CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad APRIGLIANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del legale di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 11 Febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Crotone in data 12/06/2019 confermava la affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita aggravata e rideterminava la pena in anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa; confermava le statuizioni civili nonché la statuizione in forza della quale era stata disposta la sospensione condizionale della pena subordinatamente al pagamento della provvisionale liquidata in euro 60.000,00. 2. L' imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la suindicata sentenza deducendo quattro motivi: a. nullità della sentenza in ragione della mancata comunicazione delle conclusioni scritte del P.G. vedendosi in ipotesi di processo a trattazione scritta; b. vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente in difetto di una condotta appropriativa dell'imputato il quale, vantando ingenti crediti professionali nei confronti della parte civile, aveva trattenuto le somme in compensazione rispetto ai propri crediti; c. violazione di legge quanto alla disposta sospensione condizionale della pena subordinatamente al pagamento della provvisionale liquidata in euro 60.000,00, in assenza di ogni verifica in ordine alla condizione economiche dell' imputato; d. violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui alli art. 131 bis c.p. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che nel caso in esame risulta che, formulate le conclusioni da parte del P.M. ritualmente notificate all' originario difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA], la causa è stata rinviata all' udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sono state comunicate al nuovo difensore, subentrato al precedente, le nuove conclusioni in cui il P.M. si riportava integralmente alle precedenti conclusioni scritte. Orbene lungi dall' essersi verificato alcun pregiudizio del diritto di difesa sarebbe stato onere del nuovo difensore, subentrato al precedente e, quindi, perfettamente a conoscenza degli atti di causa, farsi inviare dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] le precedenti conclusioni o semplicemente, essendo rimessa alla diligenza del difensore la iniziativa di contatti con l'ufficio, attivarsi in cancelleria per acquisire un atto legittimamente richiamato per relationem. Per altro verso va rilevato che in tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'ad. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'ad. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo. (In motivazione, la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione laddove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello). (Sez. 6 - , Sentenza n. 10216 del 03/03/2022 Ud. (dep. 23/03/2022 ) Rv. 283048 - 02) Nel caso in esame la difesa si è limitata a chiedere un rinvio, formulando integralmente le proprie conclusioni e la nullità non può essere oggi eccepita per la prima volta. 3.2. Le censure riguardanti la affermazione della responsabilità per il reato di appropriazione indebita sono da ritenere generiche, aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. La difesa non si confronta in alcun modo con le argomentazioni della sentenza della corte di appello la quale, nel confermare la ricostruzione di fatto operata dai giudici di primo grado, ha rilevato che il complessivo compendio istruttorio basato, sulle dichiarazioni della persona offesa che avevano trovato ampi elementi di riscontro, era tale da comprovare in modo univoco la responsabilità dell'imputato quanto alla illecita ed arbitraria appropriazione delle somme in questione. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Del tutto priva di pregio è, pervero, la generica affermazione dell'imputato secondo cui "gli importi trattenuti corrispondevano ai suoi crediti professionali maturati da oltre vent' anni". Invero nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si tratti di crediti non certi, nè liquidi ed esigibili. (Fattispecie nella quale é stato ritenuto configurabile il reato nei confronti di un avvocato che aveva riscosso sette titoli di pagamento emessi in favore del proprio assistito e trattenuto le relative somme a compensazione di crediti professionali maturati nei confronti del cliente, che, però, ne contestava l'esistenza). (Sez. 2, Sentenza n. 293 del 04/12/2013 Ud. (dep. 08/01/2014 ) Rv. 257317 - Oli; nel caso in esame trattasi palesemente di crediti tutt' altro che certi, liquidi ed esigibili. 3.3. Il terzo ed il quarto motivo sono da ritenere inammissibili trattandosi di questioni, che involgono profili di fatto, nuove, non dedotte in sede di appello. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2022 LL-C- siggre Estensore Il Presidente lfredo Mantovano or-ul 4-o-Irw-Lk) DE_:[OSCURATO:PERSONA]:H:A SE-CONDA2EZIONE PENAL.C, Z i MAR. 2023 FUNZTtPStele,7I Claudia 2'1 [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE n v „ I.. ) - -, '.:," )'n' , VIA -,'.., A. 01,-.) u (),, ,-„,u , -' ,-) _ if\l, :)) -.l' f a ; - i t' 1„ • . u _. , j - , ,;\ j9\A,... i P :), D ' ' ' --/ 6 I 1- / i ... \ . \ L') -/I i U-k \ \ 1--- \. \ / ‘ \ V,...5,\I )/ .1') .5 9,1 '7;2,,. i0.._ ,3 .s) ."\. --\ '. ', •V J -,,i;\ -'_.:`_".;(.R_„.- /, ru ..1, \ • o \d cA o h u , -'-.) o 'A> ikiYi\ k, r') / '', '.) . 9 ./(, ;‘„) (9 , , 9 ,IY,9,‘,•)::.) nM, '..,,•-•\„. -.)'\,/) ) ---;'.. cy• 1: C. i ki \ T\ 2 Lk v k ks-g— ; t ');?,.. 3 ..-, //, kAf\i\J"\AP\ .0..}. uke,, , ., (,) i , ,,, .._, P (-) 7.A.,i,),,uA. ',.../ -A.,n,,\JR...., ,-, enA. . '- . 7, eir(.93U /9,(,)(9)„ ---(2-e(p-^c:_., sUu, -,, ' k- .t-c,, .. C)9.. \r) 93 j V2 43,Iìj.13,19,-,i ,.) ,1,_,.