente per-manente.Numero registro generale 15021/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 16936/2026Data pubblicazione 30/05/2026Con riferimento poi specifico riferimento alle società di comodo, in par-ticolare, questa Corte (cfr. Cass. n.2761 del 2025) ha precisato che lacondizione di società non operativa risultante dall'applicazione dei pa-rametri previsti dall'art. 30, comma 1, della l. n. 724 del 1994, non èpermanente, ma va accertato anno per anno, essendo un elementovariabile, ben potendo una società essere non operativa in un determi-nato esercizio sociale ed operativa in quello successivo.6.

Da quanto sopra discende che va data continuità anche nella pre-sente fattispecie alla giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n.24442 del2024, citata anche da Cass. n.33424 del 2024) secondo cui, in materiadi società non operative, alla stregua della sentenza Feudi di [OSCURATO:PERSONA], l’art. 9, par. 1, cit., va interpretato nel senso che esso non puòcondurre a negare la qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che,nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rile-vanti ai fini di tale imposta il cui valore economico non raggiunga lasoglia fissata da una normativa nazionale, che corrisponda ai ricavi chepossono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cuitale soggetto dispone, in quanto nessuna disposizione della direttivasubordina il diritto a detrazione al requisito che l'importo delle opera-zioni rilevanti ai fini dell'IVA, effettuate a valle da un soggetto passivonel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia.Pertanto, ciò che rileva ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994è esclusivamente il fatto che detto soggetto, in un determinato periodod’imposta, abbia esercitato effettivamente un’attività economica, po-nendosi detta disposizione in contrasto con l'art. 167 della direttiva IVAnella parte in cui, invece, prevede la perdita del diritto a detrazione almancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi.Numero registro generale 15021/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 16936/2026Data pubblicazione 30/05/20267.

In conclusione, sulla base della ricostruzione che precede ai finidell’applicazione della disciplina nazionale sulle società di comodo, nelrispetto del diritto sovranazionale, non viene in rilievo il profilo dellaprova contraria, quanto quello della prova diretta, anche a mezzo dipresunzioni, da parte dell’amministrazione finanziaria, che la societànon abbia esercitato attività economica nel periodo di riferimento.Dal momento che il giudice non ha compiuto tale accertamento il ri-corso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento dellespese di lite.

P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spesedi lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro di raccolta generale 16936/2026Data pubblicazione 30/05/2026IMCO S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore;– intimata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 15/5/24 depositata in data 4 gennaio 2024 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate av-verso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n.433/12/2016 che aveva accolto il ricorso proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. av-verso l’avviso di accertamento per il recupero di un credito IVA relati-vamente all’anno 2008, indebitamente compensato nel 2009 sul pre-supposto che la contribuente non fosse operativa.2. Il giudice d’appello, confermava la sentenza di primo grado stabi-lendo, per effetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.2636/2023 resa in altro giudizio tra le parti ove pure era risultato soc-combente l’Ufficio e ove era in discussione detta presunta “natura”della società contribuente Era stata così confermata l’esclusione dellanatura di società di comodo della appellata e, pertanto, il giudice diappello affermava che si era formato il giudicato in ordine alla definitivaesclusione della [OSCURATO:SOCIETA]. dall’ambito delle cosiddette società di co-modo, con conseguente reiezione del gravame.3. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato ad un unico motivo, che illustra con memoria exNumero registro generale 15021/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 16936/2026Data pubblicazione 30/05/2026art.380 bis.1. cod. proc. civ., mentre la contribuente è rimasta inti-mata.4. Il 5.2.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-bis cod. proc. civ., opposta dall’Agenzia con istanza di decisione delgiudizio del 21.2.2025.5. Parte ricorrente deposita memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ.poiché il giudice di appello ha errato a recepire acriticamente il giudi-cato formatosi con riferimento all’anno di imposta 2007, perché il prin-cipio dell’autonomia dell’obbligazione tributaria limita l’efficacia espan-siva del giudicato tributario. Per tale ragione il giudice di appelloavrebbe dovuto condurre un’autonoma valutazione in fatto, per stabi-lire la bontà anche con riferimento al 2009 delle ragioni addotte dallasocietà per sfuggire all’applicazione del regime delle società di comodo,presupposto dell’irrogazione della sanzione oggetto del presente giudi-zio.2. Il motivo è fondato.In tema di diritto di detrazione dell'IVA sul versante delle società dicomodo la Corte di Giustizia UE è intervenuta di recente con sentenza7 marzo 2024, C-341/22, Feudi di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del Lussem-burgo ha interpretato l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva2006/112/CE, relativa al sistema comune IVA, nel senso che esso nonpuò condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sulvalore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato pe-riodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valoreNumero registro generale 15021/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 16936/2026Data pubblicazione 30/05/2026economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale,la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente at-tendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.3. Al contrario, l’articolo 167 della Direttiva e i principi di neutralitàdell’IVA e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso cheessi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggettopassivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, acausa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevantiai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle.Il riferimento alla normativa interna va individuato in particolarenell’art. 30 L. 724/94 (v. Cass. nn. 4151 e 4157 del 2025), laddovenega la detrazione IVA alle società di comodo, ossia non operative ba-sandosi sul mancato raggiungimento di una soglia minima di ricavi: «siconsiderano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi degliincrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla sommadegli importi che risultano applicando le seguenti percentuali» (cfr.art.30, primo comma, cit., nel testo ratione temporis vigente).4. Cass. n.28313 del 2025 ribadisce che la giurisprudenza della Cortedi Giustizia UE, sedimentatasi in particolare nella sentenza CGUE, C-341/22, [OSCURATO:PERSONA], la quale esclude l’applicabilità tout courtdella disciplina antielusiva alle imposte armonizzate in materia di so-cietà di comodo non si applica alle imposte dirette, ma solo all’IVA. Lasentenza conferma che la soglia dell’art.30 si applica alle dirette, mapuò essere data la prova contraria. Infatti, il mancato superamentodella c.d. soglia di operatività fissata dall’art. 30 cit. costituisce presun-zione legale, relativa, della natura non operativa dell’ente e comportal'applicazione della disciplina ivi dettata. Al ricorrere della presunzioneNumero registro generale 15021/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 16936/2026Data pubblicazione 30/05/2026sancita dall'art. 30, comma 1, legge cit. il legislatore correla, con ilcomma 3, una seconda presunzione, anch'essa relativa, di reddito mi-nimo fondata su coefficienti medi di redditività degli elementi patrimo-niali di bilancio (cfr. Cass. n. 1898 del 2022). Quanto poi alla provacontraria che il contribuente è tenuto a fornire, si è precisato che deveessere intesa, non in termini assoluti, quanto piuttosto in termini eco-nomici, aventi riguardo alle effettive condizioni di mercato (Cass. n.10158 del 2020 e giurisprudenza ivi citata).5. Nella presente fattispecie, vertente esclusivamente su ripresa IVA,orienta perciò il giudizio la citata [OSCURATO:PERSONA] e, con riferimentoal profilo del giudicato va anche rammentato che la giurisprudenzadella Corte in tema di giudicato esterno (cfr. ad es. Cass. n.8291 del2025 e giurisprudenza ivi citata) è nel senso che se uno dei due giudizi,tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è defi-nito con sentenza passata in giudicato, poiché l'accertamento compiutoin ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni difatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad en-trambe le cause forma la premessa logica indispensabile della statui-zione contenuta nel dispositivo della decisione, di detto accertamentoè precluso il riesame. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti didurata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'au-tonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispeciecostitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispettoai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non opera rispettoagli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una plu-ralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente per-manente.Numero registro generale 15021/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 16936/2026Data pubblicazione 30/05/2026Con riferimento poi specifico riferimento alle società di comodo, in par-ticolare, questa Corte (cfr. Cass. n.2761 del 2025) ha precisato che lacondizione di società non operativa risultante dall'applicazione dei pa-rametri previsti dall'art. 30, comma 1, della l. n. 724 del 1994, non èpermanente, ma va accertato anno per anno, essendo un elementovariabile, ben potendo una società essere non operativa in un determi-nato esercizio sociale ed operativa in quello successivo.6. Da quanto sopra discende che va data continuità anche nella pre-sente fattispecie alla giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n.24442 del2024, citata anche da Cass. n.33424 del 2024) secondo cui, in materiadi società non operative, alla stregua della sentenza Feudi di [OSCURATO:PERSONA], l’art. 9, par. 1, cit., va interpretato nel senso che esso non puòcondurre a negare la qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che,nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rile-vanti ai fini di tale imposta il cui valore economico non raggiunga lasoglia fissata da una normativa nazionale, che corrisponda ai ricavi chepossono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cuitale soggetto dispone, in quanto nessuna disposizione della direttivasubordina il diritto a detrazione al requisito che l'importo delle opera-zioni rilevanti ai fini dell'IVA, effettuate a valle da un soggetto passivonel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia.Pertanto, ciò che rileva ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994è esclusivamente il fatto che detto soggetto, in un determinato periodod’imposta, abbia esercitato effettivamente un’attività economica, po-nendosi detta disposizione in contrasto con l'art. 167 della direttiva IVAnella parte in cui, invece, prevede la perdita del diritto a detrazione almancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi.Numero registro generale 15021/2024Numero sezionale 2211/2026Numero di raccolta generale 16936/2026Data pubblicazione 30/05/20267. In conclusione, sulla base della ricostruzione che precede ai finidell’applicazione della disciplina nazionale sulle società di comodo, nelrispetto del diritto sovranazionale, non viene in rilievo il profilo dellaprova contraria, quanto quello della prova diretta, anche a mezzo dipresunzioni, da parte dell’amministrazione finanziaria, che la societànon abbia esercitato attività economica nel periodo di riferimento.Dal momento che il giudice non ha compiuto tale accertamento il ri-corso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento dellespese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spesedi lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti
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