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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21930/2026

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2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale diproroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen.Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolarealla capacità di [OSCURATO:PERSONA] di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, icollegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alledoglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informativetrasmesse dagli organi investigativi, ha posto in evidenza:- il ruolo operativo ricoperto per un lungo periodo, quale componente del gruppo difuoco ed autore di cinque fatti omicidiari nel sodalizio criminale di appartenenza (clan deibarcellonesi operante nel territorio messinese con fisionomia familistica e assetti strutturalianaloghi a quelli di cosa nostra palermitana);- la consumazione di reati di forte allarme sociale per i quali ha riportato la condannaalla pena in esecuzione (in particolare quattro omicidi ed un tentato omicidio);- l'attuale vitalità e immutata operatività della compagine associativa di appartenenza(interessata negli ultimi anni, dal 2018 al 2024 in poi, da plurime operazioni di poliziaculminate con l’emissione di misure cautelari per reati associativi di tipo mafioso),- l’irrilevanza, alla luce delle informazioni contenute dalle segnalazioni più recenti dellaDirezione nazionale antimafia e della Direzione distrettale antimafia di Catania, deglielementi allegati dalla difesa per sostenere la cessazione dell’attualità della pericolositàsociale del condannato.2.

Avverso l'illustrato decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo, perviolazione di legge, con riferimento all’art. 41-bis, commi 2 e 2 bis, Ord. pen. nonchéapparenza della motivazione sulla pericolosità del detenuto e sulla sua capacità attuale dimantenere, se sottoposto al regime ordinario, contatti con il contesto associativo.Sostiene il ricorrente che il provvedimento è carente dei necessari passaggiargomentativi indispensabili per comprendere l'iter logico della decisione.

Non solo hatrascurato le specifiche doglianze formulate dalla difesa, ma non ha nemmeno fornito, cosìcome richiesto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, una rinnovata edaggiornata motivazione sulla permanenza dei presupposti che legittimano l'applicazione deiregimi differenziati, limitandosi a richiamare acriticamente o alcune ordinanze di custodiacautelare, che hanno tuttavia attinto soggetti diversi dal ricorrente, oppure le note informativedegli organi inquirenti, che però riproducono la biografia giudiziale criminale del condannatoriferimenti in grado di attualizzare il giudizio sulla attuale permanenza del pericolo perl’ordine e la sicurezza pubblica, che il regime penitenziario differenziato tende a prevenire.Il Tribunale ha finito per ritenere sufficienti i medesimi elementi posti a base deiprecedenti provvedimenti di applicazione o di proroga del regime differenziato, nonconsiderando gli unici elementi nuovi che il condannato è stato in grado di prospettare nellasua peculiare condizione di detenuto sottoposto al 41-bis da oltre dieci anni, ovvero laineccepibile condotta intramuraria, stante la non definitività delle sanzioni disciplinari, el’inesistenza di colloqui o di corrispondenza sospetta coi familiari, oltre che l'assenza diulteriori procedimenti penali a suo carico.Erroneamente il rischio di indebito collegamento con l'esterno è stato desunto dallaperdurante affiliazione al gruppo di riferimento, che è circostanza comune ad ognicondannato per associazione di stampo mafioso ma che assume rilevanza solo per chi, adifferenza di [OSCURATO:PERSONA] che ha sempre disimpegnato compiti meramente esecutivi di killer, hasvolto un ruolo apicale, esercitando poteri organizzativi e di sovraordinazione gerarchica talida renderlo un punto di riferimento per gli altri affiliatiNon è stato considerato che, a causa del lungo tempo decorso, l’organizzaizone dioriginaria appartenenza ha subito un ricambio generazionale degli affiliati verso i quali,pertanto, il condannato non è in grado esercitare un particolare carisma, peraltro, mai avutoin passato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato.1.

Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regimedifferenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità disingoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo icollegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri diqueste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatticon il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, qualistrumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997;ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97del 2020).Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponentidell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale,possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato dilibertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose inseno all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013).2.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime, che comportala sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario neiconfronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati,occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazionecriminale, terroristica o eversiva».Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamentoprobatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di unaragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primariarilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui allecondanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del10/03/2016, Rv. 267248).Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato averificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica ditutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni delregime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalitàorganizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento delladetenzione.3.

Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzatonon tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto dicriminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposteper impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni,riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - lapermanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificatooriginariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, VinciguerraRv. 274912; Sez. 1, n. 4 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114).Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenerequei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametrielencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'internodell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuoveincriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenoredi vita dei familiari del sottoposto, con la precisazione che il mero decorso del tempo noncostituisce da solo elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra.4.

Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministerialiprevisti dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivocomma 2-sexies alla verifica della "sussistenza dei presupposti per l'adozione delprovvedimento" sono state precisate da numerosi interventi della Corte costituzionale.4.1.

Con riferimento ai provvedimenti di applicazione del regime differenziato, il Giudicedelle leggi ha affermato la loro piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, eprecisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-ter Ord pen.,sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità dellarelativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittivedisposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli "esterni", collegati cioè al divieto diincidere sul residuo di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspettidell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della penadetentiva da scontare o i presupposti per l'applicazione delle misure così dette extramurali,quanto quelli "interni", discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioniconcretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essererivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenticontrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena(sentenza n. 376 del 1997 che, espressamente richiama le precedenti pronunce n. 349 del1993 e n. 351 del 1996; e più, di recente, n. 186 del 2018 e 97 del 2020).4.2.

Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, la Consulta èpervenuta a conclusioni dello stesso tenore, esplicitamente avallando la giurisprudenza dilegittimità formatasi dopo le modifiche apportate all'art. 41- bis Ord. pen dalla legge n. 279del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009.

La Corte costituzionale, dapprima, nell'esaminare leconseguenze dell'introduzione al comma 2-bis cit. dell'inciso «purché non risulti che lacapacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali,terroristiche o eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica deipresupposti possa operare una inversione dell'onere della prova (nello stesso senso Sez. 1,n. 15283 del 30/03/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv.245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguatamotivazione sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità delcondannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimisSez. 1, n. 48396 del 06/10/2011, Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, "in sededi controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce dellecircostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazionea fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenzadelle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regimespeciale" (sentenza n. 417 del 2004).

Successivamente, nel considerare infondata lacensura relativa all'asserita cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunaledi sorveglianza, sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizionidettate dall'art. 41-bis, comma 2 -quater, della legge n. 354 del 1975, nel testo modificatodalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24,primo comma, e 113, primo e secondo comma, ha precisato, sulla base di ricostruzionesistematica delle norme dell'ordinamento penitenziario, che le proroghe - a prescindere dallasoppressione, nella disciplina del reclamo di cui al comma 2-sexies cit. contro il decretoapplicativo del regime speciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto delprovvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza - al pari di tutti i provvedimenti adottati neiconfronti dei detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza allapersona umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti,continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall'art. 14- ter Ord.pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 dellaCostituzione (sentenza n. 190 del 2010).Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perchéfunzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza deipresupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla leggee 5 dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventualimisure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi finidisattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e glin. 190 del 2010 ).4.3.

Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza, adito in sededi reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire unsindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato allavalutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece,volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all'art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio raccolto,quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anchedi quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall'istruttoria, al fine diriscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposteprospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenerecollegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamentofunzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1,n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361 - 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano,Rv. 267248 - 01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495 - 01).

Ed in ciò siapprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice dilegittimità sulla decisione sul reclamo, circoscritto al solo vizio di violazione di legge daintendersi nel senso che il controllo ha per oggetto, oltre che l'inosservanza di disposizioni dilegge sostanziale e processuale, la mancanza di motivazione con la precisazione che in talevizio devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto privadei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramenteapparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudicedi merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative delprovvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da farerimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, n. 25080 del28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).5.

Alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, deve osservarsi che il Tribunale disorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli attinonché le circostanze allegate dalla difesa pervenendo, con motivazione che certamentenon può dirsi carente o apparente, alla conclusione circa la sussistenza dei presuppostilegittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato e, in particolare, il pericolo cheChiofalo possa continuare a svolgere il ruolo di rilievo ricoperto in passato, qualora rimessoin regime penitenziario ordinario.Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato la biografia criminale delcondannato, il ruolo operativo di rilievo ricoperto dallo stesso all'interno del sodalizio comeaccertato con sentenze irrevocabili, la perdurante attività del suo gruppo criminale anchenegli ultimi anni sotto la direzione di affiliati strettamente legati da vincoli, di sangue o di altrotipo, con quelli operativi nel periodo in cui il ricorrente era libero ([OSCURATO:PERSONA] è cugino diAntonino Calderone, uno dei capi del gruppo mafioso nonché genero di AntoninoAntonuccio, arrestato nell’ambito delle indagini sulle attività del sodalizio nel 2018).Con particolare riferimento al ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha osservato chele sentenze hanno accertato che lo stesso non ha agito come mere esecutore di ordini, maha mostrato autorevolezza e capacità decisionale, espletando diverse funzioni: non soloquella di killer spietato ma anche quella di gestore di bische e di esecutore di atti con finalitàestorsive e di rapine, partecipando alla più importanti dinamiche mafiose dell'area tirrenicadella provincia peloritana.Nelle note della DIA della DDA e del Comando generale dell'arma dei Carabinieri siafferma che ancora oggi [OSCURATO:PERSONA] è uno degli esponenti principali della criminalitàorganizzata in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, tenuto conto dell'assenza di elementi sintomaticidel venir meno del vincolo associativo, che, peraltro, secondo l'esperienza giudiziaria, nonrisente dello stato detentivo, potendo il detenuto mantenere inalterato il proprio potere e lapropria capacità direttiva attraverso relazioni interne al contesto di detentivo, specie per iltramite dei familiari degli altri sodali.Da tali informazioni, il Tribunale ha tratto la convinzione, nient'affatto illogica, cheChiofalo, in virtù, da una parte, del ruolo in passato svolto e dell'assenza di qualunque formadi rivisitazione critica del passato deviante e anzi del radicamento nella sua personalità deivalori tipici degli appartenenti ai gruppi mafiosi, e, dall’altra, della protrazione della vitalità delgruppo mafioso di appartenenza in continuità con quella esistente in passato, possa ancoraoggi rappresentare un punto di riferimento, capace di mantenere collegamenti con l'esternodell’ambiente carcerario.A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato gli elementi di attuale pericolo diristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, il ricorso si è limitatoa contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato in chiave meramenteconfutativa, in realtà confrontandosi con il richiamato percorso giustificativo, soloapoditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni giàespresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamentesviluppato.Il ricorrente, in definitiva, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende inrealtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze difatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.6.

Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale diproroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen.Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolarealla capacità di [OSCURATO:PERSONA] di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, icollegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alledoglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informativetrasmesse dagli organi investigativi, ha posto in evidenza:- il ruolo operativo ricoperto per un lungo periodo, quale componente del gruppo difuoco ed autore di cinque fatti omicidiari nel sodalizio criminale di appartenenza (clan deibarcellonesi operante nel territorio messinese con fisionomia familistica e assetti strutturalianaloghi a quelli di cosa nostra palermitana);- la consumazione di reati di forte allarme sociale per i quali ha riportato la condannaalla pena in esecuzione (in particolare quattro omicidi ed un tentato omicidio);- l'attuale vitalità e immutata operatività della compagine associativa di appartenenza(interessata negli ultimi anni, dal 2018 al 2024 in poi, da plurime operazioni di poliziaculminate con l’emissione di misure cautelari per reati associativi di tipo mafioso),- l’irrilevanza, alla luce delle informazioni contenute dalle segnalazioni più recenti dellaDirezione nazionale antimafia e della Direzione distrettale antimafia di Catania, deglielementi allegati dalla difesa per sostenere la cessazione dell’attualità della pericolositàsociale del condannato.2. Avverso l'illustrato decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo, perviolazione di legge, con riferimento all’art. 41-bis, commi 2 e 2 bis, Ord. pen. nonchéapparenza della motivazione sulla pericolosità del detenuto e sulla sua capacità attuale dimantenere, se sottoposto al regime ordinario, contatti con il contesto associativo.Sostiene il ricorrente che il provvedimento è carente dei necessari passaggiargomentativi indispensabili per comprendere l'iter logico della decisione. Non solo hatrascurato le specifiche doglianze formulate dalla difesa, ma non ha nemmeno fornito, cosìcome richiesto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, una rinnovata edaggiornata motivazione sulla permanenza dei presupposti che legittimano l'applicazione deiregimi differenziati, limitandosi a richiamare acriticamente o alcune ordinanze di custodiacautelare, che hanno tuttavia attinto soggetti diversi dal ricorrente, oppure le note informativedegli organi inquirenti, che però riproducono la biografia giudiziale criminale del condannatoriferimenti in grado di attualizzare il giudizio sulla attuale permanenza del pericolo perl’ordine e la sicurezza pubblica, che il regime penitenziario differenziato tende a prevenire.Il Tribunale ha finito per ritenere sufficienti i medesimi elementi posti a base deiprecedenti provvedimenti di applicazione o di proroga del regime differenziato, nonconsiderando gli unici elementi nuovi che il condannato è stato in grado di prospettare nellasua peculiare condizione di detenuto sottoposto al 41-bis da oltre dieci anni, ovvero laineccepibile condotta intramuraria, stante la non definitività delle sanzioni disciplinari, el’inesistenza di colloqui o di corrispondenza sospetta coi familiari, oltre che l'assenza diulteriori procedimenti penali a suo carico.Erroneamente il rischio di indebito collegamento con l'esterno è stato desunto dallaperdurante affiliazione al gruppo di riferimento, che è circostanza comune ad ognicondannato per associazione di stampo mafioso ma che assume rilevanza solo per chi, adifferenza di [OSCURATO:PERSONA] che ha sempre disimpegnato compiti meramente esecutivi di killer, hasvolto un ruolo apicale, esercitando poteri organizzativi e di sovraordinazione gerarchica talida renderlo un punto di riferimento per gli altri affiliatiNon è stato considerato che, a causa del lungo tempo decorso, l’organizzaizone dioriginaria appartenenza ha subito un ricambio generazionale degli affiliati verso i quali,pertanto, il condannato non è in grado esercitare un particolare carisma, peraltro, mai avutoin passato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato.1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regimedifferenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità disingoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo icollegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri diqueste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatticon il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, qualistrumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997;ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97del 2020).Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponentidell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale,possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato dilibertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose inseno all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013).2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime, che comportala sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario neiconfronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati,occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazionecriminale, terroristica o eversiva».Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamentoprobatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di unaragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primariarilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui allecondanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del10/03/2016, Rv. 267248).Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato averificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica ditutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni delregime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalitàorganizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento delladetenzione.3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzatonon tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto dicriminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposteper impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni,riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - lapermanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificatooriginariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, VinciguerraRv. 274912; Sez. 1, n. 4 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114).Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenerequei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametrielencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'internodell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuoveincriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenoredi vita dei familiari del sottoposto, con la precisazione che il mero decorso del tempo noncostituisce da solo elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra.4. Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministerialiprevisti dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivocomma 2-sexies alla verifica della "sussistenza dei presupposti per l'adozione delprovvedimento" sono state precisate da numerosi interventi della Corte costituzionale.4.1. Con riferimento ai provvedimenti di applicazione del regime differenziato, il Giudicedelle leggi ha affermato la loro piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, eprecisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-ter Ord pen.,sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità dellarelativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittivedisposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli "esterni", collegati cioè al divieto diincidere sul residuo di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspettidell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della penadetentiva da scontare o i presupposti per l'applicazione delle misure così dette extramurali,quanto quelli "interni", discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioniconcretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essererivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenticontrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena(sentenza n. 376 del 1997 che, espressamente richiama le precedenti pronunce n. 349 del1993 e n. 351 del 1996; e più, di recente, n. 186 del 2018 e 97 del 2020).4.2. Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, la Consulta èpervenuta a conclusioni dello stesso tenore, esplicitamente avallando la giurisprudenza dilegittimità formatasi dopo le modifiche apportate all'art. 41- bis Ord. pen dalla legge n. 279del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009. La Corte costituzionale, dapprima, nell'esaminare leconseguenze dell'introduzione al comma 2-bis cit. dell'inciso «purché non risulti che lacapacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali,terroristiche o eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica deipresupposti possa operare una inversione dell'onere della prova (nello stesso senso Sez. 1,n. 15283 del 30/03/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv.245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguatamotivazione sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità delcondannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimisSez. 1, n. 48396 del 06/10/2011, Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, "in sededi controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce dellecircostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazionea fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenzadelle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regimespeciale" (sentenza n. 417 del 2004). Successivamente, nel considerare infondata lacensura relativa all'asserita cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunaledi sorveglianza, sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizionidettate dall'art. 41-bis, comma 2 -quater, della legge n. 354 del 1975, nel testo modificatodalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24,primo comma, e 113, primo e secondo comma, ha precisato, sulla base di ricostruzionesistematica delle norme dell'ordinamento penitenziario, che le proroghe - a prescindere dallasoppressione, nella disciplina del reclamo di cui al comma 2-sexies cit. contro il decretoapplicativo del regime speciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto delprovvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza - al pari di tutti i provvedimenti adottati neiconfronti dei detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza allapersona umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti,continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall'art. 14- ter Ord.pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 dellaCostituzione (sentenza n. 190 del 2010).Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perchéfunzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza deipresupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla leggee 5 dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventualimisure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi finidisattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e glin. 190 del 2010 ).4.3. Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza, adito in sededi reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire unsindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato allavalutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece,volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all'art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio raccolto,quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anchedi quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall'istruttoria, al fine diriscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposteprospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenerecollegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamentofunzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1,n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361 - 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano,Rv. 267248 - 01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495 - 01). Ed in ciò siapprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice dilegittimità sulla decisione sul reclamo, circoscritto al solo vizio di violazione di legge daintendersi nel senso che il controllo ha per oggetto, oltre che l'inosservanza di disposizioni dilegge sostanziale e processuale, la mancanza di motivazione con la precisazione che in talevizio devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto privadei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramenteapparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudicedi merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative delprovvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da farerimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).5. Alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, deve osservarsi che il Tribunale disorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli attinonché le circostanze allegate dalla difesa pervenendo, con motivazione che certamentenon può dirsi carente o apparente, alla conclusione circa la sussistenza dei presuppostilegittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato e, in particolare, il pericolo cheChiofalo possa continuare a svolgere il ruolo di rilievo ricoperto in passato, qualora rimessoin regime penitenziario ordinario.Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato la biografia criminale delcondannato, il ruolo operativo di rilievo ricoperto dallo stesso all'interno del sodalizio comeaccertato con sentenze irrevocabili, la perdurante attività del suo gruppo criminale anchenegli ultimi anni sotto la direzione di affiliati strettamente legati da vincoli, di sangue o di altrotipo, con quelli operativi nel periodo in cui il ricorrente era libero ([OSCURATO:PERSONA] è cugino diAntonino Calderone, uno dei capi del gruppo mafioso nonché genero di AntoninoAntonuccio, arrestato nell’ambito delle indagini sulle attività del sodalizio nel 2018).Con particolare riferimento al ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha osservato chele sentenze hanno accertato che lo stesso non ha agito come mere esecutore di ordini, maha mostrato autorevolezza e capacità decisionale, espletando diverse funzioni: non soloquella di killer spietato ma anche quella di gestore di bische e di esecutore di atti con finalitàestorsive e di rapine, partecipando alla più importanti dinamiche mafiose dell'area tirrenicadella provincia peloritana.Nelle note della DIA della DDA e del Comando generale dell'arma dei Carabinieri siafferma che ancora oggi [OSCURATO:PERSONA] è uno degli esponenti principali della criminalitàorganizzata in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, tenuto conto dell'assenza di elementi sintomaticidel venir meno del vincolo associativo, che, peraltro, secondo l'esperienza giudiziaria, nonrisente dello stato detentivo, potendo il detenuto mantenere inalterato il proprio potere e lapropria capacità direttiva attraverso relazioni interne al contesto di detentivo, specie per iltramite dei familiari degli altri sodali.Da tali informazioni, il Tribunale ha tratto la convinzione, nient'affatto illogica, cheChiofalo, in virtù, da una parte, del ruolo in passato svolto e dell'assenza di qualunque formadi rivisitazione critica del passato deviante e anzi del radicamento nella sua personalità deivalori tipici degli appartenenti ai gruppi mafiosi, e, dall’altra, della protrazione della vitalità delgruppo mafioso di appartenenza in continuità con quella esistente in passato, possa ancoraoggi rappresentare un punto di riferimento, capace di mantenere collegamenti con l'esternodell’ambiente carcerario.A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato gli elementi di attuale pericolo diristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, il ricorso si è limitatoa contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato in chiave meramenteconfutativa, in realtà confrontandosi con il richiamato percorso giustificativo, soloapoditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni giàespresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamentesviluppato.Il ricorrente, in definitiva, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende inrealtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze difatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.6. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21930/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris