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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 settembre 2021

Cassazione n. 42044/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli 2) SANSONE Massimo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le requisitorie del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli formulava al G.i.p. dello stesso Tribunale richiesta di archiviazione nei confronti, tra gli altri, di SANSONE Massimo, indagato per i reati di cui agli artt. 513-bis e 416-bis cod. pen.

All'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 409 cod. proc. pen., il G.i.p. ha rigettato la predetta richiesta, disponendo altresì che il P.M. formulasse l'imputazione entro dieci giorni, a carico del SANSONE, per i reati di cui agli artt. 512-bis e 650 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il SANSONE, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'abnormità del provvedimento sulla scorta di plurimi arresti giurisprudenziali, avendo il G.i.p. ordinato l'imputazione coatta per reati diversi da quelli per cui il SANSONE era indagato.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo l'abnormità del decreto del G.i.p. per ragioni analoghe a quelle esposte nel ricorso del SANSONE.

4. Con requisitorie ritualmente trasmesse, il Procuratore Generale ha sollecitato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, evidenziando sia il carattere non già di mero impulso rispetto ad una inerzia del P.M., ma di vera e propria sostituzione di quest'ultimo, sia l'estraneità del provvedimento rispetto allo schema legale dei provvedimenti del giudice della fase. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, aventi oggetto e contenuto sostanzialmente sovrapponibili (con conseguente riunione degli stessi, disposta in via preliminare), sono fondati.

2. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato che «costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta» (Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581).

3. L'insegnamento del [OSCURATO:PERSONA] appare pienamente applicabile nella fattispecie in esame in cui, nonostante la richiesta di archiviazione fosse stata formulata dal P.M. nei confronti del SANSONE, in relazione ai reati a lui ascritti (artt. 416-bis e 513-bis cod. pen.), il G.i.p. ha rigettato tale richiesta, ordinando l'imputazione coatta a carico del SANSONE per i reati di cui agli artt. 512-bis e 650 cod. pen.: ovvero per "fattispecie mai iscritte dal P.M. e soprattutto ontologicamente e strutturalmente diverse da quella per la quale si procedeva (cfr. pag. 1 del ricorso del P.M.).

4. L'abnormità del provvedimento impone il suo annullamento senza rinvio, e la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.

Così deciso il 24 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e eStensore [OSCURATO:PERSONA] ente Vittorio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli 2) SANSONE Massimo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le requisitorie del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli formulava al G.i.p. dello stesso Tribunale richiesta di archiviazione nei confronti, tra gli altri, di SANSONE Massimo, indagato per i reati di cui agli artt. 513-bis e 416-bis cod. pen. All'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 409 cod. proc. pen., il G.i.p. ha rigettato la predetta richiesta, disponendo altresì che il P.M. formulasse l'imputazione entro dieci giorni, a carico del SANSONE, per i reati di cui agli artt. 512-bis e 650 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il SANSONE, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'abnormità del provvedimento sulla scorta di plurimi arresti giurisprudenziali, avendo il G.i.p. ordinato l'imputazione coatta per reati diversi da quelli per cui il SANSONE era indagato. 3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo l'abnormità del decreto del G.i.p. per ragioni analoghe a quelle esposte nel ricorso del SANSONE. 4. Con requisitorie ritualmente trasmesse, il Procuratore Generale ha sollecitato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, evidenziando sia il carattere non già di mero impulso rispetto ad una inerzia del P.M., ma di vera e propria sostituzione di quest'ultimo, sia l'estraneità del provvedimento rispetto allo schema legale dei provvedimenti del giudice della fase. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, aventi oggetto e contenuto sostanzialmente sovrapponibili (con conseguente riunione degli stessi, disposta in via preliminare), sono fondati. 2. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato che «costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta» (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581). 3. L'insegnamento del [OSCURATO:PERSONA] appare pienamente applicabile nella fattispecie in esame in cui, nonostante la richiesta di archiviazione fosse stata formulata dal P.M. nei confronti del SANSONE, in relazione ai reati a lui ascritti (artt. 416-bis e 513-bis cod. pen.), il G.i.p. ha rigettato tale richiesta, ordinando l'imputazione coatta a carico del SANSONE per i reati di cui agli artt. 512-bis e 650 cod. pen.: ovvero per "fattispecie mai iscritte dal P.M. e soprattutto ontologicamente e strutturalmente diverse da quella per la quale si procedeva (cfr. pag. 1 del ricorso del P.M.). 4. L'abnormità del provvedimento impone il suo annullamento senza rinvio, e la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 24 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e eStensore [OSCURATO:PERSONA] ente Vittorio
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