CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2022
Cassazione n. 13816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17820/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in Roma, via G. Mazzini n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in Roma, via M. Mercati n. 51, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17820/2017 Numero sezionale 1424/2022 Numero di raccolta generale 13816/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].ri.ge. S.p.A., in persona del l.r.p.t.; avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, terza sezione civile, n. 191/2017, del 14 febbraio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso in cassazione, affidato a nove motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in parziale riforma delle sentenze di primo grado n. 580/2010 e 1069/2010 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l’inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter, “[OSCURATO:PERSONA]”) in relazione alla sola compravendita, avvenuta in data 8 giugno 2001, di obbligazioni argentine, e ha respinto ogni altra domanda di inadempimento riferita anche agli acquisti avvenuti in data 10 agosto 1999 e 18 ottobre 2000, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 5.164,60, oltre accessori. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora interessa, ha rilevato: a) che il rigetto della domanda di risoluzione dei contratti di acquisto era divenuto definitivo, siccome non impugnato in appello, atteso che il gravame di [OSCURATO:PERSONA] aveva per oggetto la sola questione della ritenuta sua responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi informativi circa l’adeguatezza dell’acquisto dei titoli per cui è causa e, dunque, il solo capo dell’originaria domanda avente a oggetto il risarcimento del r.g. n. 17820/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17820/2017 Numero sezionale 1424/2022 Numero di raccolta generale 13816/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 danno da inadempimento contrattuale; b) che la violazione dell’obbligo informativo sussisteva per il solo acquisto dei bond argentini del giugno 2001, siccome i precedenti erano avvenuti allorquando la situazione di difficoltà dello Stato argentino nell’onorare le obbligazioni emesse sui mercati regolamentati non si era ancora palesata; che, infatti, il declassamento a opera delle agenzie di rating era iniziato solo nei primi mesi dell’anno 2001, essendosi in precedenza registrato solo un solo declassamento da primo al secondo livello della categoria speculativa a opera di una sola agenzia di rating nell’ottobre 1999 e un più deciso declassamento nel novembre 2000, allorquando i primi due acquisti erano già stati effettuati, in presenza di acquisti adeguati al profilo di rischio degli investitori, che avevano già investito in titoli di paesi emergenti; c) che il danno risarcibile andava quantificato nella somma investita nell’ultimo acquisto del giugno 2001, pari a euro 5.164,60, da maggiorare di rivalutazione e interessi legali dalla pronuncia al saldo. 4. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «I° In riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 23 c. 6 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in relazione alla ritenuta insussistenza dei dati che la Banca avrebbe potuto acquisire per informare gli investitori», deducendo la falsa applicazione del criterio legale di riparto dell’onere della prova in tema di responsabilità contrattuale, avendo la banca omesso di fornire alcuna dimostrazione r.g. n. 17820/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17820/2017 Numero sezionale 1424/2022 Numero di raccolta generale 13816/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 dell’impossibilità di acquisire notizie sulla solvibilità dell’emittente i titoli oggetto dei primi due acquisti del 1999 e del 2000. b. Secondo motivo: «II°) In riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 342 c.p.c. sempre in relazione alla ritenuta insussistenza dei dati che la Banca avrebbe potuto acquisire per informare gli investitori», deducendo che l’argomento della non conoscibilità dell’andamento del rating dei titoli per cui è causa non era mai stato allegato nell’atto di appello della banca e, quindi, non poteva essere utilizzato dal giudice di secondo grado ai fini del decidere. c. Terzo motivo: «III°) In riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.. Violazione del giudicato interno sempre in relazione alla ritenuta insussistenza dei dati che la Banca avrebbe potuto acquisire per informare gli investitori», deducendo la violazione del giudicato formatosi per effetto della mancata impugnazione, a opera della banca, dell’accertamento del giudice di primo grado circa la ricostruzione dell’andamento del rating dei titoli per cui è causa. d. Quarto motivo: «IV°) In riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. Omesso esame dell’andamento del rating delle obbligazioni argentine, costituente un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». e. Quinto motivo: «V°) In riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 21 c.1 lett. A) e b) D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 29 c.3 [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1218 c.c. ancora in relazione alla ritenuta insussistenza dei dati che la Banca avrebbe potuto acquisire per informare gli investitori», deducendo che già i dati utilizzati dal giudice di primo grado erano sufficienti a far ritenere r.g. n. 17820/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17820/2017 Numero sezionale 1424/2022 Numero di raccolta generale 13816/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 che anche i primi due acquisti fossero stati compiuti in una situazione di inadeguatezza rispetto al profilo di rischio dei clienti e quindi in violazione degli obblighi informativi ricadenti sulla banca. f. Sesto motivo: «VI°) In riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 23 c.6 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in relazione alla ritenuta adeguatezza delle obbligazioni argentine al profilo degli investitori, ricavato dal possesso di quote di fondi di “paesi emergenti”», deducendo che l’affermazione relativa al possesso nel portafoglio titoli di strumenti finanziari emessi da paesi emergenti non trovava alcun riscontro in atti, né nella difese in primo grado della banca. g. Settimo motivo: «VII°) In riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.. Violazione del giudicato interno sempre in relazione alla ritenuta adeguatezza delle obbligazioni argentine al profilo degli investitori, ricavato dal possesso di quote di fondi di “paesi emergenti”», deducendo la violazione del giudicato formatosi per effetto della mancata contestazione dell’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui nel paniere degli investitori non vi era alcun titolo emesso da paesi emergenti. h. Ottavo motivo: «VIII°) In riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 21 c.1 lett. a) e b) D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 29 c.3 [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] adeguatezza delle obbligazioni argentine al profilo degli investitori, ricavato dal possesso di quote di fondi di “paesi emergenti”», deducendo l’illegittimità della sentenza impugnata che, in aperta contraddizione con le considerazioni espresse in motivazione, aveva conclusivamente ritenuto che dal r.g. n. 17820/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17820/2017 Numero sezionale 1424/2022 Numero di raccolta generale 13816/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 possesso di quote di fondi di paesi emergenti i ricorrenti potessero essere inscritti nella categoria degli operatori qualificati, in presenza comunque dell’assorbente rilievo circa l’assoluto deficit di informazione inerente all’acquisto dei titoli in tutte e tre le transazioni per cui è causa. i. Nono motivo: «IX°) In riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 1223 c.c. in relazione al mancato riconoscimento del maggior danno sotto forma di interessi legali», deducendo la violazione dei principi in tema di identificazione della redditività media del denaro ai fini della liquidazione del maggior danno da lucro cessante. 2. La controricorrente svolge argomentazioni a suffragio della declaratoria di inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede in ogni caso il rigetto. 3. La Corte dà preliminarmente atto che il ricorso per cassazione non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA].ri.ge. S.p.A. 4. Il ricorso non può trovare accoglimento. 5. Il primo motivo è infondato nella parte in cui contesta la falsa applicazione del criterio di riparto dell’onere probatorio, sancito dall’art. 2697 cod. civ. Invero, la sentenza impugnata non ha affatto sovvertito l’onere della prova liberatoria gravante sulla banca, ma ha valutato le prove in atti come idonee a fondare l’affermazione inerente alla sussistenza di una responsabilità da inadempimento degli obblighi informativi in relazione al solo acquisto di titoli avvenuto nel 2001, ritenendo che la banca avesse validamente offerto dimostrazione dell’insussistenza di analoga responsabilità per i due acquisti precedenti. La natura “incontestata tra le parti” della circostanza che l’andamento del rating dei titoli oggetto delle tre operazioni per cui è causa fosse r.g. n. 17820/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17820/2017 Numero sezionale 1424/2022 Numero di raccolta generale 13816/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 allarmante sin dal 1999 è affermazione che i ricorrenti non riferiscono ad alcun elemento processualmente apprezzabile, non citando (art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ.) o allegando (art. 369, secondo comma, n. 6 cod. proc. civ.) alcun atto da cui poter dedurre la fondatezza di una simile affermazione, che la sentenza impugnata minimamente riferisce, nemmeno come prospettata nella fase di gravame. Ne discende che, per la parte in cui la censura ricostruisce diversamente dalla Corte territoriale l’esito dell’interpretazione delle prove, essa si palesa del tutto inammissibile in questa sede, non potendo questa Corte di legittimità entrare nel merito della vicenda, in presenza di una motivazione impugnata del tutto intellegibile e riconoscibile come tale. 6. Il secondo motivo è infondato, giacché muove del presupposto, errato, che le argomentazioni giuridiche a sostegno delle domande formulate in giudizio siano, al pari di queste ultime, soggette all’onere di specifica impugnazione nei vari gradi del processo, laddove l’art. 342 cod. proc. civ., della cui falsa applicazione si lamenta, riguarda le sole domande e le eccezioni in senso stretto e non le argomentazioni giuridiche (nella specie, conoscibilità o meno del default) che ne suffragano l’accoglibilità. 7. Il terzo motivo è infondato, atteso che – sulla base delle argomentazioni appena espresse a commento del secondo motivo di ricorso – non può mai formarsi “giudicato” su argomentazioni e valutazioni giuridiche che assistono l’accoglibilità della domanda giudiziale. 8. Il quarto motivo è inammissibile laddove deduce come fatto storico-naturalistico discusso tra le parti ciò che in effetti è la valutazione probatoria compiuta dal giudice di secondo grado, su r.g. n. 17820/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17820/2017 Numero sezionale 1424/2022 Numero di raccolta generale 13816/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 cui questa Corte non ha alcun sindacato; la semplice circostanza che le prove siano valutate in modo diverso nei due gradi di merito non può certo far ritenere sussistente il vizio di omesso esame di fatto decisivo, dovendo rammentarsi che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico, da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). 9. Il quinto motivo è infondato in relazione alla lamentata violazione dell’art. 2697 cod. civ., dovendosi richiamare qui le considerazioni svolte in relazione all’analoga censura contenute nel primo motivo di ricorso; per il resto, la censura è inammissibile, perché versata nella valutazione del merito delle prove, laddove argomenta che la Corte territoriale “avrebbe dovuto conseguentemente ritenere raggiunta la prova della piena consapevolezza della banca della dissonanza” dei primi due acquisti rispetto al profilo degli investitori in relazione all’adeguatezza delle operazioni. r.g. n. 17820/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17820/2017 Numero sezionale 1424/2022 Numero di raccolta generale 13816/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 10. Il sesto motivo è infondato in relazione alla lamentata violazione dell’art. 2697 cod. civ., dovendosi qui richiamare le considerazioni svolte in relazione all’analoga censura contenuta nel primo motivo di ricorso; per il resto, la doglianza è inammissibile, perché parimenti versata nella valutazione del merito delle prove e ulteriormente riferita al solo contenuto della comparsa di costituzione della banca in primo grado, la cui letterale trascrizione (pag. 16 del ricorso) contiene, peraltro, espressa allegazione della provenienza da paesi emergenti dei titoli nel paniere dei ricorrenti, ciò che consente di ritenere che la Corte territoriale abbia risposto – con accertamento in fatto insindacabile in questa sede – anche sul tema dell’adeguatezza dell’operazione, alla luce dei precedenti investimenti dei ricorrenti verso paesi emergenti. 11. Il settimo motivo è infondato atteso che, sulla base delle argomentazioni espresse a commento del secondo e del terzo motivo di ricorso, non può mai formarsi “giudicato” su argomentazioni e valutazioni giuridiche (in specie, sulla qualificazione dei titoli) che assistono l’accoglibilità della domanda giudiziale. 12. L’ottavo motivo è infondato, atteso che la sentenza impugnata non ha mai affermato la natura di “operatori qualificati” in capo agli odierni ricorrenti, ma (a pagina 6) ha esplicitato due concorrenti ragioni per mandare assolta la banca dalla responsabilità per le prime due operazioni: una prima, che collocava la possibilità di avvedersi del peggioramento delle previsioni di solvibilità dell’emittente i titoli oggetto di acquisto negli ordini per cui è causa in un orizzonte temporale successivo a quello dei primi due acquisti; una seconda, che valutava gli acquisti come adeguati al profilo di rischio degli investitori, ivi r.g. n. 17820/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17820/2017 Numero sezionale 1424/2022 Numero di raccolta generale 13816/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 citando il precedente possesso di titoli provenienti da paesi emergenti. In tale contesto, va rilevato che la censura in esame, da un lato, parcellizza il più complesso ragionamento della Corte territoriale, evidenziando la sola questione dei “paesi emergenti”, senza confrontarsi con l’altra ratio decidendi sopra esposta; dall’altro, che la stessa finisce per presuppore da tale seconda affermazione una declaratoria di mutamento dei profili di rischio degli investitori che la sentenza impugnata non ha mai affermato, essendosi limitata a valutare la sussistenza della responsabilità contrattuale della banca per il primo acquisto, con riferimento alla possibilità di avvedersi del mutato rischio per i titoli acquistati, ancora una volta esprimendo una valutazione di merito, insindacabile in questa sede. 13. Il nono motivo è infondato, essendo al giudice di merito consentito procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore e cioè riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo all’uopo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7267 del 23/03/2018; id. Sez. U, Sentenza n. 8520 del 05/04/2007); nella fattispecie, in applicazione di tali principi, la Corte territoriale (pag. 8) ha ritenuto, con accertamento in fatto che si sottare al sindacato di questa Corte, che, in mancanza di prova del maggior danno fornita dal danneggiato, la redditività media del denaro nel periodo considerato non sia stata superiore alla rivalutazione ISTAT applicata alla somma liquidata, come tale r.g. n. 17820/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17820/2017 Numero sezionale 1424/2022 Numero di raccolta generale 13816/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 ritenuta di per sé idonea a reintegrare a tale titolo il patrimonio dei ricorrenti. 14. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo. 15. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 17820/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D